Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 13832
CASS
Sentenza 26 febbraio 2015

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Per il principio del "favor impugnationis", l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, pronunciata dal tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicato quest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta di riesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gip all'esito dell'annullamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 13832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13832
    Data del deposito : 26 febbraio 2015

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