Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.986.2023 R.A.C.L., promossa da:
, , e quali eredi Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1
Con il proc. Avv. Catalano
CONTRO
CP_1
avvocatura
ha adito questo Giudice, chiedendo, alla luce di una interpretazione Persona_1 complessiva del ricorso, dichiararsi che ha contratto sul luogo di lavoro “epicondilite dei gomiti” che integra una malattia professionale quanto meno indennizzabile, con CP_ conseguente condanna di alla liquidazione delle prestazioni ex lege oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone quanto segue:
di lavorare dall'1.1.89, quale fabbro ferraio ed operaio edile con mansioni di impiantista termoidraulico;
di avere quindi contratto a causa dei lavori espletati la patologia in ricorso puntualmente individuata;
CP_ di aver invano chiesto ad il riconoscimento di malattia professionale in data 4.1.21.
A seguito del decesso di parte ricorrente si sono costituiti gli eredi insistendo in ricorso.
Pacifiche, in quanto non contestate, le circostanze di fatto allegate in ricorso in merito alla prestazione lavorativa prestata, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed una consulenza tecnica d'ufficio. Ritiene questo decidente di poter far proprie (per il rigore scientifico con cui sono state tratte) le conclusioni tratte dal Ctu, affatto minate da osservazioni della parte interessata.
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925
l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni. In effetti rispetto a quest'ultima tutela, quella in esame si caratterizza per una intrinseca problematicità che insiste essenzialmente sull'emergenza di uno scarto temporale tra esposizione al rischio e manifestazione dell'evento morboso. A ciò si affianca consequenzialmente la difficoltà di individuare le condizioni dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, oltre che i fattori che possano imputarsi all'attività lavorativa svolta ovvero all'ambiente di lavoro;
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10 Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40.
Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo CP_ già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa.
Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia mulifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav.
29.11.00, n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Giova ricordare come la disciplina relativa all'inabilità permanente abbia trovato applicazione solo in relazione agli infortuni ed alle malattie denunziate in data antecedente al 25.7.00, ovvero alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che ha definito le Tabelle di cui all'art.13 dlgs n.38 del 2000. A decorrere da tale data deve ritenersi non operante l'istituto della rendita per inabilità permanente.
Il background sociopolitico in cui è intervenuto il suddetto dlgvo appare segnato dai ripetuti interventi della Corte Costituzionale (all'uopo sollecitata dalla dottrina, specie quella pisana) tesa a distinguere tra danno patrimoniale, danno morale e danno biologico tutelabile sulla scorta del combinato disposto tra l'art.32 Cost e l'art.2043 c.c. [ma si veda il più recente trend giurisprudenziale in relazione all'art.2059 c.c.].
La Consulta aveva così evidenziato per un verso l'improponibilità di un risarcimento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito lesivo della salute, senza il preliminare risarcimento del danno biologico (14.7.86 n.184); per l'altro l'inadeguatezza della disciplina comune in tema di responsabilità civile e del sistema di assicurazione sociale rispetto all'obiettivo di tutela del lavoratore infortunato o tecnopatico, con conseguente necessità di una espansione della copertura assicurativa dei rischi da lavoro (15.2.91
n.87).
D'altra parte, “se è vero che l'art. 32, primo comma, della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se è vero che tale diritto è primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati, non sono configurabili limiti alla risarcibilità in ogni caso del danno biologico per se considerato” (C.Cost. 356 del 1991), mentre le indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita (cfr. anche C.Cost. 485 del 1991).
Peraltro, con sentenza del 21.11.97, la Corte aveva evidenziato come la molteplicità dei profili coinvolti dalla problematica de qua e le possibili conseguenze avrebbero richiesto un intervento legislativo, “tanto più che la mera sostituzione del concetto di capacità generica con quelli di capacità specifica o di capacità attitudinale, prescindendosi da più articolate modulazioni normative, non sempre potrebbe risolversi in un vantaggio per il lavoratore”.
Sollecitato dalla Consulta, il legislatore delegato ha sostituito il sistema di cui agli artt.74ss TU 1965 con un altro in cui il danno biologico di origine professionale costituisce oggetto principale dell'intervento indennitario ed assegna al danno patrimoniale rilevanza solo quale conseguenza dei riflessi che la menomazione dell'integrità psicofisica, se raggiunti determinati livelli di gravità, può esercitare sulla capacità dell'infortunato ovvero del tecnopatico di produrre reddito con il proprio lavoro. Invero, il legislatore avrebbe potuto anche confermare quel sistema aggiungendo la previsione di un indennizzo anche del danno biologico, ma siffatta scelta avrebbe comportato a) in determinate ipotesi anche un ingiustificato aumento della misura dell'indennizzo ed b) in altre una sua irrazionale riduzione allorchè il ridotto indennizzo corrisposto per i bassi gradi di riduzione dell'attitudine al lavoro non fosse in grado di coprire il danno biologico effettivamente sofferto.
La rendita di inabilità permanente ex art.74 TU 1965 non è di fatto destinata ad indennizzare un danno patrimoniale (sotto forma di danno emergente o lucro cessante), avendo l'assicurato diritto alla conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ovvero potendosi avvalere, se disoccupati e portatori di una invalidità permanente di grado pari o superiore al 45%, di una corsia preferenziale per l'avviamento al lavoro.
Il dlvo citato assegna un ruolo centrale al danno biologico di origine professionale, riproponendone provvisoriamente una definizione che già si rinveniva nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4.6.99: “lesione dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito”.
CP_
in base al suddetto dlvo, eroga l'indennizzo in capitale se la menomazione è di grado pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% ed in rendita se la menomazione è pari o superiore al 16%.
Ebbene, il ctu ha riscontrato come soffrisse delle patologia in perizia Persona_1 puntualmente individuata (epicondilite bilaterale) di origine professionale con un danno biologico nella misura del 5 % dalla domanda amministrativa.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
rigetta il ricorso Le spese di consulenza, siccome liquidate, sono poste a carico di parte resistente costituita.
Spese per il resto irripetibili.
Visto l'art.48 cpv dlgs 346.90, si dispone la comunicazione all'ufficio tributario competente, a cura della cancelleria, dei dati relativi alla successione per causa di morte a favore dell'odierna parte ricorrente.
Lecce, 18/02/2025
Lorenzo Bellanova