Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Per il principio del "favor impugnationis", l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, pronunciata dal tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicato quest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta di riesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gip all'esito dell'annullamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 13832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13832 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 26/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - N. 371
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 02145/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT ET, n. San Benedetto del Tronto (Ap) 30.10.1965;
avverso l'ordinanza n. 24/2014 Tribunale di Ascoli Piceno del 23/12/2014;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
sentito il PM in persona del sostituto PG, Dott. GERACI V., che ha concluso per il rigetto;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
udito il difensore del ricorrente, avv. PEROZZI Cristina in sostituzione dell'avv. TASSI Andrea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del riesame per le misure cautelari reali ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da OL ET avverso il decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 3 bis dal GIP dello stesso Tribunale in data 12/11/2014, previa convalida di quello emesso d'urgenza dal PM in data 09/12/2014 e avente ad oggetto la porzione di una proprietà immobiliare dell'istante.
Il Tribunale ha ritenuto la richiesta inammissibile per incertezza assoluta del provvedimento impugnato, non essendo stato mai emesso alcun decreto di sequestro, previa convalida di quello d'urgenza del PM, recante la data del 09/12/2014, ma solo un'ordinanza del GIP con data 12/11/2014 già oggetto di riesame, rilevando, infine, l'erroneità degli estremi del provvedimento impugnato (n. 2609/14), corrispondenti invece al numero assunto dal procedimento nel Registro del GIP.
Nè a tale incertezza può dirsi aver posto riparo l'integrazione della richiesta contenente motivi aggiunti, insuscettibili di fungere da sanatoria rispetto ad un atto di gravame per quanto detto inammissibile.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il OL, lamentando violazione di legge per avere il Tribunale fatto valere profili meramente formali, pur avendo tutti gli elementi a disposizione per ritenere che l'unico provvedimento impugnabile era quello di sequestro preventivo reiterato dal GIP con decreto del 05/12/2014, tra l'altro intervenuto a seguito di annullamento del precedente ad opera dello stesso Tribunale in composizione quasi coincidente (2/3) e ciò nonostante pressoché reiterativo del primo. Il ricorrente deduce che l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 581 c.p.p., sussiste solamente se via sia concreta incertezza o inesistenza del provvedimento impugnato e non già quando la sua individuazione risulti desumibile dal suo complessivo esame e che l'indicazione errata od omessa degli elementi richiesti (estremi del provvedimento impugnato, data del medesimo, giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè sola, ma esclusivamente in quanto possa determinare incertezza nella individuazione dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. L'art. 568 c.p.p., comma 5, contempla propriamente l'istituto della conversione dell'impugnazione, determinando l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per l'impugnazione secondo le norme processuali, sia che l'errore ne abbia investito la qualificazione formale sia che abbia investito l'individuazione del giudice competente (Sez. 1^, sent. n. 2846 del 08/04/1999, Annibaldi R, Rv. 213835; Sez. 1^, sent. n. 3479 del 22/09/1992, PM in proc. Izzo, Rv. 192354) Non si dubita, peraltro, che l'istituto costituisca espressione del principio di conservazione dell'impugnazione, derivante a sua volta dal principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3^, sent. n. 14724 del 20/01/2004, Mariano , Rv. 228605).
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, inoltre, ne esteso l'ambito concettuale fino al punto da ritenere ammissibile l'impugnazione, quand'anche il ricorrente abbia scelto e utilizzato un mezzo non contemplato dalla legge, prevalendo anche in detta ipotesi esclusivamente la volontà della parte intesa comunque a sottoporre a sindacato la decisione impugnata (Sez. 1^, sent. n. 6921 del 19/12/1996, Mola, Rv. 207087). Tanto premesso, non si ravvisa alcun ostacolo di ordine normativo o di natura logica all'estensione del principio anche al caso in cui, ferma restando oltre tutto la corretta individuazione del mezzo d'impugnazione e del giudice competente, siano stati erroneamente indicati gli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data di emissione, giudice che l'ha emesso), purché dal contenuto stesso dell'atto, o da elementi integrativi (come nel caso di specie: da motivi aggiunti d'impugnazione) il giudice investito sia in grado di individuare agevolmente il provvedimento impugnato.
La facilità di individuazione di detto provvedimento non può, inoltre, prescindere dalle attribuzioni e dalla competenza del giudice investito, una cosa essendo un'impugnazione presentata ad es. a questa Corte Suprema in assenza di elementi atti a consentire la pronta e corretta identificazione del provvedimento impugnato tra le migliaia di ricorsi che annualmente ivi pervengono, altra essendo quella presentata, come nella fattispecie, al Tribunale che svolga funzioni di giudice del riesame limitatamente ai provvedimenti di natura reale, la cui competenza è fissata su base provinciale ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5, ed in cui le pendenze non superano notoriamente le decine di casi l'anno (nella specie l'ordinanza impugnata concernendo significativamente il procedimento n. 24/14 M 18 alla data del 23/12/2014) 2. Per le ragioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015