Sentenza 29 ottobre 2019
Massime • 1
È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 43885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43885 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
43885-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 942/2019 - Presidente DOMENICO GALLO UP 05/04/2019- STEFANO FILIPPINI R.G.N. 44917/2018 TT EN PE AD VI IN -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO UE OS AL nato a [...] il [...] EL AL nato a [...] il [...] EL AL nato a [...] il [...] LI RO nato a [...] il [...] EL RO nato a [...] il [...] EL VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' id tutti i ricorsi. sentito il difensore delle parti civili, Avv. Ettore BARCELLONA, che si è associato alle conclusioni del P.G. e chiede l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi con la conferma delle statuizioni civili e la refusione delle spese sostenute nel grado depositando nota spese per le parti civili da lui rappresentate;
sentiti i difensori degli imputati, Avv. NI RIZZUTI, Avv. Antonio DI LORENZO, Avv. Valerio VIANELLO ACCORRETTI, Avv. Claudio GALLINA e Avv. RE PRIOLA, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso 2 E RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'assorbimento del reato di cui al capo 5) in quello di cui al capo 6) e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta a EL ZO ad anni nove e mesi otto di reclusione confermando per il resto la sentenza 3 marzo 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi.
1. Ricorso LO UE con l'Avv. Priola.
1. Erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza in riferimento agli artt. 2, 416 bis cod pen in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della presenza di un giudicato di assoluzione (la cui pronuncia in primo grado risale al 25 ottobre 2010) e dell'utilizzazione da parte dei giudici del merito di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia precedenti a tale data (dichiarazioni LA, LA E ON).
2. Violazione degli artt. 416 bis c.p. e 192 cod proc pen e vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza in relazione alla ritenuta credibilità dei collaboratori di giustizia in conseguenza della affermata sussistenza di una c.d. chiamata circolare . Il ricorrente afferma che lo ON aveva la propria fonte di conoscenza nel LA e che avrebbe dovuto adeguatamente valutarsi la mancanza di altre fonti omologhe successivamente alla scarcerazione del LO UE. Inoltre, dovrebbe ritenersi decisivo il mancato diretto coinvolgimento del LO UE in nessuna delle intercettazione presente nel fascicolo o in incontri col DI AR che comunque nutrirebbe ragioni astio nei confronti di detto ricorrente come affermato dal GIP e dimostrato dal fatto che nella intercettazione ambientale tra DI AR IN e GA AR del - 13 marzo 2014 in cui DI AR questi definisce LO UE OL, figlio del ricorrente, con le parole "vastaso" e "scemo". Sarebbe inoltre contraddittorio il fatto che in una circostanza, vi siano soggetti che hanno chiesto al GA e non al LO UE l'autorizzazione per compiere una estorsione. Se infatti il reggente della zona era il LO UE, sarebbe stata una grave insubordinazione il fatto che ci si potesse rivolgere ad altri per potere operare sul territorio. Quanto poi alla investitura di IL ZO a capo della famiglia di SA FA, gli elementi addotti dai giudici del merito ed i particolare le intercettazioni sarebbero del tutto inidonee a provare la detta circostanza dovendosi tenere conto del fatto che il 9 agosto 2014 non vi è stato alcun servizio di osservazione, le intercettazioni sarebbero irrilevanti, i ponti radio agganciati non dimostrativi di alcunchè, gli accertamenti tramite GPS insufficienti, l'interpretazione alternativa delle intercettazioni proposta dalla difesa in appello non considerata. 3 S 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, co. IV, cod pen. Secondo il ricorrente, nessun elemento nelle 844 pagine dell'atto redatto dai CC e nei quasi 400 allegati ad esso riferibili né quanto indicato alle pagine 937 e ss. dell'informativa, nè le intercettazioni di cui ai prog. 5507, 5509 e 8271 consentirebbe di porre un collegamento oggettivo e comprovato tra le armi e la presunta associazione mafiosa.
4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 71 D. LGS. 159/2011 in conseguenza della mancata considerazione nel provvedimento impugnato della non obbligatorietà della recidiva e della aggravante sopra richiamata.
5. Erronea applicazione della legge penale, vizio ed omissione di motivazione in riferimento agli artt. 81 e 438 codice penale. Il ricorrente lamenta che l'aumento in continuazione operato in ragione della ulteriore condanna non sarebbe stato ridotto di un terzo come avrebbe dovuto essere in conseguenza del fatto che entrambi i procedimenti si erano svolti con il rito abbreviato.
2. Ricorsi EL ZO con gli Avv. Di Lorenzo e Vianello Accorretti.
1. Violazione dell'articolo 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, vi sarebbero plurime illegittimità e incongruenze in ragione della assoluta genericità del capo di imputazione, del carattere sommario della motivazione e della insufficienza del richiamo alle parti motive contenute nelle argomentazioni spese per gli altri imputati, della inadeguatezza in ordine alla partecipazione dello stesso LO UE, della impossibilità di far assurgere i rapporti di parentela a prova della partecipazione alla associazione mafiosa, della inadeguata interpretazione delle intercettazioni tra familiari, della mancata prova della volontà partecipativa del ricorrente. Sarebbe stata inoltre travisata la valutazione della partecipazione alla riunione del 9 agosto 2014 e l'interpretazione delle intercettazioni ad essa collegate in quanto queste ultime non vedrebbero come partecipante l'odierno ricorrente, non sarebbe stato svolto un servizio di appostamento ma una mera consultazione dei tracciati GPS che comunque non riguardavano il ricorrente stesso, gli stessi tabulati telefonici non fornirebbero una posizione sufficientemente esatta da essere utilizzata. Tale travisamento sarebbe poi decisivo in conseguenza della mancanza di alcuna prova del coinvolgimento del ricorrente prima di tale data nell'ipotizzata associazione di stampo mafioso e della mancanza fra le intercettazioni registrate in altri - procedimenti a carico di altri ritenuti sodali di alcun riscontro in ordine a tali fatti e al - coinvolgimento del ricorrente;
non vi sarebbe la contestazione di delitti fine punibili;
non vi sarebbe prova di alcun rapporto diretto fra l'imputato e il LO UE. Nessun elemento potrebbe essere tratto dalle intercettazioni telefoniche progressivi 403, 608 e 1320, tutte attinenti a normali rapporti familiari, alla gestione di ovini e bovini non potendo i vincoli familiari assurgere a prova della partecipazione alla associazione. Ne conseguirebbe il carattere congetturale della motivazione sul punto. 4 Quanto ai reati fine ed in particolare ai progettati omicidi, le conversazioni intercettate sarebbero null'altro che vaniloqui privi di riscontri, non essendosi tenuto conto della mancanza di richieste estorsive a carico del proprietario del bene danneggiato e del fatto che comunque il danneggiamento era stato posto in essere da familiari del ricorrente senza la partecipazione di altri sodali;
la vicenda CONES risulterebbe poi del tutto irrilevante sotto un aspetto penalistico Ne conseguirebbe quindi la mancanza di prova della operatività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso ipotizzata, della forza intimidatrice del presunto clan né di alcuna condotta effetto direttamente derivante da tale ipotizzata forza intimidatrice, della effettiva partecipazione del ricorrente, dello svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale da parte del ricorrente stesso.
2. Violazione dell'articolo 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie associativa in ai sensi dell'articolo 416 cod. pen. Difetterebbe in atti l'effettiva prova della struttura verticistica della compagine, dell'effettivo ruolo direttivo del LO UE, della presenza di progettualità in estorsioni, assistenza ai carcerati e omicidi. Risulterebbe peraltro impossibile ritenere l'esistenza dell'associazione per effetto della sussistenza dell'aggravante dell'articolo 7 legge 152/91 applicata ai delitti scopo, ritenuti peraltro inesistenti dalle difese.
3. Violazione dell'art. 416 bis codice penale e vizio di motivazione in relazione al ritenuto ruolo apicale del ricorrente richiamandosi al proposito il travisamento della prova lamentato nel primo motivo di ricorso e lamentando la mancata indicazione di alcun elemento da cui desumere l'effettivo esercizio del ruolo di vertice, sia all'esterno sia nell'ambito del sodalizio, e la impossibilità di individuare concrete decisioni e concrete condotte di affermazione di autorità nei confronti dei supposti consociati. Ancora, mancherebbero elementi concreti e di fatto che possano dar conto dell'effettivo esercizio da parte del ricorrente del ruolo di responsabile ed organizzatore della asserita consorteria, o della sua superiorità gerarchica rispetto agli altri consociati ritenendo sul punto irrilevanti le circostanze che hanno integrato i reati fine, commessi in concorso solo con familiari, o addirittura autonomamente.
4. Violazione dell'articolo 416 bis comma quarto cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata in difetto di alcuna prova in ordine alla riferibilità delle armi alla presunta associazione per delinquere di stampo mafioso e alla attività della stessa globalmente intesa.
5. Violazione dell'art. 7 DL 152/91 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della relativa aggravante in relazione al danneggiamento Ferina in quanto fondata su valutazioni meramente congetturali mancando nel caso di specie alcuna concreta evocazione della forza intimidatrice della associazione e mancando alcuna richiesta estorsiva.
6. Violazione dell'art. 7 DL 152/91 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della relativa aggravante in relazione ai delitti in materia di armi mancando a parere del ricorrente - una adeguata verifica a livello processuale sul punto.
3. Ricorso EL RO con l'Avv. Rizzuti 1. violazione degli articoli 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso lamentando il ricorrente la mancata identificazione di concrete, positive e sistematiche condotte aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa accompagnate dalla consapevolezza e volontà del contributo apportato in ciò richiamandosi il ricorrente ai principi espressi dalle Sezioni Unite MA e FR. Secondo il ricorrente, le intercettazioni non dimostrerebbero alcunché al di fuori di un mero rapporto di parentela e frequentazione con lo zio, il fratello e i cugini, elementi irrilevanti ai fini della penale responsabilità. Peraltro, nemmeno la commissione dei reati fine sarebbe idonea a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa in assenza di elementi ulteriori e diversi che potessero sorreggere tale affermazione, non costituendo la partecipazione estemporanea dell'imputato ai reati fine un indice sintomatico della intraneità dello stesso all'associazione (richiamandosi sul punto il ricorrente al principio di diritto espresso dalla sentenza 16316-2017 di questa corte). Nemmeno dovrebbe sottacersi che, nel provvedimento di fermo, lo stesso pubblico ministero aveva ammesso di ignorare i motivi e le finalità di tale atto e gli stessi imputati, in sede di intercettazione, nemmeno erano in grado di prevedere le reazioni della persona offesa tanto da interrogarsi sul punto. Ancora, irrilevante sarebbe il riferimento alla necessità di munirsi di passamontagna registrato nelle conversazioni intercettate che risulterebbero comunque frammentate, poco chiare se non incomprensibili, distoniche rispetto agli accertamenti di polizia e comunque male interpretate e valutate dai giudici del merito in ragione dei margini di dubbio che alle stesse residuano come evidenziato in sede di appello.
2. Violazione degli articoli 192-416 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui le condotte non sono state riqualificate in termini di associazione a delinquere ex articolo 416 cod. pen. in difetto di alcuna traccia di imputazioni afferenti estorsione, assistenza carcerati, omicidio nonché di alcun riferimento alla sottoposizione psicologica e omertà di imputati e persone offese.
3. Violazione dell'articolo 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'articolo 416 bis cod. pen. difettando la dimostrazione che le armi fossero riconducibili al gruppo di presunta appartenenza dell'imputato e che gli altri compartecipi fossero consapevoli della disponibilità di armi o che comunque ignorassero tale circostanza per colpa.
4. Violazione degli articoli 635 codice penale e 7 decreto-legge numero 7/2016 non avendo la corte territoriale dato atto dell'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di danneggiamento per come conformata nel primo comma dell'articolo 635 codice penale previgente e non avendo conseguentemente pronunciato assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 6 5. Violazione degli articoli 192 cod. proc. pen., 635 codice penale, 7 legge 895/1967 e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità del ricorrente in relazione ai capi 3) (danneggiamento) e 4) (detenzione di armi) in difetto dell'escussione della persona offesa o di elementi materiali di prova e comunque mancando la esplicita confutazione delle ragioni della difesa.
6. Violazione degli articoli 192 cod. proc. pen., 7 decreto-legge 152/91 e vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza dell'aggravante in esame per i reati di cui ai capi 3) e 4) della rubrica sussistendo sul punto una motivazione standard, non correlata alle contestazioni mosse dalla difesa in appello e comunque difettando elementi idonei a corroborare la tesi della funzionalità delle condotte all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.
7. Violazione dell'articolo 81 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione fra i reati in conseguenza della eccessività dell'aumento stesso e in mancanza di adeguata motivazione.
8. Violazione dell'articolo 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche in conseguenza del carattere evanescente della condotta ritenuta provata e della giovane età dell'imputato.
9. Violazione degli articoli 202-203 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla conferma della misura di sicurezza e alla durata della stessa non potendo la pericolosità essere oggetto di presunzioni e difettando un giudizio specifico sul punto. 10. Violazione dell'articolo 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili risultando generico il riferimento all'interesse delle amministrazioni territoriali nella loro veste rappresentativa delle comunità locali.
4. Ricorsi EL RE cl. 76 con l'Avv. Di Lorenzo.
1. violazione degli articoli 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso lamentando il ricorrente la mancata identificazione di concrete, positive e sistematiche condotte aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa accompagnate dalla consapevolezza e volontà del contributo apportato, in ciò richiamandosi ai principi espressi dalle sezioni unite MA e FR. Secondo il ricorrente, le intercettazioni ed in particolare i progressivi 5387 e 403 richiamate nella sentenza impugnata non avrebbero efficacia dimostrativa in quanto la prima riguarderebbe elementi di scarso pregio e la seconda atterrebbe a rapporti esterni alla ritenuta associazione. Infine, delle residue conversazioni, i progr. 1544, 1668, 1672-1673, 2344, non hanno come protagonista il ricorrente;
la conversazione 28 agosto 2014 riguarderebbe questioni familiari, il prog. 6190 del 12 febbraio 2015 riguarda estorsione mai posta in essere e mai contestata e comunque non sarebbe rilevante non essendo stato contestato all'imputato il delitto di cui al capo 3). 7 2. Violazione degli articoli 192-416 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui le condotte non sono state riqualificate in termini di associazione a delinquere ex articolo 416 cod. pen. in difetto di alcuna traccia di imputazioni afferenti estorsione, assistenza carcerati, omicidio nonché di alcun riferimento alla sottoposizione psicologica e omertà di imputati e persone offese dovendosi ritenere la conversazione sull'eventuale omicidio FA come avente portata generica e non oggetto di approfondimento non essendo stata sentita la potenziale vittima come da richiesta della difesa e dovendosi ritenere erronee le circostanze che riguardano i motivi del mancato compimento dell'omicidio GE in difetto di indicazione dell'omicidio nelle ragioni dell'arresto del RA e comunque non essendo stato arrestato il EL ZO. Non potrebbe infine ritenersi che la contestazione dell'aggravante dell'art. 7 nel contesto dei reati fine sia dimostrazione dell'esistenza di alcuna associazione.
3. Violazione dell'articolo 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'articolo 416 bis cod. pen. difettando la dimostrazione che le armi fossero riconducibili al gruppo di presunta appartenenza dell'imputato e che gli altri compartecipi fossero consapevoli della disponibilità di armi o che comunque ignorassero tale circostanza per colpa dovendosi ritenere che le conversazioni di cui ai progr. 5507, 5509 e 8271, riferiti alla sussistenza di arma non dimostrino il collegamento con l'attività di una presunta associazione mafiosa né tantomeno un loro utilizzo.
4. Violazione dell'articolo 7 decreto-legge 152/91 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa nel delitto di detenzione di armi in ragione del carattere standardizzato della motivazione e in difetto di alcuna prova del fatto che il reato fosse stato commesso al fine, specifico e univoco, di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. 8 G 5. Ricorsi EL RE cl. 92 con gli Avv. Di Lorenzo e Vianello Accorretti. EL RE ha presentato due diversi ricorsi con ciascuno dei propri difensori articolando i seguenti motivi.
1. Violazione dell'articolo 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ragione della assoluta genericità del capo di imputazione, del carattere sommario della motivazione e della insufficienza del richiamo alle parti motive contenute nelle argomentazioni spese per gli altri imputati, della impossibilità di far assurgere i rapporti di parentela a prova della partecipazione alla associazione mafiosa, alla inadeguata interpretazione delle intercettazioni tra l'imputato e il RE, della mancata prova della volontà partecipativa del ricorrente. Sarebbe inoltre errata la valutazione della partecipazione alla riunione del 9 agosto 2014 e l'interpretazione delle intercettazioni ad essa collegate in quanto queste ultime non vedrebbero come partecipante l'odierno ricorrente, non sarebbe stato svolto un servizio di appostamento ma una mera consultazione dei tracciati GPS che comunque non riguardavano il ricorrente stesso, gli stessi tabulati telefonici non fornirebbero una posizione sufficientemente esatta da essere utilizzata, non vi sarebbe prova di alcun rapporto diretto fra l'imputato e il LO UE o il GE . Inoltre, nessun elemento potrebbe essere tratto dalle intercettazioni telefoniche e segnatamente dai progressivi 403, 608 e 1320, tutte attinenti a normali rapporti familiari, alla gestione di ovini e bovini e i vincoli familiari non possono assurgere a prova della partecipazione alla associazione. Ne conseguirebbe il carattere congetturale della motivazione sul punto. Quanto ai reati fine, non si sarebbe tenuto conto della mancanza di richieste estorsive a carico del proprietario del bene danneggiato e dell'assunzione di responsabilità di EL ZO in ordine alla detenzione delle armi che renderebbero palese la mancanza di elementi realisticamente rilevanti a carico del ricorrente. Ne conseguirebbe quindi la mancanza di prova della operatività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso ipotizzata, della forza intimidatrice del presunto clan né di alcuna condotta effetto direttamente derivante da tale ipotizzata forza intimidatrice, della effettiva partecipazione del ricorrente, dello svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale da parte del ricorrente stesso.
2. Violazione dell'articolo 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie associativa ritenuta in termini di associazione a delinquere sensi dell'articolo 416 cod. pen. in difetto di una effettiva prova della struttura verticistica della compagine, dell'effettivo ruolo direttivo del LO UE, della presenza di contatti diretti con costui, della presenza di progettualità in estorsioni, assistenza ai carcerati e omicidi della impossibilità di ritenere l'esistenza dell'associazione per effetto della sussistenza dell'aggravante dell'articolo 7 legge 152/91. 3. Violazione dell'articolo 416 bis comma quarto cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata in difetto di alcuna prova dell'utilizzo delle armi da parte dell'imputato e della sua famiglia in relazione alle specifiche finalità dell'associazione e risultando dunque irrilevante la conversazione in cui EL ZO chiedeva all'odierno ricorrente di sotterrare nuovamente le armi così come gli elementi richiamati alle pagine 937 e ss. dell'informativa, nonché le intercettazioni di cui ai progr. 5507, 5509 e 8271. 4. Violazione dell'articolo 7 decreto-legge 152/91 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa nel delitto di danneggiamento in mancanza di alcuna prova relativa al progetto estorsivo a carico del proprietario del bene danneggiato e all'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o di alcun altro profilo evocativo di criminalità mafiosa.
5. Violazione dell'articolo 7 decreto-legge 152/91 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa nel delitto di detenzione di armi in ragione del carattere standardizzato della motivazione e in difetto di alcuna prova del fatto che il reato fosse stato commesso al fine, specifico e univoco, di favorire l'attività dell'associazione mafiosa.
6. Ricorsi LI ET con gli Avv.ti GALLINA MONTANARA e DI LORENZO 1. Violazione dell'articolo 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ragione del fatto che le intercettazioni riguardanti il ricorrente non chiarirebbero quale sarebbe stato il contributoofferto o il ruolo che l'odierno ricorrente abbia rivestito all'interno all'associazione denominata "Cosa Nostra". Inoltre, vi sarebbe un vero e proprio travisamento degli elementi in atti sussistendo una confusione tra la persona dell'odierno ricorrente e quella di ET MP nominato nelle intercettazioni e essendo stato equivocato il senso delle rimanenti conversazioni dovendosi comunque rilevare la mancanza di contributi causali effettivi offerti dallo stesso ricorrente anche nella vicenda CONES. Dovrebbe tenersi anche conto della assoluta genericità del capo di imputazione, del carattere sommario della motivazione e della insufficienza del richiamo alle parti motive e alle argomentazioni spese per gli altri imputati, del tutto inadeguate in ordine alla partecipazione del ricorrente. Del tutto infondata sarebbe inoltre l'interpretazione offerta alla ipotizzata organizzazione dell'attentato all'allora Ministro degli Interni e tale carattere di infondatezza sarebbe stato reso esplicito dal giudice di primo grado allorché ha rigettato l'istanza di escutere la potenziale vittima non ritenendola rilevante e comunque nemmeno esistendo contestazione sul punto. Ancora, difetterebbe alcuna condotta penalmente rilevante in relazione alla ipotizzata tentata estorsione ai danni della ditta CONES così come mancherebbero rapporti diretti con l'imputato LO UE. Quanto ai reati fine ed in particolare ai progettati omicidi, le conversazioni intercettate sarebbero null'altro che parole in libertà prive di portata concreta. Quanto a danneggiamenti e 10 progetti estorsivi non si sarebbe tenuto conto della mancanza di esplicite richieste estorsive né a carico delle potenziali vittime né a carico del proprietario del bene danneggiato. Nemmeno sarebbe stato valutato che comunque il danneggiamento era stato posto in essere da soggetti di fatti isolato e senza la partecipazione di altri sodali. Ne conseguirebbe quindi la mancanza di prova della operatività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso ipotizzata, della forza intimidatrice del presunto clan così come di alcun effetto direttamente derivante da tale ipotizzata forza intimidatrice, della effettiva partecipazione del ricorrente, dello svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale da parte del ricorrente stesso.
2. Violazione dell'articolo 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie associativa ritenuta in termini di associazione a delinquere ai sensi dell'articolo 416 cod. pen. in difetto di una effettiva prova della struttura verticistica della compagine, dell'effettivo ruolo direttivo del LO UE, della presenza di progettualità in estorsioni, assistenza ai carcerati e omicidi e della impossibilità di ritenere l'esistenza dell'associazione per effetto della sussistenza dell'aggravante dell'articolo 7 legge 152/91. 3. Violazione dell'art. 416 bis codice penale e vizio di motivazione in relazione al ritenuto ruolo apicale del ricorrente richiamandosi al proposito il travisamento della prova lamentato nel primo motivo di ricorso e lamentando la indicazione di alcun elemento da cui desumere l'effettivo esercizio del ruolo di vertice sia all'esterno sia nell'ambito del sodalizio individuabili in condotte concrete di decisioni ed affermazione di autorità nei confronti dei supposti consociati o in elementi concreti e di fatto che potessero dar conto dell'effettivo esercizio da parte del ricorrente del ruolo di responsabile ed organizzatore della asserita consorteria, o della sua superiorità gerarchica rispetto agli altri consociati ritenendo sul punto irrilevanti le circostanze che hanno integrato i reati fine, commessi in concorso solo con familiari, o addirittura autonomamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i ricorsi proposti da EL RE, EL RO e EL ZO limitatamente al delitto di cui al capo 3). I rimanenti motivi dei ricorsi appena richiamati e i rimanenti ricorsi sono inammissibili.
2. Deve preliminarmente rilevarsi come la vicenda oggetto del presente procedimento sia stata ricostruita sulla base di elementi molteplici che evidenziavano un unico filo conduttore.
2.1. In particolare, le intercettazioni telefoniche risultano plurime, interpretate secondo una logica desumibile dai caratteri dei soggetti impegnati nelle conversazioni e da elementi estrinseci quali le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e gli accertamenti della polizia giudiziaria.
2.2. Quanto all'appartenenza a compagine mafiosa nel periodo interessato dei soggetti protagonisti delle intercettazioni riguardanti il LO UE (in particolare DI AR IN e RI LA), deve rilevarsi come tale questione sia stata affrontata e decisa con forza di giudicato da questa stessa Corte con la sentenza 13 luglio - 9 ottobre 2018 n. 45338 che 11 vedeva come imputati -tra gli altri proprio il DI AR e il RI. In tale sentenza, si sulla base di valutazioni logiche ampiamente condivise da questo sottolinea fra l'altro Collegio come la stessa natura delle questioni affrontate negli incontri con Lo BU oggetto delle medesime registrazioni del 10 ottobre 2012 richiamate nel presente procedimento (involgenti, ad esempio, questioni di "disciplina" interna, disciplina la cui inosservanza poteva condurre anche alla "soppressione fisica" del trasgressore, la definizione della "linea" della famiglia nel settore delle commesse pubbliche), concorra, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, in quel caso come in questo esente da vizi logici, nel delineare gli elementi alla stregua dei quali è stato riconosciuto a SA RE Lo BU un ruolo gerarchicamente sovraordinato rispetto al DI AR e allo stesso RI nel contesto di una associazione di stampo mafioso. Nell'ambito di tale precedente provvedimento di questa Corte, si richiama del resto una comprovata operatività di costoro nell'ambito di estorsioni e interventi in commesse pubbliche tale da fornire ampio riscontro alla richiamata intraneità a compagini mafiose operanti sul territorio interessato anche dal presente provvedimento.
2.3. Il tenore delle intercettazioni telefoniche e la caratura mafiosa dei conversanti assume nella logica del provvedimento impugnato e, prima ancora, del provvedimento di primo - grado una valenza qualificante ai fini della affermazione della penale responsabilità non solo - del ricorrente LO UE ma del ricorrente EL ZO. Si tratta al proposito di conversazioni che riguardano i medesimi soggetti (DI AR, D'GO AL e RI, come già anticipato condannati in via definitiva per appartenenza ad associazione mafiosa nel medesimo periodo interessato) anche con la partecipazione di ulteriori soggetti (DI IC OL, in precedenza condannato per concorso esterno ) ovvero di conversazioni che vedono coinvolti gli stessi ricorrenti (EL ZO, RO e RE).
2.4. La logica della interpretazione offerta dai giudici del merito è poi ulteriormente riscontrata dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia. La caratura mafiosa del LO UE è infatti ribadita da LA SE, che ha riferito di avere appreso dell'investitura del Lo BU a capo mandamento, avvenuta verso la fine del 2011, da DI LV CI, LA RE e ON IN, tutti esponenti di vertice del mandamento mafioso di Bagheria, di aver ottenuto dallo stesso LO UE l'impegno a mediare il contrasto insorto tra il mafioso PI UT e LE NO, altro esponente del mandamento di Bagheria. A ulteriore riscontro, le dichiarazioni di LA VI in ordine al ruolo di "padrino" del LO UE all'atto della formale iniziazione mafiosa del dichiarante.
2.5. La stessa caratura mafiosa del GE, dante causa del EL ZO, è riscontrata dalle dichiarazioni di UT RO che lo ha riconosciuto nel corso della individuazione fotografica e lo ha indicato come capofamiglia di SA FA, in quanto presentatogli da ER NC, uomo d'onore di Sambuca di Sicilia, che aveva conosciuto dai tempi in cui GE accompagnava LE TE, arrestato nel corso dell'operazione "Cupola" del 2003. 12 2.5. Il contenuto delle intercettazioni risulta essere comunque sostanzialmente esplicito e l'interpretazione delle conversazioni appare lineare e logico alla luce sia dei profili intrinseci di contenuto e logica, sia dei profili estrinseci inerenti alla concatenazione delle stesse intercettazioni nel corso delle vicende storiche e nell'unità del fascicolo coerentemente alla individuata logica, sia dei riscontri offerti dagli elementi esterni citati nei capoversi che precedono.
3. Fatte queste premesse, è possibile affrontare i singoli motivi di ricorso.
3.1. Ricorso LO UE con l'Avv. Priola.
3.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in conseguenza della utilizzazione da parte dei giudici del merito di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AL, LA e NE) raccolte nel contesto del procedimento per cui è stata pronunciata l'assoluzione, correttamente i giudici dell'appello hanno escluso che la sentenza di assoluzione richiamata pronunciata nel 2010 - potesse svolgere valore preclusivo per periodi successivi alla propria stessa emanazione. Più in radice, deve ribadirsi che è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Infatti l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico. (Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Rv. 203765 01, Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013 Rv. 257239 01; Sez. 2, Sentenza n. 45153 del 13/11/2008 Rv. 242210-01).
3.2. Quanto ai profili attinenti alla partecipazione del LO UE all'associazione e alla investitura, operata in conseguenza del proprio ruolo apicale nell'associazione, del IL ZO (secondo motivo del ricorso LO UE) deve rilevarsi come le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza di una chiamata circolare riguardano solo le dichiarazioni IA ON non prendano nemmeno in considerazione né le dichiarazioni LA né la portata delle intercettazioni stesse né gli ulteriori elementi come sopra indicati in tal modo palesando una valutazione artatamente parcellizzata e atomistica e comunque aspecifica non valutando né la logica unitaria né l'integralità degli elementi presi in considerazione dai giudici del merito.
3.2.1. Quanto alla mancanza di ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia successive alla scarcerazione del LO UE così come al mancato personale coinvolgimento di costui in alcuna intercettazione presente nel fascicolo, o in incontri col DI AR, deve rilevarsi che si 13 65 tratta di osservazione del tutto generica e fattuale, finalizzata a una generica contestazione delle emergenze probatorie sulla base di elementi altrettanto generici e comunque non aventi portata autonoma in quanto la presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia risulta essere piuttosto eccezione alla regola dell'omertà costituente elemento tipico (e tipizzato) delle associazioni di stampo mafioso. -3.2.2. Quanto alla mancanza di incontri diretti LO UE DIAR IN e alle ragioni di astio emerse nella intercettazione ambientale tra DI AR IN e GA AR del 13 marzo 2014 in cui Di AR definisce Lo BU OL, figlio del ricorrente, con le parole "vastaso" e "scemo", deve rilevarsi trattarsi di questioni di fatto valutate dai giudici del merito che nella ricostruzione della vicenda hanno dato ampiamente atto del fatto che ad avere - - rapporti diretti col ricorrente fosse principalmente DI AR ZO e che comunque in occasione degli incontri puntualmente descritti e riscontrati nei provvedimenti di merito (ad esempio in data 4 e 7 dicembre 2012) - il LO UE sottoposto all'epoca a misura di prevenzione personale -assumesse precauzioni funzionali a eludere la stessa misura di prevenzione tanto da rendere tecnicamente impossibili le intercettazioni dirette. Allo stesso modo, gli stessi giudici hanno dato ampiamente atto della posizione ambigua assunta dai fratelli DI AR in relazione alla possibilità che il ruolo apicale del LO UE potesse essere intaccato dal possibile ritorno di associati "eccellenti" (ZZ NI) dopo lunga carcerazione, del fatto che il figlio del LO UE - OL non avesse buona fama all'interno - dell'associazione e del fatto che a tenere rapporti diretti con il LO UE sarebbe stato DI AR ZO, fratello e fonte del protagonista delle intercettazioni, IN. Sempre in relazione alla non linearità dei rapporti fra i fratelli DI AR e il LO UE si spiega la gestione della estorsione la cui "autorizzazione" il DI AR avrebbe richiesto al GA, peraltro episodio del tutto isolato e non decisivo ai fini della dichiarazione della penale responsabilità.
3.2.3. Quanto all'incontro del 9 agosto 2014 (l'investitura di EL ZO), la difesa pur richiamando un elemento effettivo la mancanza di OCC, non ha considerato la granitica logica unitaria di tutti gli altri elementi (intercettazioni precedenti e successive e accertamenti tramite GPS e sulle celle telefoniche agganciate) che al contrario avevano fondato il perlomeno implicito rigetto dell'interpretazione alternativa delle intercettazioni proposta dalla difesa in appello. Deve allora affermarsi il carattere aspecifico e artatamente parcellizzato e atomistico anche di tale doglianza.
3.2.4. Quanto al ruolo apicale del ricorrente, deve rilevarsi come siano oltre alle dichiarazione dei collaboratori di giustizia - le stesse intercettazioni telefoniche come sopra richiamate la cui valutazione si è visto essere logica, lineare e coerente con i profili intrinseci ed estrinseci al fascicolo processuale a esplicitare tale ruolo apicale. Si è già puntualizzato come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, 14 б Sebbar). Va anche ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
3.3. Quanto alla ritenuta aggravante del carattere armato dell'associazione (terzo motivo di ricorso LO UE), la circostanza della disponibilità in capo ai EL di armi che rimanevano a disposizione dei componenti dell'associazione risulta secondo l'argomentazione dei giudici di merito dalle intercettazioni in atti (in particolare, l'intercettazione ambientale del 19 gennaio 2015 in cui EL RE cl. 92 e EL RO discutevano del nascondiglio e della necessaria efficienza delle armi medesime, l'intercettazione in pari data tra EL RE e EL ZO in ordine allo stato di conservazione di tali armi, l'intercettazione 9 maggio 2015 tra EL RE cl. 76 e EL RO discutevano di modalità di manutenzione e uso delle armi stesse) dagli esiti di perquisizioni e sequestro in atti che hanno portato in data 20 novembre 2015 al ritrovamento anche di armi clandestine. Peraltro, la concreta destinazione delle armi alla progettualità criminale dell'associazione e del suo capo locale (EL ZO) è ulteriormente confermata da quanto dallo stesso riferito e progettato in occasione dei colloqui col RA in relazione alla vicenda GEBBIA e alla pianificazione di un omicidio mai realizzato per l'arresto dello stesso RA (si veda in particolare l'intercettazione progr. 2033 del 15.9.2014 secondo la conforme intercettazione fornita dai giudici del merito).
3.3.1. Rimane fra l'altro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, Sentenza n. 55748 del 14/09/2017 Rv. 271743 01; Sez. 1, Sentenza n. 14255 del 14/06/2016 Rv. 269839 01) rimanendo l'aggravante configurabile a - carico di ogni partecipe che ne abbia effettiva consapevolezza ovvero ignori per colpa il quali fatti possesso di armi da parte degli associati in quanto desumibile da indicatori concreti di sangue progettati dal sodalizio, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti (Sez. 1, Sentenza n. 7392 del 12/09/2017 - dep. 2018 - Rv. 272403 - 01) - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento, come puntualmente avvenuto nel caso di specie. 15 Rimane quindi del tutto smentita la prospettazione difensiva relativa alla mancanza di elementi per ipotizzare l'aggravante e la presenza di un un collegamento oggettivo e comprovato tra le armi e la presunta associazione mafiosa.
3.4. Quanto alle doglianze relative all'aggravante di cui all'art. 71 D Lgs 159/2011 e alla recidiva, deve rilevarsi come i giudici del merito abbiano evidenziato quanto alla prima il - ricorrere degli elementi oggettivi della previsione normativa e la palese conoscenza della esecuzione della misura di prevenzione (per aggirare la quale lo stesso LO UE prendeva particolari precauzioni nei propri spostamenti come puntualmente descritti soprattutto in occasione della sentenza di primo grado) .
3.4.1. Quanto alla ritenuta e applicata recidiva, il giudice di primo grado motivava espressamente sul fatto che il precedente specifico vantato dal ricorrente rendesse palese la ingravescente gravità dei fatti e pericolosità del soggetto secondo motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede.
3.4.2. In entrambi i casi, sussiste una esplicita indicazione da parte della Corte territoriale della sussistenza dei presupposti applicativi delle aggravanti evidenziando la rilevanza delle stesse aggravanti nel caso concreto, in termini di consapevole violazione degli obblighi imposti specificamente finalizzata a realizzare le condotte illecite in contestazione per quanto riguarda l'aggravante ex art. 71 D Lgs 159/2011 e in termini di ingravescente pericolosità per quanto attiene alla contestata recidiva. In questi termini, nessun dubbio sussiste sulla adeguatezza della motivazione in ordine alla applicabilità in concreto delle stesse risultando la doglianza del ricorrente del tutto priva di fondamento.
3.5. Quanto all'aumento in continuazione operato con riferimento alla posizione LO UE (quinto motivo del ricorso LO UE), deve rilevarsi come lo stesso giudice di primo grado segnali che la pena irrogata originariamente per il reato satellite fosse di anni 6 e mesi 6 di reclusione mentre l'aumento in continuazione applicato sia stato di anni 3 di reclusione. Risulta allora palese come l'aumento a titolo di continuazione irrogato comprendesse una riduzione ben più significativa della sola riduzione per il rito (peraltro già applicata alla pena originariamente irrogata).
3.2. Ricorsi EL ZO con gli Avv. Di Lorenzo e Vianello Accorretti.
3.2.1. I primi due motivi del ricorso EL ZO in ordine alla insussistenza di elementi concreti a fondare la condanna a titolo di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso risultano manifestamente infondati sulla base di considerazioni che potranno poi riproporsi in relazione alle posizioni EL OB, EL RE cl 76, EL RE cl. 92, LI.
3.2.1.1. Va infatti rilevato come le condotte per come contestate e accertate si concretano nella accertata partecipazione del LO UE a compagine mafiosa, nella investitura del EL ZO con funzioni apicali nella zona di da parte di commissione cui lo stesso LO UE partecipava, nella individuazione di progetti criminosi in avanzato stato di 16 کھا preparazione, nella individuazione di danneggiamenti esplicitamente finalizzati a ribadire il controllo dell'associazione medesimA sul territorio. contributo del partecipe3.2.1.2. Ne consegue che risulta innanzi tutto individuato un costituito in primo luogo dalla dichiarata adesione all'associazione di fatto avendo in primo luogo il EL ZO manifestato in più occasioni, in primo luogo alla riunione del 9 agosto 2014 e comunque a più riprese nel corso dei dialoghi da lui stesso riferiti la propria disponibilità ad agire come membro effettivo della cosca con ciò esplicitando una incondizionata (e di fatto irrevocabile) offerta di contributo, anche materiale, in favore del sodalizio criminale, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto e ponendo così in essere una condotta rilevante in termini di potenzialità operative e capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio mafioso (cfr. Cass. 6992/1992 Rv. 190643; Cass. 2046/1996 Rv. 206319; Cass. 5343/2000 Rv. 215907; Cass. 2350/2005 Rv. 230718; Cass. 23687/2012 Rv. 253222; Cass. 49793/2013 Rv. 257826; Cass. 6882/2016 Rv. 266064; Cass. 50864/2016 Rv. 268445).
3.2.1.3. La riunione del 9 agosto 2014, i termini del cui accertamento verranno rivisitati più oltre, palesa una esplicita investitura che presuppone la precedente appartenenza e messa a disposizione e risulta quindi significativa di una condizione di stabile inserimento del tutto indipendente dalla partecipazione a singoli delitti-fine. In tal senso sussiste prova del - contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche attraverso l'aumento numerico dei suoi membri, dovendosi rimarcare che nell'associazione di tipo mafioso che si differenzia dalla comune associazione per - delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti (Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Rv. 215907).
3.2.1.4. Nel caso di specie, deve anche rilevarsi la presenza di un "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che i ricorrenti siano inseriti nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Cass. 39543/2013 Rv. 257447; Cass. 46070/2015 Rv. 265536; Cass. 55359/2016 Rv. 269040).
3.2.1.5. Avendo ratificato la loro posizione all'interno dell'associazione, i EL (ZO, RO, RE cl. 76 e RE cl. 92), hanno infatti provveduto a mettere in atto ulteriori condotte finalizzate a garantire organizzazione e supporti per futuri reati scopo: in particolare la predisposizione, conservazione e tenuta in buono stato di esercizio delle armi di cui danno conto nelle conversazioni fra loro intervenute. Per altro verso, lo stesso EL ZO ha partecipato alla progettazione e (in parte) alla realizzazione di ulteriori condotte di 17 carattere manifestamente illecito e aventi natura strumentale rispetto agli interessi della compagine medesima. Non può infatti revocarsi in dubbio che la preparazione, l'assunzione di informazioni e i sopralluoghi finalizzati a realizzare un agguato con armi nel corso del quale avrebbe dovuto essere eliminato un concorrente di GEBBIA RE in pretese successorie, il cui movente avrebbe dovuto essere occultato facendo ritrovare delle scarpe da donna per depistare le indagini e il cui fine era quello di garantire sovvenzionamenti e rafforzare la presenza sul territorio alla compagine, corrisponde alla concretizzazione della pregressa messa a disposizione e dell'inserimento organico nella compagine mafiosa, alla esplicitazione dell'assunzione di funzioni concrete nell'ambito della organizzazione medesima, alla fattiva partecipazione del soggetto a un sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/2000, Rv. 218559). Lo stesso rilievo assume la già ricordata condotta di predisposizione e conservazione delle armi così come il porre in essere danneggiamenti realizzati ad arte affinché i soggetti sul territorio conoscessero la presenza dell'organizzazione e fossero costretti a confrontarsi con l'esistenza della stessa sul territorio come avvenuto in occasione del danneggiamento contestato nell'imputazione. Si tratta in tutti i casi di condotte rilevanti in quanto pacificamente finalizzate al rafforzamento causale dell'ente criminale e a un qualificato contribuito alla realizzazione degli scopi dell'ente, di una partecipazione attiva alla vita associativa, che vanno ben al di là della mera adesione morale che pure da sola risulterebbe rilevante secondo consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità (ex plurimis: Cass. 2148/1988 rv. 177662; Cass. 12591/1995 rv. 203948; SSUU 45276/2003 Rv. 226101; Cass. 7643/2015 rv. 262310). Si tratta di condotte tramite cui l'illecita compagine ha esplicato concretamente la pressione derivante dal vincolo associativo, posto che la violenza, anche sotto forma di danneggiamenti apparentemente immotivati assume natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, ben potendo quest'ultima derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo contribuendo così al prestigio criminale della associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, viene ad essere accreditata come temibile, effettivo ed "autorevole" centro di potere.
3.2.1.6. In nessun modo può per altro verso mettersi in dubbio la rilevanza dell'inserimento organico e del contributo organizzativo di soggetti che partecipano alla individuazione degli obiettivi da colpire e alle fasi meramente preparatorie di condotte estorsive, ruolo nel caso di specie svolto da LI ET. Tali soggetti, infatti, partecipano alle fasi più rilevanti e della vita della associazione di stampo mafioso e · pur rimanendo parzialmente nell'ombra forniscono un contributo gestionale qualificato. Contributo che rimane normativamente rilevante anche sulla base della considerazione del fatto che la partecipazione all'associazione costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, senza che possa trasformarsi il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo presunto in un reato di evento con conseguente necessità di identificare una concreta e punibile 18 partecipazione ai reati fine. Infatti, l'assunzione di un ruolo anche solo propositivo all'interno dell'associazione configura una condotta del tutto distinta dalle attività dirette ad esercitare concretamente tale funzione in vista dei singoli obiettivi di volta in volta programmati che corrisponde, normalmente, alla commissione dei reati scopo. Le Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 33748/2005, MA hanno osservato che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati coincidenti - all'apparenza con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa;
ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua delle - proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. Di conseguenza, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata. Da tali presupposti devono poi trarsi le necessarie conseguenze in tema di prova;
posto infatti che per far parte di un'associazione di tipo mafioso, camorristico o ndranghetistico è sufficiente avere assunto la qualifica di componente di detto gruppo, senza la necessaria partecipazione ad uno o più delitti-fine ovvero il compimento di altre condotte idonee a rafforzare l'operatività del gruppo, si richiede però la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa. L'adesione poi diviene significativa della volontaria partecipazione all'ente criminale se ed in quanto manifesti l'adesione al programma delinquenziale dello stesso gruppo criminale;
per esservi prova della partecipazione cioè occorre sempre dimostrare che il singolo abbia aderito al gruppo con la precisa consapevolezza del programma criminale in astratto previsto e preordinato. L'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. è e rimane sempre una sub specie dell'associazione a delinquere sicchè è sempre l'esistenza di un progetto delinquenziale astratto a caratterizzarla;
un progetto che quel determinato gruppo si professa di realizzare attraverso il ricorso al metodo intimidatorio ed al clima di omertà e collusione capace di imporre in un determinato territorio od ambiente operativo. In questi termini quindi occorre richiamare la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale la dimostrazione della partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore" così come l'attribuzione di compiti o responsabilità specifiche che rientrano nei c.d "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, 19 б con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670) 3.2.1.7. Fatte queste premesse, deve rilevarsi come le ulteriori contestazioni relative alla affermazione di responsabilità nel caso concreto. In particolare, le contestazioni in ordine alla ricostruzione operata dai giudici del merito in relazione alla riunione del 9 agosto 2014 e dei relativi partecipanti non considera che l'individuazione dei partecipanti e dell'oggetto della decisione non si fonda esclusivamente sulla affermata esistenza di un servizio di osservazione e controllo né tale circostanza costituisce elemento decisivo. Le sentenze di merito evidenziano infatti come riunione e decisioni prese in tale contesto siano state precedute e seguite da intercettazioni di soggetti terzi in particolare - ma ben inseriti in ambito mafioso (tanto da essere stati il DI AR e il RA - condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod pen in separato processo e in relazione al medesimo periodo) ovvero da soggetti interessati (EL ZO) che successivamente a tale riunione rende esplicito il proprio ruolo e assume condotte del tutto - coerenti allo stesso come già in precedenza evidenziato. Tra l'altro, le incontestate risultanze dei tabulati telefonici, pur non costituendo prova diretta, hanno peculiare valenza di riscontro rispetto a quanto emerso nelle intercettazioni Le ulteriori doglianze interamente in fatto - appaiono tese a una generica svalutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche senza che l'articolazione del motivo di ricorso evidenzi alcuna effettiva lacuna logica dei criteri di giudizio seguiti dai giudici del merito nella esegesi delle conversazioni registrate nell'ambito delle quali fra l'altro nemmeno risultava essere stato utilizzato linguaggio particolarmente - criptico. Di conseguenza, non appare minimamente dimostrato alcuna carenza della interpretazione delle intercettazioni medesime e in particolare dei progressivi 403, 608 e 1320, proprio in considerazione del contesto in cui le stesse si sono inserite e della presenza di qualificanti conversazioni anche di soggetti terzi che fornivano ampi profili di coerenza estrinseca. In nessun modo quindi - i rapporti di parentela hanno costituito parametro per affermare la penale responsabilità degli imputati. Quanto invece al fatto che non era conosciuta operatività del EL in precedenza, deve rilevarsi la inconcludenza di tale elemento in considerazione della presena di intercettazioni aventi portata pienamente descrittiva delle condotte del medesimo soggetto nel periodo in cui si sono protratte le captazioni medesime;
condotte e conversazioni che hanno coinvolto plurimi diversi soggetti alcuni dei quali aventi accertata caratura mafiosa.
3.2.1.8. La pluralità di elementi qualificanti l'operatività mafiosa dei plurimi soggetti interessati impedisce - sotto un aspetto anche solamente logico formale di considerare le - conversazioni intercettate alla stregua di discorsi senza senso né fondamento in quanto privi di riscontri. Tali asseriti vaniloqui tra l'altro - coinvolgerebbero, direttamente о indirettamente, una congerie talmente ampia di soggetti da postulare la necessità di individuare elementi specifici tali da ingenerare una così diffusa iperlalia. 20 3.2.1.9. Con specifico riferimento poi al danneggiamento per cui è intervenuta condanna, deve rilevarsi come la mancanza di minacce esplicite alla vittima sia circostanza di cui - nel proseguo delle intercettazioni lo stesso EL ZO, che pacificamente ha dichiarato di avere commissionato a figlio e nipote l'operazione, fornisce spiegazione in conseguenza della dichiarata volontà di "sondare" la vittima stessa e di far conoscere tramite messaggi indiretti la rinnovata operatività dell'associazione secondo indicazioni a sua volta fornitegli dallo stesso GE RE e conosciute dagli stessi esecutori (" o se ne va da questo, o se ne va subito da zù SP... (...) E tuo RE e lo zù NO gli dovrebbero dire, vattene da VI! Questa dovrebbe essere la risposta" cfr. pag. 158 e s. sentenza di primo grado).
3.2.1.10. Quanto alla c.d. vicenda CONES, possono richiamarsi le considerazione svolte in precedenza sulla rilevanza delle condotte meramente preparatorie di attività finalizzate a perseguite gli interessi dell'associazione medesime e apparentemente interrotte in considerazione di veri o presunti rapporti di forza con altre articolazioni della stessa organizzazione o con altre organizzazioni (“questi sono tinti"...) 3.2.1.11. Giuridicamente errato appare poi l'assunto per cui le dichiarazioni intercettate necessiterebbero di riscontri posto che è assunto di fatto indiscusso quello per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar).
3.2.3. Proprio la portata assoluta degli esiti delle intercettazioni fermo restando il positivo vaglio in ordine alla logicità, congruità e correttezza dei criteri di valutazione delle rende palese la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso posto che la prova stesse dell'aggravante medesima deriva sia dalle dirette dichiarazioni dell'interessato sia da quanto emerge anche dai colloqui tra terze persone che - in maniera sostanzialmente esplicita - riconoscono o presuppongono la posizione sopraordinata del EL ZO (tra le altre, significativa la conversazione che vede coinvolti EL RO e RE dopo il danneggiamento, già in precedenza richiamata: "E tuo RE e lo zù NO gli dovrebbero dire, vattene da VI! Questa dovrebbe essere la risposta" cfr. pag. 158 e s. sentenza di primo grado). Occorre al proposito ancora una volta ribadire che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). Ancora, va ribadito che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di 21 legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
3.2.4. Quanto al carattere armato della associazione, già in precedenza si è rilevato come dalle intercettazioni in atti richiamate dai giudici del merito emerga che i EL (ZO, RO, RE cl. 76 e RE cl. 92) hanno curato la predisposizione, conservazione e tenuta in buono stato di esercizio delle armi di cui danno conto nelle conversazioni fra loro intervenute. Per altro verso i progetti criminali registrati nelle conversazioni che vedevano coinvolti EL ZO e LI ET esplicitano progetti criminali che presuppongono la disponibilità di armi. Ciò rende palese due elementi: da una parte, il fatto che le armi erano detenute da componenti dell'associazione; dall'altra che tutti i componenti della stessa o detenevano - direttamente o per interposta persona armi o facevano affidamento sulla disponibilità di armi. Ciò legittimamente fonda l'affermazione della sussistenza dell'aggravante stessa posto che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 1, Sentenza n. 44704 del 05/05/2015 Rv. 265254 - 01).
3.2.5. Del tutto sganciate dal contenuto del fascicolo processuale le doglianze (quinto e sesto motivo del ricorso EL ZO) inerenti l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 in relazione ai delitti scopo.
3.2.5.1. In particolare, quanto al danneggiamento FERINA, risulta pacifico dalle intercettazioni il fatto che la condotta criminosa era finalizzata a rafforzare la presenza dell'associazione sul territorio;
finalità esplicitata dal EL ZO nelle conversazioni che hanno preceduto e seguito il fatto e dagli stessi autori (EL RO e RE) allorquando commentano la loro impresa affermando che la vittima si sarebbe rivolta a esponenti dell'associazione medesima in conseguenza di essa. Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento alle armi in quanto pacificamente a disposizione di componenti dell'associazione medesima che tra l'altro nemmeno risultano avere progettualità o attività al di fuori dell'associazione stessa. della conservazione delle armi alle finalità3.2.5.2. Quanto alla pertinenzialità dell'associazione, deve rinviarsi al paragrafo che immediatamente precede.
3.2.5.3. In termini generali, va ricordato che la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine 22 کا deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta (Sez. 6, Sentenza n. 31874 del 09/05/2017 Rv. 270590; Sez. 5, Sentenza n. 28648 del 17/03/2016 Rv. 267300), come appunto risulta essere stato nel caso di specie secondo la ricostruzione logica, congrua e coerente con il contenuto del fascicolo processuale offerta dai giudici del merito.
3.3. Ricorso EL RO con l'Avv. Rizzuti 3.3.1. Il primo motivo del ricorso EL RO è manifestamente infondato.
3.3.1.1. Nei paragrafi relativi alle profili preliminari e alle posizioni LO UE e EL ZO sono state trattate in termini generali le questioni relative alla prova della partecipazione all'associazione mafiosa con riguardo all'oggetto dell'accertamento e alla portata del contributo offerto dai singoli partecipi tra cui EL RO. Con particolare riferimento a quest'ultimo, la Corte territoriale offre motivazione specifica, logica e coerente con il contenuto del fascicolo processuale laddove valorizza la frequentazione degli altri sodali e la commissione di delitti finalizzati a favorire l'associazione. Anche di tali delitti si è trattato in precedenza nell'ambito di questo provvedimento sulla base di considerazioni cui si fa rinvio. Logica è l'affermazione per cui la commissione dei reati scopo (che peraltro nemmeno avrebbero significato al di fuori della partecipazione all'associazione) esclude che la frequentazione reciproca si riducesse a meri rapporti familiari o che a tali rapporti si limitasse. Appare quindi raggiunta la prova dell'inserimento del ricorrente nell'associazione di cui era considerato membro dagli altri esponenti e dallo stesso esponenti del vertice locale (EL ZO che gli commissiona anche il compimento del danneggiamento oggettivamente finalizzato a rafforzare e esplicitare la presenza della compagine sul territorio secondo indicazioni direttamente ricevute da GE RE) e come confermato dal compimento degli illeciti in materia di danneggiamento e di armi.
3.3.2. Le doglianze in punto richiesta riqualificazione della condotta in termini di associazione a delinquere ex art. 416 cod pen sono state già affrontate in relazione alle medesime doglianze proposte da EL ZO cui si rinvia e nel paragrafo relativo alla partecipazione all'associazione qualificata da parte dello stesso EL RO.
3.3.3. Quanto all'aggravante di cui al quarto capoverso dell'art. 416 bis cod pen, si fa rinvio alle considerazioni già svolte con riferimento alle identiche doglianze proposte da EL ZO e LO UE.
3.3.4. Il quarto motivo del ricorso proposto da EL RO è fondato. Dalla contestazione relativa al delitto di danneggiamento, non risulta che sia stata esplicitamente articolata la circostanza dell'avere commesso il fatto con violenza alla persona o con minaccia. Se infatti appare indubbio che l'aggravante de qua sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima (Sez. 2, Sentenza n. 49382 del 11/11/2003 Rv. 226996 – 01), per ritenere sussistente tale profilo ulteriore necessita che nella contestazione siano concrete le specificazioni della condotta materiale di minaccia o violenza siccome distinta dal danneggiamento;
specificazioni che nel caso di specie - mancano. Tale 23 mancanza importa l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 3) dell'imputazione e l'eliminazione della relativa penadi mesi quattro di reclusione.. 3.3.5. Del tutto prive di fondamento le doglianze in punto responsabilità per i delitti di danneggiamento e detenzione di armi in quanto fondate su intercettazioni (che in quanto tali non postulano la necessità di riscontri esterni) provenienti dagli stessi imputati, esplicite, valutate sulla base di criteri logici, lineari e coerenti con il contenuto del fascicolo processuale e specificamente con il contenuto delle intercettazioni sia precedenti che successive. Nessuna rilevanza ha in questo contesto la mancata escussione della parte offesa del - - danneggiamento in quanto la finalità della condotta risulta essere logicamente dal tenore delle richiamate intercettazioni.
3.3.6. Quanto alle doglianze relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91, possono richiamarsi integralmente le considerazioni già svolte in relazione all'identica contestazione avanzata dal ricorrente EL ZO.
3.3.7. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, deve rilevarsi non sussistere obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni, nemmeno oggetto di contestazione da parte della difesa, a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, Sentenza n. 29847 del 30/04/2015 Rv. 264551, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 21/11/2014, dep. 02/02/2015, Rv. 262313) tranne nel caso, insussistente nel caso di specie, in cui vi sia una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885).
3.3.8. Logica, adeguata e idonea risulta la motivazione fondante il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche risultando questa non solo conseguenza della impossibilità di individuare elementi a favore dell'indagato (Sez. 6, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, Rv. 212804) ma anche da ulteriori elementi (gravità della condotta e pluralità degli illeciti realizzati in quanto prova del grado del coinvolgimento) già indicati in sede di parametrazione della pena base, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 3.3.9. Manifestamente infondate anche le doglianze relative alla conferma della misura di sicurezza e alla durata della stessa in relazione al fatto che la ulteriore individuazione di precauzioni e modalità per commettere nuovi crimini rende esplicita la sussistenza di una pericolosità concreta e non astratta secondo circostanze richiamate dai giudici di primo grado e appello ed esplicanti in maniera nemmeno indiretta gli elementi che hanno determinato la decisione della Corte e del Tribunale. -prima- 3.3.10. Del tutto generico e comunque infondato il decimo motivo del ricorso di EL RO sia perché è principio di diritto ormai consolidato quello per cui, in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha 24 operato (nel caso di specie il Comune di Corleone e Comune di SA FA) ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate (Sez. 2, Sentenza n. 150 del 18/10/2012 dep. 04/01/2013 Rv. 254675 - 01) sia - perché nel ricorso non vengono esplicitate ragioni concrete ("non vi è chi non veda") a fondamento della doglianza medesima. Nessuna contestazione risulta di fatto avanzata in ordine alla pronunciata condanna a favore degli enti rappresentativi di interessi diffusi.
3.4. Ricorsi EL RE cl. 76 con l'Avv. Di Lorenzo.
3.4.1. I primi due motivi del ricorso presentato nell'interesse di EL RE cl 76 sono manifestamente infondati. Sul punto appare sufficiente richiamare come riproposte le considerazioni già svolte in relazione alle posizioni EL ZO e EL RO. Peraltro, la stessa formulazione del ricorso si basa su una inammissibile rivisitazione della interpretazione fornita alle peraltro chiare conversazioni intercettate a sua volta derivante da una considerazione artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi del fascicolo processuale. Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3.4.2. Quanto alla doglianza riguardante la ritenuta aggravante dell'essere l'associazione armata, deve farsi rinvio ancora una volta alle considerazioni già svolte in relazione alle posizioni di EL ZO e EL RO dovendosi dare atto che la consapevolezza della detenzione in capo a EL RE cl. 76 deriva dalle stesse intercettazioni telefoniche rimanendo rilevante l'accertata disponibilità da parte del ricorrente e la destinazione agli interessi dell'associazione desunta come sopra meglio illustrato - sulla base di elementi valutati alla stregua di criteri logici, coerenti, univoci. 25 3.4.3. Anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 decreto-legge 152/91 possono richiamarsi come riproposte le considerazioni già svolte in relazione alle posizioni di EL ZO e EL RO.
3.6. Ricorsi EL RE cl. 92 con gli Avv. Di Lorenzo e Vianello Accorretti.
3.6.1.1 EL RE ha presentato due diversi ricorsi con ciascuno dei propri difensori articolando i seguenti motivi proponendo questioni già affrontate e risolte in relazione alle posizioni già esaminate.
3.6.1.2. In particolare, i primi due ordini di motivi articolati dalle difese di EL RE cl 92. sono manifestamente infondati. Sul punto appare sufficiente richiamare come riproposte le considerazioni già svolte in relazione alle posizioni EL ZO e EL RO. Così come per tali ricorrenti, la prova della responsabilità consegue a una valutazione delle intercettazioni che anche in relazione al EL RE cl. 92 - - risultano effettuate sulla base di criteri congrui, logici, coerenti con il globale contenuto del fascicolo processuale.
3.6.1.3.. Peraltro, anche in questo caso, la stessa formulazione del ricorso si basa su una inammissibile rivisitazione della interpretazione fornita alle peraltro chiare conversazioni intercettate a sua volta derivante da una considerazione artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi del fascicolo processuale. Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3.6.2.. Quanto alla doglianza riguardante la ritenuta aggravante dell'essere l'associazione armata, deve farsi rinvio ancora una volta alle considerazioni già svolte in relazione alle 26 6 posizioni di EL ZO e EL RO dovendosi dare atto che la consapevolezza della detenzione in capo a EL RE cl. 76 deriva dalle stesse intercettazioni telefoniche rimanendo rilevante l'accertata disponibilità da parte del ricorrente e la destinazione agli interessi dell'associazione desunta come sopra meglio illustrato- sulla base di elementi valutati alla stregua di criteri logici, coerenti, univoci.
3.6.3. Anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 decreto-legge 152/91 per come contestata in riferimento ai delitti fine, possono richiamarsi come riproposte le considerazioni già svolte in relazione alle posizioni di EL ZO e EL RO.
3.7. Ricorsi LI ET con gli Avv.ti GALLINA MONTANARA E DI LORENZO 3.7.1. I primi due motivi di ricorso LI ripropongono questioni già affrontate e risolte in relazione alle posizioni dei precedenti ricorrenti secondo valutazioni a cui si fa richiamo.
3.7.1.1. In particolare, risulta logica e lineare la motivazione in ordine al fatto che nelle intercettazioni richiamate non vi sia alcuna confusione tra l'odierno ricorrente e ET MP in ragione del diverso modo in cui l'uno e l'altro venivano indicati nelle conversazioni interessate. L'adeguatezza e logicità della motivazione sul punto deriva anche e soprattutto dalla completa valutazione della portata delle intercettazioni e dal confronto del tenore lessicale dei conversanti nei casi in cui era effettivamente evocata la figura di MP ET e nei casi in cui era evocata la figura di ET LI, all'evidenza più vicino ai conversanti e all'evidenza chiamato solo per nome. Peraltro, la stessa formulazione del motivo del ricorso non tiene conto di tali parametri di valutazione e si risolve in una mera contestazione che non intacca premesse e valenza logica della motivazione in quanto basata su profili di coerenza interna dei dialoghi intercettati.
3.7.1.2. In relazione a tale punto, la stessa formulazione dei ricorsi deriva da una inammissibile rivisitazione della interpretazione fornita alle peraltro chiare conversazioni intercettate a sua volta derivante da una considerazione artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi del fascicolo processuale. Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato 27 کھی l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3.7.1.3. Con specifico riferimento alla posizione LI e alla rilevanza del contributo causale offerto, in termini di partecipazione dello stesso a rilevanti momenti di progettazione e preparazione di attività criminose, deve ribadirsi che in nessun modo può mettersi in dubbio la rilevanza di tali condotte in quanto esplicative dell'inserimento organico e del contributo organizzativo di tale soggetto che in questo modo veniva a partecipare alla individuazione degli obiettivi da colpire e alla progettazione di condotte estorsive, condotte queste assolutamente coerenti non solo con gli interessi ma anche con le caratteristiche costitutive dell'associazione. Si tratta infatti di soggetto che · pur rimanendo parzialmente nell'ombra risulta avere fornito un contributo che rimane normativamente rilevante anche sulla base della considerazione del fatto che la partecipazione all'associazione costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, senza che possa trasformarsi il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo presunto in un reato di evento con conseguente necessità di identificare una concreta e punibile partecipazione ai reati fine. Infatti, l'assunzione di un ruolo anche solo propositivo all'interno dell'associazione configura una condotta del tutto distinta dalle attività dirette ad esercitare concretamente tale funzione in vista dei singoli obiettivi di volta in volta programmati che corrisponde, normalmente, alla commissione dei reati scopo. Va ancora una volta segnalato come Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 33748/2005, MA abbiano osservato che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati coincidenti all'apparenza - con le - normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa;
ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua delle proprie energie per il conseguimento dei fini - criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. Di conseguenza, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata. Da tali presupposti devono poi trarsi le necessarie conseguenze in tema di prova;
posto infatti che per far parte di un'associazione di tipo mafioso, camorristico o ndranghetistico è sufficiente avere assunto la qualifica di componente di detto gruppo, senza la necessaria partecipazione ad uno o più delitti-fine ovvero il compimento di altre condotte idonee a rafforzare l'operatività del gruppo, si richiede però la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo 28 6 criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa. L'adesione poi diviene significativa della volontaria partecipazione all'ente criminale se ed in quanto manifesti l'adesione al programma delinquenziale dello stesso gruppo criminale;
per esservi prova della partecipazione cioè occorre sempre dimostrare che il singolo abbia aderito al gruppo con la precisa consapevolezza del programma criminale in astratto previsto e preordinato. Come già detto, l'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. è e rimane sempre una sub specie dell'associazione a delinquere sicchè è sempre l'esistenza di un progetto delinquenziale astratto a caratterizzarla;
un progetto che quel determinato gruppo si professa di realizzare attraverso il ricorso al metodo intimidatorio ed al clima di omertà e collusione capace di imporre in un determinato territorio od ambiente operativo.
3.7.2. Quanto al carattere armato della associazione, già in precedenza si è rilevato come dalle intercettazioni in atti richiamate dai giudici del merito emerga che i EL (ZO, RO, RE cl. 76 e RE cl. 92) hanno curato la predisposizione, conservazione e tenuta in buono stato di esercizio delle armi di cui danno conto nelle conversazioni fra loro intervenute. Per altro verso proprio i progetti criminali registrati nelle conversazioni che vedevano coinvolto il LI ET esplicitano progetti criminali che presuppongono la disponibilità di armi. Ciò rende palese due elementi: da una parte, il fatto che le armi erano detenute da componenti dell'associazione; dall'altra che tutti i componenti della stessa o detenevano direttamente o per interposta persona -armi o facevano affidamento sulla disponibilità di armi. Ciò legittimamente fonda l'affermazione della sussistenza dell'aggravante stessa posto che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 1, Sentenza n. 44704 del 05/05/2015 Rv. 265254 – 01).- 4. Le sopra svolte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti EL RE cl. 92, EL RO e EL ZO limitatamente al reato di cui al capo 3 dovendosi eliminare per ciascuno la relativa pena di mesi quattro di reclusione, la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti motivi di ricorso presentati da EL RE cl. 92, EL RO e EL ZO;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di EL RE cl. 76.LI ET, e LO UE SA RE con condanna di costoro ex art. 616 cod proc pen al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma a favore della Cassa delle Ammende che valutati i profili colpa emergenti dai rispettivi ricorsi - si stima congrua nella misura di euro 2.000. Le stesse valutazioni fondano la condanna di tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili comune di Corleone e Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La 29 Torre ONLUS, che liquida in complessivi euro 6.120,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti EL RE cl. 92, EL RO e EL ZO limitatamente al reato di cui al capo 3 ed elimina per ciascuno la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di EL RE cl. 92, EL RO e EL ZO. Dichiara inammissibili i ricorsi di EL RE cl. 76.LI ET, e LO UE SA RE che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2.000 alla cassa delle ammende. Condanna tuttii ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili comune di Corleone e Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS, che liquida in complessivi euro 6.120,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore (Domenico Gallo)Dover Yello (ZO Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 OTT. 2019 IL CANCELLERE E R Claudia Planelli P U S E T R O E N O I C * 30