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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 23.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3281 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Aleramo n. 32, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Giuliana MURINO, dell'Avv. EO RO,
dell'Avv. Fabrizio RO e dall'Avv. Giorgio RO, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta PIRAS e
pagina 1 dall'Avv. Alessandro DOA in forza di procura generale Notaio del Per_1
22.03.2024, in calce alla comparsa di risposta;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Giudice voglia accertare e dichiarare il diritto del sig. alla Parte_1
corresponsione integrale degli interessi legali come sopra determinati e, per
l'effetto, condannare l' al pagamento della somma residua di € 116,77, oltre CP_2
interessi legali sino all'effettivo soddisfo.”.
Nell'interesse del resistente:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo
giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere il pagamento della prestazione pensionistica e dei
[...]
ratei arretrati, oltre interessi.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio facendo rilevare che “il decreto di omologa che riconosceva
il diritto alla pensione di invalidità civile è stato liquidato in data 08/04/2024;
successivamente, all'esito della domanda di ricostituzione del 13/06/2024, è stato
riliquidato in data 18/09/2024. Il ricalcolo della prestazione è avvenuto con la
neutralizzazione degli importi da rendita Inail – percepita dal signor;
i Pt_1
relativi arretrati sono stati corrisposti in data 02/11/24. Si allega prospetto TE08
e cedolino pensione di dicembre 2024”. pagina 2
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al pagamento delle mensilità e degli arretrati della prestazione pensionistica spettanti a Parte_1
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
Nel caso di specie, appunto, nelle note di trattazione scritta, depositate il
20.05.2025, la Difesa dell'odierno ricorrente ha così dichiarato: “ha ricevuto gli
arretrati richiesti con il ricorso introduttivo, pari ad € 17.289,58 con valuta
02/11/2024.
Si rileva dallo statino di pagamento allegato alla memoria di costituzione avversa
che a tale somma sono stati aggiunti interessi legali pari ad € 4,42, senza
indicazione delle modalità di calcolo di tale somma, che appaiono necessari vista
la esiguità rispetto al capitale”.
pagina 3
5. Passando, poi, all'esame delle ulteriori domande proposte da , il Pt_1
ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente, in ossequio all'ordine di questo Giudice circa la “produzione di
adeguati conteggi, che evidenzino le basi di calcolo relativi agli interessi legali
spettanti al ricorrente”, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha prodotto dettagliati conteggi che hanno evidenziato la debenza da parte dell'Ente della somma di residui euro 116,77, mentre l' odierno resistente è Controparte_4
rimasto inerte e non ha contestato i predetti conteggi.
Pertanto, alla luce delle risultanze del presente giudizio, il ricorso proposto da alla data di proposizione del ricorso doveva ritenersi fondato. Parte_1
Per le suesposte ragioni deve essere dichiarata la materia del contendere tra le parti sulla corresponsione della prestazione pensionistica e dei ratei arretrati pari euro 17.289,58.
L' , inoltre, deve essere condannato al pagamento degli interessi residui nella CP_2
misura esposta dalla parte ricorrente nelle note per l'udienza del 18.12.2025 pari a euro 116,77.
In forza del principio della soccombenza, L' deve essere altresì CP_2
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari, dello scaglione compreso tra euro
5.200,00 e 26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio,
ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla corresponsione dell'indennità e dei ratei arretrati spettanti a Parte_1
2. condanna l' Controparte_5
, a pagare, ad per il titolo dedotto, la somma di euro
[...] Parte_1
116,77;
3. condanna l' Controparte_5
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giuliana MURINO, dell'Avv.
EO RO, dell'Avv. Fabrizio RO e dall'Avv. Giorgio RO,
dichiaratisi antistatari
Cagliari, 23.12.2023
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5