Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 771
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in relazione alla riduzione di orario di una giornata lavorativa, prevista dall'art. 52 del c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle aziende di credito e da utilizzare mediante permesso retribuito anche frazionabile fino al limite di un'ora, il godimento di un permesso esteso all'intero orario di una giornata lavorativa semifestiva consumasse il permesso di cui alla norma contrattuale non interamente ma solo nei limiti delle cinque ore dell'orario di lavoro dei giorni lavorativi semifestivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 771
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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