Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in relazione alla riduzione di orario di una giornata lavorativa, prevista dall'art. 52 del c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle aziende di credito e da utilizzare mediante permesso retribuito anche frazionabile fino al limite di un'ora, il godimento di un permesso esteso all'intero orario di una giornata lavorativa semifestiva consumasse il permesso di cui alla norma contrattuale non interamente ma solo nei limiti delle cinque ore dell'orario di lavoro dei giorni lavorativi semifestivi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FLAMMIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORRADO FRANZA e GIUSEPPE MANCA, giusta procura speciale per atto notar MARIO LIGUORI di ROMA del 25-03-1996 rep.n.97664;
- ricorrente -
contro
LI IG, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IG ZEZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11233/95 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/12/95 R.G.N.528/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato FLAMMIA,
udito l'avvocato AFELTRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LU CA, dipendente della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ricorreva al Pretore di Milano esponendo: che in base all'art.52 del CCNL per i dipendenti da aziende di credito del 1990 aveva diritto ad una riduzione di orario di una giornata lavorativa da utilizzare nel corso dell'anno mediante permesso retribuito anche frazionabile ma non al di sotto del limite di un'ora; che l'orario giornaliero di lavoro di dipendenti delle aziende di credito era di 7 ore e trenta minuti (art.57); che lo stesso stesso contratto prevedeva per i giorni semifestivi un orario di lavoro di cinque ore;
che aveva richiesto un permesso di 5 ore per il giorno semifestivo del 7 dicembre 1992; che la Banca glielo aveva concesso considerandolo pari ad una intera giornata lavorativa. Il ricorrente chiedeva pertanto che venisse dichiarato il suo diritto di usufruire per l'anno 1993 di ulteriori 2 ore e 30 minuti di permesso retribuito.
Il Pretore, con sentenza del 24 gennaio 1994, accoglieva la domanda. Avverso la decisione di primo grado la Banca proponeva appello al Tribunale di Milano che, con sentenza del 16 dicembre 1995, lo rigettava osservando che la clausola contrattuale che riguarda il permesso prevede una riduzione di orario non in termini di giornata lavorativa ma di ore, da utilizzare in quote minime di un'ora. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Banca Nazionale del Lavoro propone ricorso fondandolo su tre motivi illustrati da successiva memoria.
Il sig. CA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (art.1 disp.L in gen. e artt. 1362, 1363, 1364 c.c.) la Banca ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del tenore letterale dell'art.52 del CCNL che, dopo aver stabilito, al I comma che "l'orario di lavoro settimanale resta stabilito in 37 ore e 30 minuti.." recita poi al II comma che ".. va dedotta annualmente dall'orario di lavoro di cui al comma che precede ...una giornata lavorativa... anche sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile..", disponendo così che il permesso previsto debba essere pari ad una "giornata lavorativa", indipendentemente dal numero delle ore da cui essa è formata, numero che può variare senza che la "giornata lavorativa" cessi di essere tale: sicché quando il lavoratore decida di fruire del permesso in questione in occasione di una giornata lavorativa semifestiva, esaurisce completamente il diritto al permesso retribuito. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1375 C.C. ritenendo che il Tribunale non abbia tenuto conto nell'indagine ermeneutica che nel settore del credito l'obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro è la stessa per ogni giornata lavorativa sia che si tratti di giorno a orario di lavoro pieno, sia che si tratti di giorno semifestivo ad orario ridotto, per cui le 5 ore di lavoro nei giorni semifestivi vengono retribuite come le 7 ore e 30 minuti ordinarie:
sicché il riconoscimento di ulteriori ore di permesso oltre a quelle riconosciute per l'intera giornata semifestiva, avrebbe comportato un'evidente alterazione del sinallagma contrattuale, con un ingiusto arricchimento del lavoratore che, con le ulteriori ore di permesso retribuito, viene a godere di una retribuzione aggiuntiva al già intero compenso giornaliero - pari a 7 ore e 30 minuti di lavoro - spettante per la giornata semifestiva di cinque ore. Col terzo motivo, infine, l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia allorché il Tribunale afferma che altre considerazioni svolte dalla Banca appellante attengono a situazioni diverse (rapporto tra sciopero e retribuzione, infrazionabilità delle ferie) e quindi non rapportabili alla materia in oggetto, mentre in realtà la fattispecie di un "permesso" goduto in giornata semifestiva non differisce da casi del tutto analoghi di assenza completa in giornata semifestiva per sciopero o ferie in quanto in tutti questi casi l'assenza ha durata pari a tutto l'orario (ridotto) di lavoro previsto nella giornata semifestiva e cioè all'intera giornata lavorativa il cui valore economico è di sette ore e trenta minuti.
I tre motivi di ricorso , che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Come è noto la giurisprudenza ha costantemente affermato che, qualora il significato di una norma contrattuale risulti chiaramente dalla sua formulazione letterale, non è necessario ricorrere, alle regole di ermeneutica contrattuale previste dagli artt.1362 e seguenti cod.civ.( cfr., tra le tante, Cass.16 aprile 1993 n. 4507). A tale indiscusso principio si appella la società ricorrente senza peraltro tener conto che nel caso in esame la formulazione letterale della norma è tutt'altro che chiara, tanto che nel ricorso stesso, per ricostruire la comune volontà delle parti nel senso dalla stessa sostenuto, la ricorrente è costretta a fare riferimento al primo comma della stessa norma e ad altra disposizione della normativa contrattuale quale quella riguardante l'orario di lavoro nei giorni "semifestivi".
Riguardo alla censura relativa alla violazione del principio del sinallagma contrattuale, è sufficiente osservare in proposito che ben può la volontà delle parti prevedere clausole di maggior favore per il lavoratore, come del resto ha fatto allorché ha previsto, come ha ricordato la stessa ricorrente, un orario ridotto nei giorni riconosciuti come "semifestivi" anche in questo caso, si verifica - ove il sinallagma contrattuale non venga inteso con riguardo al complesso delle obbligazioni a carico di ciascuna delle parti, ma soltanto alla singola prestazione - una sostanziale alterazione dello stesso, voluta dalle parti, in quanto il lavoratore riceve una retribuzione pari a quella della ordinaria giornata lavorativa di 7 ore e mezza pur lavorando soltanto cinque ore.
In merito alla censura di vizio di motivazione per non aver il Tribunale tenuto conto che in caso di assenza per sciopero, ferie o permessi in giornata semifestiva l'assenza viene riferita ad una intera giornata lavorativa, la motivazione del Tribunale, che ha osservato che le argomentazioni della società non sono rapportabili alla materia in oggetto, nella sua sinteticità appare del tutto sufficiente in quanto, di fronte alla specifica disciplina contrattuale relativa ai permessi retribuiti, non è consentito fare riferimento ad istituti contrattuali che riguardano situazioni diverse.
Le censure della società ricorrente risultano quindi infondate: in realtà i rilievi della ricorrente investono la interpretazione delle clausole contrattuali - riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione, risultati nel caso in esame infondati - della quale, in vera sostanza, si lamenta la difformità rispetto all'interpretazione pretesa dalla parte, siccome da questa considerata corretta e convincente. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il 28 Gennaio 1999