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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
,TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6388/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.21 il esponeva di aver contratto, Parte_1
in data 12.10.2000, matrimonio concordatario con la resistente e di aver generato unitamente a costei due figli, nati nel 2004 e nel 2013; evidenziava che la separazione, consensualizzata dalle parti in sede presidenziale, fosse stata omologata con decreto del 22.1.21; assumeva di aver perso, successivamente a tale provvedimento, il lavoro, rimarcando il proprio perdurante stato di disoccupazione;
dava atto della propria condizione di invalidità, in relazione alla quale percepiva anche l'indennità di accompagnamento nei periodi in cui non era ricoverato presso strutture riabilitative;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciato il divorzio e fossero regolati in modo sovrapponibile alle previsioni assunte in sede di separazione i rapporti, patrimoniali e non, con le parti e la prole, ascrivendo alla condotte volte ad ostacolare la propria relazione con i figli. CP_1
Quest'ultima, costituendosi con comparsa depositata in data 16.2.22, dava atto dell'ostruzionismo del rispetto alla rifusione delle spese straordinarie Parte_1
ed evidenziava, in ordine al rapporto con la prole, lo stazionamento pressochè continuo del medesimo nel comune di Sulmona, nonchè l'indisponibilità di un'autonoma soluzione abitativa nei periodi di permanenza nel paese di origine, ostativa al pernotto del figlio presso di sé; richiedeva l'affido esclusivo del minore, ponendo l'accento sull'impossibilità di una quotidiana cooperazione tra le parti a beneficio dei figli;
assumeva l'incremento della capacità reddituale del ricorrente e l'aumento delle esigenze di costoro.
Con provvedimento presidenziale emesso in data 12.4.22 veniva disposto in via temporanea l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
ai SS di Copertino venivano demandate iniziative di supporto a beneficio del padre e del minore, funzionali ad arginare le criticità nell'interazione tra i due ed, all'esito, la calendarizzazione delle modalità di frequentazione;
il contributo per il sostentamento di ogni figlio veniva rideterminato in € 200,00 mensili, con conferma delle ulteriori previsioni economiche concordate in sede di separazione, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento;
il reclamo proposto dal ricorrente con riferimento ai profili economici veniva rigettato.
Con ordinanza depositata in data 11.11.23 il provvedimento emesso in sede presidenziale veniva modificato, con riduzione ad € 150,00 del contributo per il mantenimento di ogni figlio, in ragione della contingente contrazione del trattamento pensionistico erogato al come da nota del settembre 2022 Parte_1
versata in atti;
successivamente veniva acquisita evidenza delle relazioni degli enti officiati del monitoraggio della relazione tra padre figlio e venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 5.4.23, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
acquisite le dichiarazioni reddituali aggiornate, all'udienza tenutasi in data 6.11.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, quindi il giudizio era trattenuta in decisione e contestualmente venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Io ordine all'accudimento dell'unico figlio attualmente minore, preme osservare come risulti in contestazione, in primo luogo, il regime di affido;
in proposito, va rilevato come la modalità condivisa di gestione della prole possa essere derogata unicamente nella misura in cui si dimostri per la medesima pregiudizievole. Parte resistente ha assunto che tale condizione non risulterebbe apprezzabile in considerazione delle difficoltà frapposte dal genitore rispetto all'obbligo di compartecipazione al sostentamento dei figli, in particolare con riferimento alle spese straordinarie, dell'atteggiamento restio rispetto all'interazione con il minore in spazio neutro, all'assenza di una sua concreta possibilità di cura e del disinteressamento alla predisposizione di una soluzione abitativa alternativa che consentisse l'incontro libero tra i due in una sede diversa dalla casa dei nonni paterni .
In proposito, preme osservare come il versi in una condizione di Parte_1
invalidità fisica con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni di vita autonomamente, condizione che gli impedisce l'autonomo spostamento;
non risulta tuttavia provato, come già evidenziato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, il prolungato stazionamento presso strutture riabilitative a Sulmona – circostanza che avrebbe potuto incidere pregiudizievolmente sulla gestione concordata delle necessità del minore.
Nella relazione del 4.5.23 i SS di avevano dato atto della scarsa ricettività Per_1
del genitore ai suggerimenti forniti dagli operatori al termine degli incontri ed alle difficoltà di raggiungimento dello spazio neutro dal medesimo segnalate;
avevano al contempo indicato la difficoltà del minore di interagire con il padre sia in ambiente protetto, che presso l'abitazione della sua famiglia di origine;
avevano precisato che, una volta sospesi gli incontri protetti, rivelatisi non performanti, la frequentazione tra padre e figlio fosse risultata molto rarefatta.
La suesposte notazioni attestano come non possano apprezzarsi né condizioni del ricorrente radicalmente ostative al ruolo educativo ed accuditivo, né un integrale disinteresse del genitore medesimo rispetto alle esigenze materiali e morali del minore;
in particolare, non può tacersi come le ristrette possibilità economiche, in uno con le esigenza di cura del medesimo, non rendano plausibile ricondurre l'omesso procacciamento di un'autonoma soluzione abitativa all'indifferenza alle esigenze manifestate dal figlio;
d'altro canto, sebbene non sia apprezzabile un clima particolarmente collaborativo tra i genitori, non sono neppure state allegate, prima che provate, concrete difficoltà di assumere scelte condivise rispetto a specifiche questioni al medesimo inerenti.
Il minore, pertanto, sarà affidato ai genitori in modo condiviso;
in vista della necessità di evitare la situazione di disagio prospettata da costui in ipotesi di incontri con il padre presso i nonni paterni alla presenza dei medesimi e dello zio, la frequentazione tra i due potrà avvenire per due pomeriggi a settimana alla presenza di un operatore del servizio di ADE fornito dai SS di;
dopo i Per_1
primi 3 mesi i SS medesimi valuteranno la possibilità di liberalizzare tali incontri, con la frequenza convenuta dalle parti in sede di separazione, laddove l'interazione risulti stabilmente rasserenata, reiterando, nell'ipotesi contraria, tale valutazione dopo ulteriori 3 mesi.
Con riferimento ai profili economici, il beneficia di una pensione di Parte_1
importo prossimo ad 800,00 mensili;
la decurtazione del trattamento per 24 mesi documentata nel corso del giudizio risulta attualmente conclusa;
le parti percepiscono al 50% l'AU.
In ragione dell'attuale condizione economica del , delle esigenze della Parte_1
prole, aumentata in considerazione dell'età, della limitatissima durata della permanenza con il padre il contributo paterno al sostentamento di ogni figlio deve essere rideterminato, con decorrenza dalla presente statuizione, in 225,00, oltre rivalutazione annuale istat, mentre restano confermati i provvedimenti adottati nel corso del giudizio quanto al periodo precedente;
le spese straordinarie resteranno suddivise al 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Alcuna statuizione può essere emessa in questa sede con riferimento a ratei di mantenimento insoluti, atteso che la è già in possesso di titolo esecutivo CP_1
funzionale al recupero di tali oneri.
Le spese di lite, anche inerenti la fase di reclamo, in ragione della soccombenza reciproca -la resistente rispetto alla domanda inerente l'affido ed il ricorrente rispetto alla conferma dell'importo dell'apporto economico paterno alle esigenze della prole stabilito in sede di separazione, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
12.10.2000 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di al n. Per_1
115 P. II serie A anno 2000;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- Dispone l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre possa tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana presso l'abitazione dei nonni paterni, per almeno due ore, una delle quali con supporto di operatore del servizio di ADE che verrà attivato dai SS di per i primi tre Per_1
mesi, all'esito dei quali i medesimi valuteranno la possibilità di liberalizzazione della frequentazione con la medesima cadenza temporale convenuta in sede di separazione, in ipotesi contraria proseguendo la suindicata forma di supporto per ulteriori tre mesi;
- Dispone l'obbligo del ricorrente di contribuire al sostentamento di ciascuno dei figli corrispondendo entro il 10 di ogni mese alla resistente l'importo di € 225,00 oltre rivalutazione istat dalla data del presente provvedimento – con conferma del diverso importo stabilito nel corso del giudizio quanto al periodo precedente - e di rifondere alla medesima il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta delle previsioni delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- Compensa tra le parti le spese di lite relative alla fase di merito ed al giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.6.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6388/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.21 il esponeva di aver contratto, Parte_1
in data 12.10.2000, matrimonio concordatario con la resistente e di aver generato unitamente a costei due figli, nati nel 2004 e nel 2013; evidenziava che la separazione, consensualizzata dalle parti in sede presidenziale, fosse stata omologata con decreto del 22.1.21; assumeva di aver perso, successivamente a tale provvedimento, il lavoro, rimarcando il proprio perdurante stato di disoccupazione;
dava atto della propria condizione di invalidità, in relazione alla quale percepiva anche l'indennità di accompagnamento nei periodi in cui non era ricoverato presso strutture riabilitative;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciato il divorzio e fossero regolati in modo sovrapponibile alle previsioni assunte in sede di separazione i rapporti, patrimoniali e non, con le parti e la prole, ascrivendo alla condotte volte ad ostacolare la propria relazione con i figli. CP_1
Quest'ultima, costituendosi con comparsa depositata in data 16.2.22, dava atto dell'ostruzionismo del rispetto alla rifusione delle spese straordinarie Parte_1
ed evidenziava, in ordine al rapporto con la prole, lo stazionamento pressochè continuo del medesimo nel comune di Sulmona, nonchè l'indisponibilità di un'autonoma soluzione abitativa nei periodi di permanenza nel paese di origine, ostativa al pernotto del figlio presso di sé; richiedeva l'affido esclusivo del minore, ponendo l'accento sull'impossibilità di una quotidiana cooperazione tra le parti a beneficio dei figli;
assumeva l'incremento della capacità reddituale del ricorrente e l'aumento delle esigenze di costoro.
Con provvedimento presidenziale emesso in data 12.4.22 veniva disposto in via temporanea l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
ai SS di Copertino venivano demandate iniziative di supporto a beneficio del padre e del minore, funzionali ad arginare le criticità nell'interazione tra i due ed, all'esito, la calendarizzazione delle modalità di frequentazione;
il contributo per il sostentamento di ogni figlio veniva rideterminato in € 200,00 mensili, con conferma delle ulteriori previsioni economiche concordate in sede di separazione, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento;
il reclamo proposto dal ricorrente con riferimento ai profili economici veniva rigettato.
Con ordinanza depositata in data 11.11.23 il provvedimento emesso in sede presidenziale veniva modificato, con riduzione ad € 150,00 del contributo per il mantenimento di ogni figlio, in ragione della contingente contrazione del trattamento pensionistico erogato al come da nota del settembre 2022 Parte_1
versata in atti;
successivamente veniva acquisita evidenza delle relazioni degli enti officiati del monitoraggio della relazione tra padre figlio e venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 5.4.23, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
acquisite le dichiarazioni reddituali aggiornate, all'udienza tenutasi in data 6.11.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, quindi il giudizio era trattenuta in decisione e contestualmente venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Io ordine all'accudimento dell'unico figlio attualmente minore, preme osservare come risulti in contestazione, in primo luogo, il regime di affido;
in proposito, va rilevato come la modalità condivisa di gestione della prole possa essere derogata unicamente nella misura in cui si dimostri per la medesima pregiudizievole. Parte resistente ha assunto che tale condizione non risulterebbe apprezzabile in considerazione delle difficoltà frapposte dal genitore rispetto all'obbligo di compartecipazione al sostentamento dei figli, in particolare con riferimento alle spese straordinarie, dell'atteggiamento restio rispetto all'interazione con il minore in spazio neutro, all'assenza di una sua concreta possibilità di cura e del disinteressamento alla predisposizione di una soluzione abitativa alternativa che consentisse l'incontro libero tra i due in una sede diversa dalla casa dei nonni paterni .
In proposito, preme osservare come il versi in una condizione di Parte_1
invalidità fisica con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni di vita autonomamente, condizione che gli impedisce l'autonomo spostamento;
non risulta tuttavia provato, come già evidenziato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, il prolungato stazionamento presso strutture riabilitative a Sulmona – circostanza che avrebbe potuto incidere pregiudizievolmente sulla gestione concordata delle necessità del minore.
Nella relazione del 4.5.23 i SS di avevano dato atto della scarsa ricettività Per_1
del genitore ai suggerimenti forniti dagli operatori al termine degli incontri ed alle difficoltà di raggiungimento dello spazio neutro dal medesimo segnalate;
avevano al contempo indicato la difficoltà del minore di interagire con il padre sia in ambiente protetto, che presso l'abitazione della sua famiglia di origine;
avevano precisato che, una volta sospesi gli incontri protetti, rivelatisi non performanti, la frequentazione tra padre e figlio fosse risultata molto rarefatta.
La suesposte notazioni attestano come non possano apprezzarsi né condizioni del ricorrente radicalmente ostative al ruolo educativo ed accuditivo, né un integrale disinteresse del genitore medesimo rispetto alle esigenze materiali e morali del minore;
in particolare, non può tacersi come le ristrette possibilità economiche, in uno con le esigenza di cura del medesimo, non rendano plausibile ricondurre l'omesso procacciamento di un'autonoma soluzione abitativa all'indifferenza alle esigenze manifestate dal figlio;
d'altro canto, sebbene non sia apprezzabile un clima particolarmente collaborativo tra i genitori, non sono neppure state allegate, prima che provate, concrete difficoltà di assumere scelte condivise rispetto a specifiche questioni al medesimo inerenti.
Il minore, pertanto, sarà affidato ai genitori in modo condiviso;
in vista della necessità di evitare la situazione di disagio prospettata da costui in ipotesi di incontri con il padre presso i nonni paterni alla presenza dei medesimi e dello zio, la frequentazione tra i due potrà avvenire per due pomeriggi a settimana alla presenza di un operatore del servizio di ADE fornito dai SS di;
dopo i Per_1
primi 3 mesi i SS medesimi valuteranno la possibilità di liberalizzare tali incontri, con la frequenza convenuta dalle parti in sede di separazione, laddove l'interazione risulti stabilmente rasserenata, reiterando, nell'ipotesi contraria, tale valutazione dopo ulteriori 3 mesi.
Con riferimento ai profili economici, il beneficia di una pensione di Parte_1
importo prossimo ad 800,00 mensili;
la decurtazione del trattamento per 24 mesi documentata nel corso del giudizio risulta attualmente conclusa;
le parti percepiscono al 50% l'AU.
In ragione dell'attuale condizione economica del , delle esigenze della Parte_1
prole, aumentata in considerazione dell'età, della limitatissima durata della permanenza con il padre il contributo paterno al sostentamento di ogni figlio deve essere rideterminato, con decorrenza dalla presente statuizione, in 225,00, oltre rivalutazione annuale istat, mentre restano confermati i provvedimenti adottati nel corso del giudizio quanto al periodo precedente;
le spese straordinarie resteranno suddivise al 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Alcuna statuizione può essere emessa in questa sede con riferimento a ratei di mantenimento insoluti, atteso che la è già in possesso di titolo esecutivo CP_1
funzionale al recupero di tali oneri.
Le spese di lite, anche inerenti la fase di reclamo, in ragione della soccombenza reciproca -la resistente rispetto alla domanda inerente l'affido ed il ricorrente rispetto alla conferma dell'importo dell'apporto economico paterno alle esigenze della prole stabilito in sede di separazione, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
12.10.2000 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di al n. Per_1
115 P. II serie A anno 2000;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- Dispone l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre possa tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana presso l'abitazione dei nonni paterni, per almeno due ore, una delle quali con supporto di operatore del servizio di ADE che verrà attivato dai SS di per i primi tre Per_1
mesi, all'esito dei quali i medesimi valuteranno la possibilità di liberalizzazione della frequentazione con la medesima cadenza temporale convenuta in sede di separazione, in ipotesi contraria proseguendo la suindicata forma di supporto per ulteriori tre mesi;
- Dispone l'obbligo del ricorrente di contribuire al sostentamento di ciascuno dei figli corrispondendo entro il 10 di ogni mese alla resistente l'importo di € 225,00 oltre rivalutazione istat dalla data del presente provvedimento – con conferma del diverso importo stabilito nel corso del giudizio quanto al periodo precedente - e di rifondere alla medesima il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta delle previsioni delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- Compensa tra le parti le spese di lite relative alla fase di merito ed al giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.6.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)