Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2025, proposto da San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Direttore del settore Trasformazioni urbanistiche, n. 4 del 25.03.25 prot. n. U N 0074705 del 26.03.25 notificato in data 01.04.25, recante diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 108658/04 limitatamente alla determinazione degli oneri di oblazione da versarsi complessivamente anche a conguaglio;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti ed in particolar modo della comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 prot. 8406 del 13.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento n. 4 del 25.03.25 prot. n. U N 0074705 del 26.03.25, a firma del Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche, recante diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 108658/2024, limitatamente alla determinazione degli oneri di oblazione da versarsi complessivamente anche a conguaglio, in uno a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali.
1.2 A fondamento del ricorso, la società San Marco s.r.l., premesso di essere proprietaria di due capannoni industriali siti in Via delle Calabrie n. 68 in Salerno (di seguito “Capannone lato Sud” e “Capannone lato Est”), individuati in catasto con i sub 12 e 13 del mappale 569, foglio 51 del Comune di Salerno, ha allegato e dedotto che: avendo per ragioni logistiche realizzato alcune opere in assenza del prescritto titolo edilizio, nell’anno 1996, ha presentato al Comune un’istanza di condono ex L. 724/94, n. prot. 3974/96; nello specifico, per il “Capannone lato Sud” il condono ha riguardato il cambio di destinazione d’uso da attività produttiva in commerciale e la realizzazione di due soppalchi con strutture in acciaio e getto di completamento in calcestruzzo cementizio, pertinenziali al capannone medesimo; il Comune le ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 229/04 limitatamente al cambio di destinazione d’uso; così in data 10.12.2004, ha presentato una nuova istanza di concessione edilizia in sanatoria (prot. 108658/2024) per i due soppalchi non sanati; prima ancora della definizione della nuova pratica di sanatoria, l’amministrazione comunale ha notificato la determinazione degli oneri dovuti a titolo di oblazione in complessivi € 12.240,00 e, con successiva nota, la quantificazione degli oneri concessori pari ad €10.863,45; ha provveduto immediatamente al versamento di tali oneri e ha poi sollecitato, in data 25.05.2023, con istanza prot. 112424, la definizione del procedimento principato con l’istanza di concessione in sanatoria per i due ammezzati; così, in data 16.01.2025, il Comune ha provveduto a comunicarle il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, recante pure la rideterminazione, dovuta alla riclassificazione delle opere sanate come superfici utili commerciali, delle somme da versarsi a titolo di oblazione in € 20.400,00 in luogo del precedente calcolo di €12.240,00; ha provveduto a presentare talune osservazioni, allegando copia dei pagamenti effettuati e sottolineando la contraddittorietà del provvedimento in relazione all’analisi della natura delle opere riportata dalla determinazione, domandando, altresì, delucidazioni in ordine alle motivazioni effettive sottese alla rielaborazione del calcolo e rilevando che la documentazione costituente il fascicolo del 2011 fosse del tutto analoga a quella contenuta nel fascicolo del 2025; tuttavia, in data 01.04.2025, è stato notificato il diniego definitivo sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. 109658/04, il quale ha confermato le conclusioni contenute nel preavviso di rigetto e ingiunnto definitivamente il versamento di € 4.284,00 oltre € 5.241,96 a titolo di conguaglio per l’oblazione da versarsi in favore del Comune di Salerno e di € 5.241,96 da versarsi in favore dell’Erario.
2. Dunque, censurando il provvedimento de quo nella parte relativa alla determinazione degli oneri di oblazione da versarsi complessivamente anche a conguaglio, la società ricorrente ne ha domandato in questa sede l’annullamento affidando il ricorso ai motivi di gravame di seguito rubricati:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 34 e 39 L. 28.02.1985 N. 47 – VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ART. 97 COST.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente ha rilevato un deficit di istruttoria: a suo dire l’ente sarebbe incorso in un evidente travisamento dei dati riportati nell’istanza di sanatoria e nelle planimetrie catastali depositate dalla ricorrente con le due istanze di sanatoria.
In particolare, secondo l’assunto della società ricorrente, l’amministrazione non avrebbe considerato che le superfici oggetto dell’istanza di condono assurgono a semplici pertinenze, ossia a depositi del capannone, insuscettibili di autonomia funzionale.
E ciò sarebbe agevolmente rilevabile dalla loro conformazione, attesa la previsione di un’unica scala di accesso di larghezza pari a 1,20-1,25m che non garantirebbe un agevole accesso o deflusso di persone in condizioni normali e in condizioni di pericolo, mancando qualsivoglia locale sanitario e dispositivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed essendo stati peraltro catastalmente censiti su un’unica scheda insieme al capannone, con un chiaro vincolo di pertinenzialità.
L’amministrazione, a dire di parte ricorrente, non avrebbe nemmeno giustificato la diversa determinazione in ordine alla quantificazione degli oneri dovuti, tenuto conto che la documentazione versata in atti nel 2025, a supporto dell’istanza di sanatoria dei due intramezzi, era in realtà analoga a quella già allegata al fascicolo che nel 2011 aveva condotto l’amministrazione ad ingiungere alla società ricorrente a titolo di oblazione la sola somma di € 12.240,00.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 34 e 39 L. 28.02.1985 N. 47 – ERRORE DI CALCOLO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Secondo l’assunto di parte ricorrente, il provvedimento gravato disvelerebbe la sua erroneità anche nella parte in cui ha ordinato alla società il versamento in favore del Comune di Salerno di € 4.284,00 oltre € 5.241,96 a titolo di conguaglio e di ulteriori € 5.241,96 in favore dell’Erario sempre a titolo di conguaglio, per un totale di € 14.767,92, il che, tenuto conto dell’importo già versato pari ad € 12.240,00 condurrebbe ad un totale di € 27.007, 92 di gran lunga superiore rispetto a quanto indicato nel preavviso di rigetto pari ad € 20.400,00.
L’errore di calcolo si manifesterebbe, peraltro, anche nella mancata applicazione delle disposizioni che prevedono l’abbattimento dei costi di oblazione al 60% in caso di opere di natura pertinenziale, oltre che nell’ingiunzione al pagamento degli interessi, tenuto conto che questi ultimi, per consolidata giurisprudenza, possono farsi decorrere solo dalla determinazione in via definitiva dell’importo di oblazione.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 bis L. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, rilevando che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, la P.A., a prescindere della forma utilizzata dal privato per formulare le osservazioni, avrebbe dovuto confutare analiticamente le argomentazioni di parte, dando specificamente conto delle ragioni sottese al mancato accoglimento delle medesime.
3. In definitiva, per le suesposte descritte causali, la società ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Salerno, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto sia in punto di fatto che in punto di diritto.
4.1 In particolare, l’ente comunale ha rilevato, sul versante fattuale, che: con nota prot. 107188 del 06.06.2011, ha rappresentato alla società ricorrente la carenza degli elaborati tecnici e dei grafici necessari per le verifiche di assentibilità dell’istanza di sanatoria, invitando la parte, nelle more dell’acquisizione della documentazione richiesta a completare il versamento degli importi “dichiarati”, salvo definire in seguito ulteriori somme a conguaglio; a questo punto la San Marco s.r.l., senza provvedere alle integrazioni documentali richieste, si è limitata a trasmettere le attestazioni di versamento dell’oblazione e del contributo di costruzione dichiarati, sollecitando poi l’ente civico a definire la domanda di condono prot. n. 108658/04 per i due solai; l’amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego in relazione alla detta istanza di sanatoria, specificando che, relativamente all’oblazione, la società era inadempiente nei suoi confronti del versamento di € 4.284,00 (50% dell’oblazione dichiarata) dovendo poi corrispondere ulteriori € 5.241,96 in favore del Comune di Salerno e € 5.241,96 in favore dell’Erario a titolo di conguaglio; a questo punto la ricorrente, anziché formulare osservazioni atte a contrastare le ragioni ostative all’accoglimento, si è limitata a chiedere chiarimenti e così il Comune ha provveduto a comunicare il definitivo diniego oggetto dell’odierno gravame.
4.2 Tanto chiarito in punto di fatto, secondo l’ente comunale il provvedimento in contestazione si appaleserebbe legittimo nella parte in cui ha determinato l’esatto ammontare degli oneri di oblazione, ingiungendo il pagamento della quota residua alla ricorrente, atteso che: l’Ufficio Condono, nell’esaminare la limitata documentazione prodotta, ha correttamente rilevato che i due solai oggetto della richiesta sanatoria fossero stati classificati in categoria C/1, indicativa di una destinazione di tipo commerciale, avendo la loro realizzazione anche determinato un piano aggiuntivo la cui altezza risulta incompatibile con la destinazione a uso pertinenziale (C/2); l’ente civico si era espressamente riservato la facoltà di rivedere la determinazione del calcolo dell’oblazione effettuata dalla società nel 2011, non sussistendo peraltro i presupposti applicativi della riduzione del 60% prevista per le superfici pertinenziali, la quale potrebbe al più applicarsi alle superfici residenziali di un edificio non superiori al 25% della superficie utile abitabile; del tutto legittima si rivela l’applicazione degli interessi, essendo rimaste inevase le reiterate richieste di integrazione documentale formulate dall’Amministrazione la quale, pertanto, ha doverosamente calcolato l’ammontare dell’oblazione sulla base dei documenti allegati all’istanza di condono; la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione o controdeduzione in ordine alle ragioni ostative esposte dalla P.A. nel preavviso di diniego, e comunque l’Amministrazione, nel dare riscontro alle asserite osservazioni ha sufficientemente esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria definitiva determinazione negativa.
5. Concludeva, dunque, per l’integrale rigetto del gravame.
6. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, all’esito di discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Come esposto in narrativa, la presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento n. 4 del 25.03.25 prot. n. U N 0074705 del 26.03.25, con il quale del Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno ha denegato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. 108658/04 limitatamente alla parte in cui è stata rideterminata la somma da versare da parte della ricorrente - anche a conguaglio - a titolo di oneri di oblazione, in uno a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, compresa la comunicazione dei motivi ostativi al provvedimento favorevole ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, prot. 8406 del 13.01.2025.
7.1 Dunque, è controversa la legittimità dell’attività amministrativa comunale nella parte in cui, sulla scorta di un’istruttoria asseritamente deficitaria, omettendo di considerare le osservazioni prodotte dalla parte ricorrente a fronte del preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, ha provveduto a rideterminare, a distanza di alcuni anni, la somma dovuta dalla ricorrente a titolo di oneri di oblazione, ingiungendo alla società il versamento di € 4.284,00 (50% degli oneri dichiarati e non versati) oltre € 5.241,96 a titolo di conguaglio da versarsi in favore del Comune di Salerno e di € 5.241,96 da versarsi in favore dell’Erario, per un totale residuo di € 14.767,92,
8. Orbene, così delineato il thema decidendum di cui è causa, il ricorso si appalesa infondato, in ragione della legittimità dell’operato amministrativo sia in ordine alla corretta individuazione della classificazione urbanistica, rectius della natura non pertinenziale, delle superfici controverse, sia riguardo all’attività procedimentale complessivamente svolta dall’amministrazione.
9. Ai fini del decidere, occorre anzitutto rilevare come, in aperta aderenza alle deduzioni dell’amministrazione comunale, le superfici oggetto di istanza di condono risultano appartenere, per tabulas, alla categoria C/1, essendo classificate alla stregua di immobili di “natura commerciale”.
10. Si aggiunga che, se l’affermazione de qua non appare di per sé sola idonea e dirimente ad escludere la rilevanza pertinenziale delle costruzioni in parola, l’esame delle precipue caratteristiche costruttive delle opere conduce comunque a concludere per la natura autonoma (sotto il versante strutturale e funzionale) delle superfici di cui trattasi.
10.1 Anzitutto, i due soppalchi, lungi dal costituire opere precarie, sono stati realizzati con strutture in acciaio e getto di completamento in calcestruzzo cementizio; si aggiunga che, all’evidenza, la realizzazione dei due solai oggetto del diniego di sanatoria ha determinato l’insorgenza di un piano aggiuntivo, comportando un aumento non irrisorio dell’altezza complessiva del manufatto.
Dunque, se è vero che il RUEC del Comune di Salerno non prevede un’altezza massima oltre la quale una determinata costruzione assume una consistenza urbanistica autonomamente apprezzabile, utilizzabile e, quindi, commerciabile, è altresì vero che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la nozione di pertinenza urbanistica va intesa in un’accezione restrittiva, potendosi riferire solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per contenimento di impianti tecnologici et similia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2023 n. 5004; id. 4 gennaio 2016, n. 19; id., 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023), mentre è esclusa finanche con riguardo a fabbricati che producano un impatto urbanistico non irrilevante, che abbiano dunque autonomia funzionale rispetto alla costruzione principale in quanto adibiti a deposito attrezzi, magazzino o a ricovero di autoveicoli (Cons. Stato sez. II, 7 aprile 2025 n. 2973, sez. VII 12 dicembre 2024 n. 10040 e 12 gennaio 2024, n. 440).
Il concetto di pertinenza urbanistica è dunque più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica di cui all’art. 817 c.c., essendo applicabile tale nozione, in uno al relativo regime giuridico, solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, oltre che per caratteristiche costruttive, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato: in altre parole, non possono liberamente ricomprendersi nella definizione in parola “le opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale; il carattere pertinenziale in senso urbanistico va, quindi, riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. In senso contrario non può invocarsi l'art. 3, comma 1, lett. e. 6) del d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche 'gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale') in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde, e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza” (Consiglio di Stato sez. II, 8/07/2025, n. 5911).
10.2 Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto della complessiva conformazione delle superfici controverse, dell’autonomia funzionale che le contraddistingue (svolgendo le stesse una funzione di deposito), oltre che dello specifico e autonomo valore di mercato che esse rispecchiano, non può che convenirsi con l’assunto comunale secondo cui le stesse, a prescindere dal limite volumetrico del 20% del fabbricato principale, non possono assurgere, a ragione, a pertinenze urbanistiche.
11. Precipitato logico di tale affermazione è che determinazione degli oneri dovuti a titolo di oblazione da versarsi da parte della società in favore dell’amministrazione comunale e dell’Erario doveva già essere effettuata, a monte, e cioè al momento della presentazione dell’iniziale istanza di condono, sulla scorta dei parametri indicati dal D.L n. 269/2003 rubricato “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, il cui allegato 1, alla TAB. 1.B stabilisce i criteri da applicarsi agli immobili non residenziali; sicché, a fronte della mancata applicazione ab initio dei criteri de quibus per riscontrata carenza documentale, l’amministrazione non poteva esimersi dall’applicazione postuma dei medesimi, una volta correttamente individuata (recte: chiarita) la natura delle opere in contestazione.
12. Più precisamente, destituite di qualsivoglia fondamento si appalesano le contestazioni di parte ricorrente sia in ordine alla impossibilità da parte dell’ente comunale di provvedere ad un successivo ricalcolo degli oneri di oblazione complessivamente dovuti, sia in merito alla determinazione della somma da versarsi, anche a conguaglio, da parte della Società.
12.1 Anzitutto, sul versante della legittimazione amministrativa alla rideterminazione postuma dei contestati oneri, non può sottacersi che, nella nota n. 107188 del 06.06.2011, il Comune, dopo aver specificamente avanzato una richiesta di integrazione documentale alla parte istante odierna ricorrente, si era riservato la facoltà di provvedere alla declaratoria di improcedibilità della domanda di condono nell’ipotesi di mancata presentazione dei documenti quesiti, e, in caso di intervenuto deposito, alla rivalutazione dell’ammissione o meno dell’istanza ai benefici condoniali, calcolando i relativi oneri concessori, anche a conguaglio dell’oblazione, se dovuti a norma di legge.
E ciò in quanto, anche sulla scorta di quanto confermato dalla ricorrente, la provvisoria determinazione degli oneri de quibus, in mancanza della necessaria documentazione volta a rappresentare l’effettiva classificazione urbanistica e la conformazione specifica delle superfici oggetto di condono, era stata effettuata sulla base delle mere dichiarazioni rese dall’istante, come tali inidonee costituire certezza giuridica.
13. Tanto chiarito circa la legittimità, in termini di esercitabilità, del potere di rideterminazione degli oneri in parola al fine di renderli conformi alla situazione giuridico-fattuale esistente, è d’uopo rilevare come, diversamente da quanto addotto dalla ricorrente, l’amministrazione non è incorsa in alcun errore di calcolo, avendo correttamente determinato e ingiunto alla Società la somma da versare, anche a titolo di conguaglio, tenuto conto degli importi già liquidati ma non interamente corrisposti.
13.1 Preliminarmente, ribadendo la correttezza dei criteri di ri-calcolo utilizzati e applicati dall’amministrazione, la mancata applicazione della riduzione del 60%, pure contestata dalla ricorrente, appare legittima e coerente con l’accertata e dichiarata natura non pertinenziale delle superfici oggetto di istanza di condono.
La riduzione in parola risulta, invero, normativamente prevista solo per le superfici accessorie e/o pertinenziali o al più ai sensi dell’art. 9 del D.M. 801/77 per le superfici di un edificio residenziale destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali, che non siano superiori al 25% della superficie utile applicabile; sicché, alla luce della rinnovata valutazione urbanistica delle opere oggetto di causa, assurgendo queste ad immobili autonomi e non residenziali, non può a ragione applicarsi la paventata riduzione degli oneri di oblazione nella misura prevista dalla disposizione esaminanda. Peraltro il pur richiamato art. 51 della L. n. 47/1985 dispone la riducibilità dell’oblazione solo con riferimento ad opere aventi una destinazione commerciale con superficie complessiva inferiore a 50 mq o con diversa superficie minima prevista a norma di legge, con la logica conseguenza che le contestate opere non possono neppure beneficiare della menzionata riduzione, non rispettando il limite dimensionale imposto dalla norma in parola.
13.2 Prive di pregio si rivelano altresì le censure relative all’applicazione degli interessi, atteso che, per giurisprudenza consolidata, in caso di condono il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori coincide con la data di presentazione delle istanze di sanatoria, configurandosi, a tale data, a carico dell’istante l’assunzione di un’obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell’obbligazione. Ne consegue che, quando l’Ufficio “ridetermina” gli importi dovuti per oneri ed oblazione, sta accertando una somma che era dovuta sin dall’origine (in quanto connessa alla consistenza delle opere condonate) e dunque la decorrenza della corresponsione degli accessori segue l’effetto proprio dell’accertamento (ex multis T.A.R. Roma Lazio sez. II, 18/11/2022, n. 15345; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 gennaio 2018, n. 341 che richiama T.A.R. Salerno, II, 5 ottobre 2009, n. 5318; più di recente, v. anche T.A.R. Catania, 3 novembre 2022, nr. 2859).
14. In definitiva, dunque, la rideterminazione della somma complessiva dovuta dalla ricorrente a titolo di oneri di oblazione, in uno agli interessi legali, si appalesa ineccepibile e resiste alle proposte censure.
15. Come pure l’indicazione delle somme dovute a conguaglio, rispetto a quelle già previamente versate dalla parte ingiunta, non può, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, reputarsi errata.
15.1 Basti in proposito rilevare come la ricorrente abbia erroneamente versato la somma inizialmente liquidata (perché dichiarata) pari ad € 8.568,00 interamente allo Stato, omettendo di corrispondere il 50% dell’importo (pari ad € 4.284,00) in favore dell’ente locale, come precipuamente disposto nella nota n. 107188 del 06.06.2011.
E tanto è stato specificamente rilevato e contestato dall’amministrazione nel preavviso di diniego prot. 8406 del 13.01.2025 sull’istanza di sanatoria, a fronte del quale la ricorrente si è limitata a depositare le ricevute di avvenuto pagamento in favore dell’Erario, confermando così gli assunti comunali.
15.2 A questo punto risulta evidente come, a fronte dell’inadempimento, rectius del non corretto adempimento, da parte della Società debitrice all’obbligazione assunta nei confronti dell’amministrazione comunale, quest’ultima non poteva esimersi dall’ingiungerle pure il pagamento di tale somma, essendo eventualmente onere della parte debitrice, colposamente in errore, ripetere l’indebito nei confronti del creditore non legittimato a ricevere la somma versata, non potendosi imporre una tale incombenza in capo al Comune, originario e legittimo creditore.
15.3 Conseguentemente, la determinazione della somma di € 4.284,00 (50% degli oneri dichiarati e non versati), oltre € 5.241,96 a titolo di conguaglio da versarsi in favore del Comune di Salerno e di € 5.241,96 da versarsi in favore dell’Erario, per un totale di € 14.767,92, si rivela ineccepibilmente corretta.
16. Da ultimo, privo di pregio si appalesa pure il motivo di ricorso relativo all’asserita mancanza di una analitica confutazione da parte della P.A. delle osservazioni di parte al preavviso di diniego ex art. 10-bis.
16.1 All’evidenza, con la nota prot. n. 002615/2025 del 24/01/2025, la Società ricorrente non ha prodotto alcuna osservazione, essendosi limitata, come già più sopra evidenziato, a produrre documentazione volta a comprovare i versamenti effettuati in favore dell’amministrazione erariale. Dunque, se è vero che, come assume parte ricorrente, le osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento della proposta istanza non devono necessariamente rivestire una specifica forma, è altresì vero che, a livello contenutistico, esse devono obbligatoriamente possedere quel minimum di elementi affinché queste possano a ragione farsi rientrare nell’alveo delle cd. controdeduzioni a fronte delle quali l’amministrazione è tenuta a fornire specifiche giustificarsi in caso di respingimento.
16.2 Si aggiunga che, a tutto voler concedere, secondo consolidata giurisprudenza “La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (Consiglio di Stato sez. II, 12/07/2025, n. 6121).
17. In definitiva, per le suesposte ragioni, l’operato amministrativo, esitato nel provvedimento oggetto di gravame, si appalesa complessivamente legittimo; ne consegue che il ricorso si rivela infondato e va dunque respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Salerno, che liquida in euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di TI, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO