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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1104/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025 tra
(C.F. , quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale ETNALANDHAUSER DI ZZ IA (C.F. ), P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. DONZUSO CARMELO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 306/2022 pubblicata il
19.1.2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente gravame e, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 306/2022 del 12.01.2022, pubblicata il 19.01.2022, pronunciata dal Giudice Unico della Prima Sezione Civile Dott.ssa Stefania Muratore all'esito del giudizio iscritto al
n. 5750/2019 R.G., accogliere le domande proposte in primo grado dall'attrice,
e precisamente: - accertare e dichiarare la nullità del D.D.G. n. 726 del
23/10/2018, per omessa notifica di atto presupposto, nonché per omessa, carente, contraddittoria e illogica motivazione, in violazione dell'art. 3, commi
1, 3 e 4, L. n. 241/1990; - nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o
l'infondatezza dei motivi di revoca parziale del contributo dedotti dalla P.A. e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del D.D.G. n. 726 del 23/10/2018, registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 fg. 147 del
27/11/2018, di rideterminazione finanziaria definitiva, di conclusione e di chiusura dell'intervento della ditta Etnalandhauser di Maria Rizzeri, finanziato con D.D.G.n. 643 del 30/06/2014, dichiarando conseguentemente l'inesistenza del credito restitutorio della P.A. e non dovuta la somma di € 49.531,76 richiesta alla ditta con detto D.D.G. n. 726 del 23/10/2018; - condannare, altresì,
l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ditta attrice a causa dell'inerzia e dei ritardi della P.A., corrispondenti ai maggiori oneri bancari versati dopo il collaudo tecnico amministrativo del programma e quantificabili, allo stato, in almeno € 1.837,50, oltre ulteriori somme che saranno versate fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata:
Voglia l'on.le Corte adita - rigettare l'appello avversario, confermando la sentenza appellata e dichiarando legittimo il provvedimento di recupero emesso dall'Amministrazione, sulla base delle considerazioni sopra esposte;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, stante la sussistenza di un legittimo diritto alla restituzione in capo all'Amministrazione; in via riconvenzionale, subordinatamente, riconoscere la sussistenza di un legittimo diritto alla percezione delle somme sopra definite in capo all'Amministrazione e condannare
pag. 2/15 controparte al pagamento delle stesse. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 306/2022 pubblicata il 19.1.2022, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e la condannava al Parte_1 Pt_1
pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
In particolare il primo giudice riteneva che non sussisteva:
- la dedotta violazione dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990 per omessa indicazione dei rimedi giurisdizionali esperibili, posto che la predetta omissione non assumeva alcun rilievo ai fini della nullità dell'atto amministrativo;
- la denunciata violazione dell'art. 3 comma 3 L. n. 241/1990 per omessa notifica della nota prot. 76360 del 30/10/2017, citata nell'avvio del procedimento di revoca parziale comunicato con nota prot. n. 47388/2018 del 24/07/2018, in quanto la nota prot. 76360 del 30/10/2017 costituiva una mera comunicazione interna all'amministrazione, con la quale erano stati trasmessi i verbali istruttori relativi al controllo di I livello, e, comunque, nella nota n. 47388/18, con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca, la precedente nota
76360/17 è citata e sono riportati tutti i motivi che hanno condotto alla revoca parziale;
- l'omessa motivazione del D.D.G. n. 726 del 23/10/2018 per mancata presa in considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) l. 241/1990 in data 27/09/2018, atteso che, ai sensi dell'art. 21octies comma II
l. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- l'asserita assenza dei presupposti per la rideterminazione del programma di investimento - non potendo l'amministrazione dichiarare inammissibili le spese pag. 3/15 sostenute dopo il 31/12/2015, essendo stata presentata istanza di proroga ai sensi della circolare 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento della programmazione, circolare attuativa della L.R. Sicilia n. 8 del 17/05/2016 -, poiché la citata circolare e la legge regionale prevedevano entrambe testualmente che la domanda di richiesta di proroga deve contenere l'espressa rinuncia, a firma della persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione del rispettivo ordinamento statuario, al finanziamento concesso a valere sul Programma PO
FESR per la quota parte non coperta da spese sostenute alla data del 31/12/2015 con contestuale impegno a garantire la copertura a valere su risorse proprie;
- la dedotta erroneità nel dichiara non ammissibili le voci di spesa "Acconto
Progettazione piscina interrata'' in quanto non rientranti nella categoria di spesa
"Progettazione e Studi", avendo la stessa attrice trasmesso una rendicontazione finale di spesa indicando, alla voce “acconto progettazione piscina” e due fatture emesse dalla “ , n. 1035/2015 e n. 1086/2015, che riportano Controparte_2
proprio la dicitura “Acconto progettazione piscina” e, in ogni caso, anche qualora tali spese dovessero riferirsi alla realizzazione dell'opera - come sostenuto dall'attrice in giudizio - le stesse non sarebbero ammissibili ai fini del contributo in quanto non sono state indicate nella richiesta di contributo né sono state accertate con il collaudo tecnico amministrativo finale;
- la dedotta illegittimità del provvedimento di revoca per irrevocabilità del finanziamento a fronte di una spesa pari ad almeno il 70% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014, stante che la disposizione citata da parte attrice non ha previsto alcuna irrevocabilità del finanziamento ma ha stabilito una condizione di ammissibilità della spesa, che non dovrà risultare inferiore al 70% del programma provvisoriamente ammesso e la ai sensi della lettera c) dell'art. 6 del D.D.G. n. 643 del 30.06.2014, si Pt_1
era impegnata a restituire le eventuali somme indebitamente ottenute, gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (vedi art. 191
pag. 4/15 della L.R. 32/2000), pena la revoca totale del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria, fondata sul ritardo nella chiusura del procedimento, in quanto, innanzitutto gli esborsi citati per oneri di fideiussione risultano provati in una somma minore e, in ogni caso la domanda era infondata nell'an, in quanto parte attrice non ha offerto prova della sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2043 c.c. ai fini dell'integrazione di responsabilità extracontrattuale, non essendo emerso alcun comportamento quantomeno colposo della pubblica amministrazione.
Con atto di citazione notificato il 19/07/2022, quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale ETNALANDHAUSER, ha impugnato la predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Sì è costituita l'Amministrazione appellata, instando per il rigetto dell'appello e precisando le conclusioni come riportato in epigrafe.
Indi, all'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che parte appellante non ha riproposto né il primo motivo dell'originaria citazione con cui si denunciava violazione art. 3 c. 4 l. 241/90 per mancata indicazione rimedi giurisdizionali esperibili, né la dedotta illegittimità del provvedimento di revoca per irrevocabilità del finanziamento a fronte di una spesa pari ad almeno il 70% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014.
Il rigetto dei predetti motivi è, pertanto, passato in giudicato.
Con il primo motivo (sub lett. A dell'atto di appello), l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, nella pag. 5/15 parte il primo giudice ha erroneamente ritenuto irrilevante l'omessa allegazione e notificazione della nota prot. n. 76360 del 30.10.2017, senza considerare che trattavasi di fondamentale atto del procedimento, logicamente e cronologicamente precedente e prodromico rispetto al successivo decreto di revoca del contributo, nel quale, peraltro, l'atto omesso non è affatto interamente riportato.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui la predetta nota costituiva atto interno e, comunque, il contenuto è riportato nella nota di avvio del procedimento, parte appellante deduce esclusivamente che l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce già violazione formale e che in ogni caso la predetta nota conteneva il verbale di controllo di I livello e il contenuto non è riportato integralmente.
Tali censure, tuttavia, si palesano irrilevanti, non avendo parte appellante criticato espressamente l'affermazione della sentenza secondo la nota non comunicata costituisce mero atto interno, motivazione costituente autonoma ratio decidendi, e generiche, non essendo indicate espressamente le parti della nota prot. n. 76360 del 30.10.2017 omesse nella nota successiva e che sarebbero state, in ipotesi, rilevanti.
Con il secondo motivo (sub lett. B dell'atto di appello), la lamenta la Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 21-octies L. n.
241/1990, nella parte in cui il Tribunale afferma che l'esame delle osservazioni presentate dalla ditta ex art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, in data
27.09.2018, “non avrebbe comunque mutato l'esito del procedimento, stante
l'infondatezza delle stesse, con conseguente irrilevanza di tale eventuale vizio procedimentale” e che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
pag. 6/15 natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
L'appellante deduce che:
(a) non è vero che il D.D.G. n. 726/2018 sia atto a contenuto vincolato, trattandosi, per come è evidente, di un atto che è frutto di valutazioni “di merito”, sulle quali le osservazioni della ditta, ove adeguatamente considerate, avrebbero potuto certamente incidere;
(b) la valutazione delle osservazioni ex art. 10 cit. avrebbe certamente consentito l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, nell'ambito del quale la ditta avrebbe potuto chiarire i dubbi dell'amministrazione circa la rendicontazione delle spese e pervenire a un provvedimento finale dal contenuto certamente differente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve sottolinearsi che risulta pacifico in giurisprudenza che ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l'indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d'interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell'indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (cfr. da ultimo Cons. Stato
11/06/2024, n.5183 e prima Cons. Stato, sez. VI, 20/10/2023, n. 9115).
Nel caso in esame è stata data applicazione all'art. 15 della L.R. Sicilia n. 8 del
17/05/2016, il cui contenuto, per come meglio esposto in seguito, è chiaro e, come affermato dal primo giudice, la sua applicazione è attività vincolata.
Peraltro nelle osservazioni presentate dalla la stessa si è limitata a Pt_1 denunciare, oltre alla predetta violazione: l'omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza che, per come sopra esposto è da ritenersi irrilevante;
l'infondatezza della revoca parziale per carenza di motivazione, non riproposta nel presente pag. 7/15 giudizio;
la violazione dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014, motivo chiaramente infondato, tanto che il suo rigetto non è stato fatto oggetto di impugnazione.
Viceversa le menzionate osservazioni nulla contengono in merito all'unica circostanza che avrebbe potuto essere rilevante nella fase prodromica del procedimento, ossia quella attinente alla ammissibilità dei costi per la realizzazione della piscina, non avendo parte appellante dedotto in quella sede la loro effettiva riconducibilità alla categoria “Opere Edili” anziché alla categoria
“Progettazione, studi di impatto ambientale”.
Ne consegue che l' omesso esame delle osservazioni non ha inciso in alcun modo sulla motivazione posta alla base del provvedimento di revoca.
Con il terzo motivo (sub lett. C dell'atto di appello), parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 l.r. sicilia n. 8/2016 e della relativa circolare attuativa n. 9878 del 30.05.2016.
Sostiene la che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'istanza di Pt_1 proroga presentata dalla ditta il 17.06.2016 implicasse rinuncia al contributo già percepito e ha quindi reputato legittima la revoca parziale disposta dalla P.A. per le spese sostenute dopo il 31.12.2015, posto che tale interpretazione della normativa regionale e della circolare attuativa, “restano a totale carico del beneficiario e non possono essere coperte dal contributo”, sarebbe illogica e basata sull'evidente travisamento della norma regionale e della relativa circolare attuativa.
In particolare, parte appellante sostiene che dalla presentazione della domanda, stando al tenore testuale della norma regionale, è scaturita la proroga automatica al 30 settembre 2016 del termine ultimo per il completamento e la messa in uso del programma di investimento. Ne consegue che la rinuncia contenuta nell'istanza di proroga del 17.06.2016, non poteva che essere riferita ad eventuali successive tranche di finanziamento erogabili in virtù delle spese
pag. 8/15 sostenute oltre il 31.12.2015, ossia, nel caso di specie, il restante 50% del contributo concesso di complessivi € 199.741,65, non potendosi invece interpretare nel senso voluto dal Tribunale, ossia alla stregua di una rinuncia a quanto già percepito, poiché, così ragionando, la proroga non avrebbe comportato alcun vantaggio per i beneficiari e sarebbe stata inutile. In altri termini, a fronte della proroga al 30.09.2016 del termine ultimo per il completamento del programma, i beneficiari della misura si sono obbligati a completare esclusivamente con risorse proprie, rinunciando alle sole residue tranche di finanziamento e non a quanto già percepito.
Il motivo è palesemente infondato.
In primo luogo il contenuto dell'art. 15 della l. r. 8/2015 è chiarissimo nella parte in cui, comma 3, prevede: “I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Parimenti chiaro è il contenuto della citata circolare che (alla voce Disposizioni relative ai beneficiari privati, al punto 2.1.3) stabilisce testualmente che la domanda di richiesta di proroga deve: “contenere la espressa rinuncia, a firma della persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione del rispettivo ordinamento statuario, al finanziamento concesso a valere sul Programma PO FESR per la quota parte non coperta da spese sostenute alla
pag. 9/15 data del 31/12/2015 con contestuale impegno a garantire la copertura a valere su risorse proprie”.
E' evidente pertanto che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8 del 17/05/2016 e della relativa circolare attuativa n. 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento della programmazione, le spese sostenute dopo il 31/12/2015 restano a totale carico del beneficiario e non possono essere coperte dal contributo.
Peraltro, proprio in ossequio all'inequivocabile disposto della suddetta normativa, la nella chiesta proroga ha espressamente dichiarato “di Pt_1 rinunciare con la presente al finanziamento già concesso (ndr non alle residue tranche di finanziamento da percepire) a valere sul programma PO FESR
2007/2013 per la quota parte non coperta da spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015; di garantire con la presente la copertura a valere su risorse proprie della quota di finanziamento rinunciata.
Infine, non va sottaciuta la evidente ratio delle citate disposizioni: in caso di mancato completamento dell'opera entro il 31/12/2015 il finanziamento avrebbe dovuto essere interamente revocato con la conseguenza che la predetta normativa ha proprio lo scopo di evitare tale revoca totale per procedere solo alla revoca parziale, afferente esclusivamente le spese non sostenute entro il predetto termine.
Con il quarto motivo (sub lett. D dell'atto di appello), parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e il travisamento dei fatti e delle prove con riferimento alla pretesa inammissibilità dei costi per la realizzazione della piscina.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provate, in virtù di un'inaccettabile e forzata applicazione del principio di non contestazione, talune circostanze dedotte dalla P.A. convenuta in merito alla piscina interrata, e precisamente che le relative spese non fossero indicate nella richiesta di contributo e che la realizzazione dell'opera pag. 10/15 non sia stata accertata con il collaudo tecnico amministrativo finale, avendo viceversa dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che a causa di un mero errore materiale nella rendicontazione delle spese, nel computo dei costi sostenuti per “Progettazione e studi di impatto ambientale” (€ 28.620,00 a detta della P.A.) sono stati erroneamente inclusi anche i costi di realizzazione (e non solo quelli di progettazione) della piscina interrata, appartenenti, invece, alla differente categoria delle “Opere edili” e che la realizzazione della piscina è stata puntualmente indicata nel computo metrico a corredo della richiesta di contributo, prodotto dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., quale allegato alla relazione giurata a firma dell'Ing. (cfr. Persona_1 doc. n. 9 del fascicolo di primo grado, pag. 16).
Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
In primo luogo come sottolineato dal primo giudice l'errore circa l'appostamento dei costi non è dipeso dall'amministrazione ma dalla stessa richiesta della peraltro non emendato neanche in fase di proposizione Pt_2 delle osservazioni.
Inoltre, e soprattutto, va rilevato come non risulta affatto prodotta la domanda originaria di contributo e quindi non risulta provato che “la realizzazione della piscina è stata puntualmente indicata nel computo metrico a corredo della richiesta di contributo”
Invero, l'unico atto prodotto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., è la relazione giurata a firma dell'Ing. , ma alla stessa non Persona_1 risulta affatto allegato il computo metrico posto a corredo della domanda di contributo, ma esclusivamente un computo metrico presentato al comune di
Piedimonte al fine di ottenere la modifica della destinazione urbanistica.
Infine, anche dall'esame del contenuto del decreto che ha concesso il contributo emerge la voce “opere murarie e assimilabili e di macchinari impianti
pag. 11/15 attrezzature e arredi” e non la voce che si assume essere stata richiesta di “opere edili”.
Con il quinto motivo (sub lett. E dell'atto di appello), l'appellante denuncia error in iudicando circa la sussistenza dei presupposti della responsabilità per ritardo della P.A. ex art. 2043 c.c.
Sostiene l'appellante che, con riferimento al quantum, è evidente l'errore in cui
è incorso il Decidente di prime cure nel calcolare gli esborsi per oneri di fideiussione sostenuti dall'attrice: l'importo complessivo risultante dagli estratti conto bancari in atti è pari a complessivi € 1.837,50 (375,00 x 4 + 337,50) e non ad € 1.162,50, come invece erroneamente riportato in sentenza.
Per quanto concerne l'an della domanda risarcitoria, ad errore ritenuta infondata dal Tribunale, sostiene l'appellante che non è vero che non sia stata fornita prova dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. della responsabilità extracontrattuale e del danno cagionato alla ditta dal ritardo della P.A., avendo la stessa evidenziato come la tempistica procedimentale e il rispetto della stessa da parte della P.A. costituiscano una delle maggiori estrinsecazioni pratiche dei noti principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, tanto da indurre il legislatore a introdurre una norma ad hoc (art.
2-bis, L. n. 241/1990), in vigore dal 2013, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a risarcire il danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
In particolare, la evidenzia che: l'operazione intrapresa dalla ditta Pt_2
Etnalandhauser si inseriva nel Programma Operativo FESR 2007-2013, il cui bando è stato approvato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 83 del 10.02.2012; la graduatoria definitiva è stata però approvata solo con D.D.G. n. 453 del
10.06.2014 e la concessione del finanziamento è stata decretata con D.D.G. n.
643 del 30.06.2014, notificato il 06.10.2014, ossia ben 2 anni e 3 mesi dopo la pubblicazione del bando e solo a poco più di un anno dalla scadenza del termine pag. 12/15 per l'ultimazione e la messa in uso del programma finanziato, costringendo così i privati beneficiari delle misure agevolative a spendere, realizzare, rendicontare e mettere in uso quanto approvato in tempi strettissimi, modificando tutti i piani economico-finanziari originariamente previsti e facendosi carico di inevitabili maggiori oneri bancari per reperire in tempi ristrettissimi le risorse necessarie. Il tutto solo a causa dell'inerzia della P.A. nel concludere il procedimento di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, in palese violazione dei principi costituzionali e delle norme di legge sopra richiamate;
a ciò devono aggiungersi i richiamati costi per il rilascio della fideiussione bancaria ex art. 9 del D.D.G. n. 643, moltiplicatisi di mese in mese in conseguenza del colpevole ritardo della P.A. nell'emettere il provvedimento di chiusura del procedimento e di svincolo della garanzia.
In altri termini, ciò che si imputa alla P.A. è che, sebbene la ditta avesse comunicato l'ultimazione delle opere entro il 30.09.2016 e avesse prodotto perizia giurata di collaudo tecnico amministrativo in data 16.03.2017,
l'amministrazione ha ingiustificatamente ritardato la chiusura del procedimento, disposta solo con il D.D.G. n. 726 del 23.10.2018, notificato il 17.12.2018, a distanza di oltre due anni dall'ultimazione dei lavori.
Orbene rileva il Collegio in primo luogo che una siffatta richiesta risarcitoria non è in alcun modo collegata al provvedimento di revoca impugnato con conseguente difetto di nesso causale tra la revoca parziale e il presunto danno subito.
Inoltre, il ritardo nell'approvazione della graduatoria definitiva - ossia 2 anni e
3 mesi dopo il bando, approvato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 83 del
10.02.2012) - non risulta rilevante, non essendo previsto alcun termine e ben potendo la ditta richiedente rinunciare alla domanda di contributo qualora ritenga che in effetti i tempi per spendere, realizzare, rendicontare e mettere in uso quanto approvato siano troppo ristretti.
pag. 13/15 Quanto alla chiusura del procedimento non è ravvisabile alcun notevole ritardo, posto appunto che il collaudo è stato effettuato solo nel marzo del 2017 e il provvedimento volto ad ottenere la restituzione di quanto finanziato in eccesso è stato emesso solo dopo un anno e mezzo, essendo necessario provvedere ad effettuare i prescritti controlli riguardanti le singole spese.
Infine, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario si è espresso nel senso che “non (sono) applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 (tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981, e quindi il termine quinquennale di cui all'art 28 legge n.
689/1981).
Infine, anche volendo richiamare i princìpi generali di certezza, di prevedibilità, di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità che devono sempre presidiare l'attività amministrativa, nei procedimenti che non hanno una specifica finalità sanzionatoria, ma si presentano comunque afflittivi in termini di ricadute patrimoniali, può ritenersi che il termine di conclusione del procedimento possa non essere ricavato dalla predetta legge 689/1981, ma sia parametricamente coincidente con il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Ne consegue che la “ragionevole durata” può ravvisarsi per i procedimenti afflittivi, in senso ampio, nel termine decennale dell'azione di ripetizione di indebito (ex art. 2033 e 2953 c.c.) con decorrenza dall'effettiva conclusione dell'investimento (avvenuta, nel caso in esame, nel 2016 mentre la revoca parziale è del 2018).
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
pag. 14/15 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta in restituzione, pari ad € 49.531,76, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Parte_1
ETNALANDHAUSER, nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 306/2022 pubblicata in data 19/01/2022 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1104/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025 tra
(C.F. , quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale ETNALANDHAUSER DI ZZ IA (C.F. ), P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. DONZUSO CARMELO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 306/2022 pubblicata il
19.1.2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente gravame e, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 306/2022 del 12.01.2022, pubblicata il 19.01.2022, pronunciata dal Giudice Unico della Prima Sezione Civile Dott.ssa Stefania Muratore all'esito del giudizio iscritto al
n. 5750/2019 R.G., accogliere le domande proposte in primo grado dall'attrice,
e precisamente: - accertare e dichiarare la nullità del D.D.G. n. 726 del
23/10/2018, per omessa notifica di atto presupposto, nonché per omessa, carente, contraddittoria e illogica motivazione, in violazione dell'art. 3, commi
1, 3 e 4, L. n. 241/1990; - nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o
l'infondatezza dei motivi di revoca parziale del contributo dedotti dalla P.A. e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del D.D.G. n. 726 del 23/10/2018, registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 fg. 147 del
27/11/2018, di rideterminazione finanziaria definitiva, di conclusione e di chiusura dell'intervento della ditta Etnalandhauser di Maria Rizzeri, finanziato con D.D.G.n. 643 del 30/06/2014, dichiarando conseguentemente l'inesistenza del credito restitutorio della P.A. e non dovuta la somma di € 49.531,76 richiesta alla ditta con detto D.D.G. n. 726 del 23/10/2018; - condannare, altresì,
l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ditta attrice a causa dell'inerzia e dei ritardi della P.A., corrispondenti ai maggiori oneri bancari versati dopo il collaudo tecnico amministrativo del programma e quantificabili, allo stato, in almeno € 1.837,50, oltre ulteriori somme che saranno versate fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata:
Voglia l'on.le Corte adita - rigettare l'appello avversario, confermando la sentenza appellata e dichiarando legittimo il provvedimento di recupero emesso dall'Amministrazione, sulla base delle considerazioni sopra esposte;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, stante la sussistenza di un legittimo diritto alla restituzione in capo all'Amministrazione; in via riconvenzionale, subordinatamente, riconoscere la sussistenza di un legittimo diritto alla percezione delle somme sopra definite in capo all'Amministrazione e condannare
pag. 2/15 controparte al pagamento delle stesse. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 306/2022 pubblicata il 19.1.2022, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e la condannava al Parte_1 Pt_1
pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
In particolare il primo giudice riteneva che non sussisteva:
- la dedotta violazione dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990 per omessa indicazione dei rimedi giurisdizionali esperibili, posto che la predetta omissione non assumeva alcun rilievo ai fini della nullità dell'atto amministrativo;
- la denunciata violazione dell'art. 3 comma 3 L. n. 241/1990 per omessa notifica della nota prot. 76360 del 30/10/2017, citata nell'avvio del procedimento di revoca parziale comunicato con nota prot. n. 47388/2018 del 24/07/2018, in quanto la nota prot. 76360 del 30/10/2017 costituiva una mera comunicazione interna all'amministrazione, con la quale erano stati trasmessi i verbali istruttori relativi al controllo di I livello, e, comunque, nella nota n. 47388/18, con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca, la precedente nota
76360/17 è citata e sono riportati tutti i motivi che hanno condotto alla revoca parziale;
- l'omessa motivazione del D.D.G. n. 726 del 23/10/2018 per mancata presa in considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) l. 241/1990 in data 27/09/2018, atteso che, ai sensi dell'art. 21octies comma II
l. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- l'asserita assenza dei presupposti per la rideterminazione del programma di investimento - non potendo l'amministrazione dichiarare inammissibili le spese pag. 3/15 sostenute dopo il 31/12/2015, essendo stata presentata istanza di proroga ai sensi della circolare 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento della programmazione, circolare attuativa della L.R. Sicilia n. 8 del 17/05/2016 -, poiché la citata circolare e la legge regionale prevedevano entrambe testualmente che la domanda di richiesta di proroga deve contenere l'espressa rinuncia, a firma della persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione del rispettivo ordinamento statuario, al finanziamento concesso a valere sul Programma PO
FESR per la quota parte non coperta da spese sostenute alla data del 31/12/2015 con contestuale impegno a garantire la copertura a valere su risorse proprie;
- la dedotta erroneità nel dichiara non ammissibili le voci di spesa "Acconto
Progettazione piscina interrata'' in quanto non rientranti nella categoria di spesa
"Progettazione e Studi", avendo la stessa attrice trasmesso una rendicontazione finale di spesa indicando, alla voce “acconto progettazione piscina” e due fatture emesse dalla “ , n. 1035/2015 e n. 1086/2015, che riportano Controparte_2
proprio la dicitura “Acconto progettazione piscina” e, in ogni caso, anche qualora tali spese dovessero riferirsi alla realizzazione dell'opera - come sostenuto dall'attrice in giudizio - le stesse non sarebbero ammissibili ai fini del contributo in quanto non sono state indicate nella richiesta di contributo né sono state accertate con il collaudo tecnico amministrativo finale;
- la dedotta illegittimità del provvedimento di revoca per irrevocabilità del finanziamento a fronte di una spesa pari ad almeno il 70% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014, stante che la disposizione citata da parte attrice non ha previsto alcuna irrevocabilità del finanziamento ma ha stabilito una condizione di ammissibilità della spesa, che non dovrà risultare inferiore al 70% del programma provvisoriamente ammesso e la ai sensi della lettera c) dell'art. 6 del D.D.G. n. 643 del 30.06.2014, si Pt_1
era impegnata a restituire le eventuali somme indebitamente ottenute, gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (vedi art. 191
pag. 4/15 della L.R. 32/2000), pena la revoca totale del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria, fondata sul ritardo nella chiusura del procedimento, in quanto, innanzitutto gli esborsi citati per oneri di fideiussione risultano provati in una somma minore e, in ogni caso la domanda era infondata nell'an, in quanto parte attrice non ha offerto prova della sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2043 c.c. ai fini dell'integrazione di responsabilità extracontrattuale, non essendo emerso alcun comportamento quantomeno colposo della pubblica amministrazione.
Con atto di citazione notificato il 19/07/2022, quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale ETNALANDHAUSER, ha impugnato la predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Sì è costituita l'Amministrazione appellata, instando per il rigetto dell'appello e precisando le conclusioni come riportato in epigrafe.
Indi, all'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che parte appellante non ha riproposto né il primo motivo dell'originaria citazione con cui si denunciava violazione art. 3 c. 4 l. 241/90 per mancata indicazione rimedi giurisdizionali esperibili, né la dedotta illegittimità del provvedimento di revoca per irrevocabilità del finanziamento a fronte di una spesa pari ad almeno il 70% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014.
Il rigetto dei predetti motivi è, pertanto, passato in giudicato.
Con il primo motivo (sub lett. A dell'atto di appello), l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, nella pag. 5/15 parte il primo giudice ha erroneamente ritenuto irrilevante l'omessa allegazione e notificazione della nota prot. n. 76360 del 30.10.2017, senza considerare che trattavasi di fondamentale atto del procedimento, logicamente e cronologicamente precedente e prodromico rispetto al successivo decreto di revoca del contributo, nel quale, peraltro, l'atto omesso non è affatto interamente riportato.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui la predetta nota costituiva atto interno e, comunque, il contenuto è riportato nella nota di avvio del procedimento, parte appellante deduce esclusivamente che l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce già violazione formale e che in ogni caso la predetta nota conteneva il verbale di controllo di I livello e il contenuto non è riportato integralmente.
Tali censure, tuttavia, si palesano irrilevanti, non avendo parte appellante criticato espressamente l'affermazione della sentenza secondo la nota non comunicata costituisce mero atto interno, motivazione costituente autonoma ratio decidendi, e generiche, non essendo indicate espressamente le parti della nota prot. n. 76360 del 30.10.2017 omesse nella nota successiva e che sarebbero state, in ipotesi, rilevanti.
Con il secondo motivo (sub lett. B dell'atto di appello), la lamenta la Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 21-octies L. n.
241/1990, nella parte in cui il Tribunale afferma che l'esame delle osservazioni presentate dalla ditta ex art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, in data
27.09.2018, “non avrebbe comunque mutato l'esito del procedimento, stante
l'infondatezza delle stesse, con conseguente irrilevanza di tale eventuale vizio procedimentale” e che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
pag. 6/15 natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
L'appellante deduce che:
(a) non è vero che il D.D.G. n. 726/2018 sia atto a contenuto vincolato, trattandosi, per come è evidente, di un atto che è frutto di valutazioni “di merito”, sulle quali le osservazioni della ditta, ove adeguatamente considerate, avrebbero potuto certamente incidere;
(b) la valutazione delle osservazioni ex art. 10 cit. avrebbe certamente consentito l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, nell'ambito del quale la ditta avrebbe potuto chiarire i dubbi dell'amministrazione circa la rendicontazione delle spese e pervenire a un provvedimento finale dal contenuto certamente differente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve sottolinearsi che risulta pacifico in giurisprudenza che ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l'indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d'interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell'indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (cfr. da ultimo Cons. Stato
11/06/2024, n.5183 e prima Cons. Stato, sez. VI, 20/10/2023, n. 9115).
Nel caso in esame è stata data applicazione all'art. 15 della L.R. Sicilia n. 8 del
17/05/2016, il cui contenuto, per come meglio esposto in seguito, è chiaro e, come affermato dal primo giudice, la sua applicazione è attività vincolata.
Peraltro nelle osservazioni presentate dalla la stessa si è limitata a Pt_1 denunciare, oltre alla predetta violazione: l'omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza che, per come sopra esposto è da ritenersi irrilevante;
l'infondatezza della revoca parziale per carenza di motivazione, non riproposta nel presente pag. 7/15 giudizio;
la violazione dell'art. 10 del D.D.G. n. 643 del 30/06/2014, motivo chiaramente infondato, tanto che il suo rigetto non è stato fatto oggetto di impugnazione.
Viceversa le menzionate osservazioni nulla contengono in merito all'unica circostanza che avrebbe potuto essere rilevante nella fase prodromica del procedimento, ossia quella attinente alla ammissibilità dei costi per la realizzazione della piscina, non avendo parte appellante dedotto in quella sede la loro effettiva riconducibilità alla categoria “Opere Edili” anziché alla categoria
“Progettazione, studi di impatto ambientale”.
Ne consegue che l' omesso esame delle osservazioni non ha inciso in alcun modo sulla motivazione posta alla base del provvedimento di revoca.
Con il terzo motivo (sub lett. C dell'atto di appello), parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 l.r. sicilia n. 8/2016 e della relativa circolare attuativa n. 9878 del 30.05.2016.
Sostiene la che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'istanza di Pt_1 proroga presentata dalla ditta il 17.06.2016 implicasse rinuncia al contributo già percepito e ha quindi reputato legittima la revoca parziale disposta dalla P.A. per le spese sostenute dopo il 31.12.2015, posto che tale interpretazione della normativa regionale e della circolare attuativa, “restano a totale carico del beneficiario e non possono essere coperte dal contributo”, sarebbe illogica e basata sull'evidente travisamento della norma regionale e della relativa circolare attuativa.
In particolare, parte appellante sostiene che dalla presentazione della domanda, stando al tenore testuale della norma regionale, è scaturita la proroga automatica al 30 settembre 2016 del termine ultimo per il completamento e la messa in uso del programma di investimento. Ne consegue che la rinuncia contenuta nell'istanza di proroga del 17.06.2016, non poteva che essere riferita ad eventuali successive tranche di finanziamento erogabili in virtù delle spese
pag. 8/15 sostenute oltre il 31.12.2015, ossia, nel caso di specie, il restante 50% del contributo concesso di complessivi € 199.741,65, non potendosi invece interpretare nel senso voluto dal Tribunale, ossia alla stregua di una rinuncia a quanto già percepito, poiché, così ragionando, la proroga non avrebbe comportato alcun vantaggio per i beneficiari e sarebbe stata inutile. In altri termini, a fronte della proroga al 30.09.2016 del termine ultimo per il completamento del programma, i beneficiari della misura si sono obbligati a completare esclusivamente con risorse proprie, rinunciando alle sole residue tranche di finanziamento e non a quanto già percepito.
Il motivo è palesemente infondato.
In primo luogo il contenuto dell'art. 15 della l. r. 8/2015 è chiarissimo nella parte in cui, comma 3, prevede: “I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Parimenti chiaro è il contenuto della citata circolare che (alla voce Disposizioni relative ai beneficiari privati, al punto 2.1.3) stabilisce testualmente che la domanda di richiesta di proroga deve: “contenere la espressa rinuncia, a firma della persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione del rispettivo ordinamento statuario, al finanziamento concesso a valere sul Programma PO FESR per la quota parte non coperta da spese sostenute alla
pag. 9/15 data del 31/12/2015 con contestuale impegno a garantire la copertura a valere su risorse proprie”.
E' evidente pertanto che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8 del 17/05/2016 e della relativa circolare attuativa n. 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento della programmazione, le spese sostenute dopo il 31/12/2015 restano a totale carico del beneficiario e non possono essere coperte dal contributo.
Peraltro, proprio in ossequio all'inequivocabile disposto della suddetta normativa, la nella chiesta proroga ha espressamente dichiarato “di Pt_1 rinunciare con la presente al finanziamento già concesso (ndr non alle residue tranche di finanziamento da percepire) a valere sul programma PO FESR
2007/2013 per la quota parte non coperta da spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015; di garantire con la presente la copertura a valere su risorse proprie della quota di finanziamento rinunciata.
Infine, non va sottaciuta la evidente ratio delle citate disposizioni: in caso di mancato completamento dell'opera entro il 31/12/2015 il finanziamento avrebbe dovuto essere interamente revocato con la conseguenza che la predetta normativa ha proprio lo scopo di evitare tale revoca totale per procedere solo alla revoca parziale, afferente esclusivamente le spese non sostenute entro il predetto termine.
Con il quarto motivo (sub lett. D dell'atto di appello), parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e il travisamento dei fatti e delle prove con riferimento alla pretesa inammissibilità dei costi per la realizzazione della piscina.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provate, in virtù di un'inaccettabile e forzata applicazione del principio di non contestazione, talune circostanze dedotte dalla P.A. convenuta in merito alla piscina interrata, e precisamente che le relative spese non fossero indicate nella richiesta di contributo e che la realizzazione dell'opera pag. 10/15 non sia stata accertata con il collaudo tecnico amministrativo finale, avendo viceversa dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che a causa di un mero errore materiale nella rendicontazione delle spese, nel computo dei costi sostenuti per “Progettazione e studi di impatto ambientale” (€ 28.620,00 a detta della P.A.) sono stati erroneamente inclusi anche i costi di realizzazione (e non solo quelli di progettazione) della piscina interrata, appartenenti, invece, alla differente categoria delle “Opere edili” e che la realizzazione della piscina è stata puntualmente indicata nel computo metrico a corredo della richiesta di contributo, prodotto dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., quale allegato alla relazione giurata a firma dell'Ing. (cfr. Persona_1 doc. n. 9 del fascicolo di primo grado, pag. 16).
Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
In primo luogo come sottolineato dal primo giudice l'errore circa l'appostamento dei costi non è dipeso dall'amministrazione ma dalla stessa richiesta della peraltro non emendato neanche in fase di proposizione Pt_2 delle osservazioni.
Inoltre, e soprattutto, va rilevato come non risulta affatto prodotta la domanda originaria di contributo e quindi non risulta provato che “la realizzazione della piscina è stata puntualmente indicata nel computo metrico a corredo della richiesta di contributo”
Invero, l'unico atto prodotto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., è la relazione giurata a firma dell'Ing. , ma alla stessa non Persona_1 risulta affatto allegato il computo metrico posto a corredo della domanda di contributo, ma esclusivamente un computo metrico presentato al comune di
Piedimonte al fine di ottenere la modifica della destinazione urbanistica.
Infine, anche dall'esame del contenuto del decreto che ha concesso il contributo emerge la voce “opere murarie e assimilabili e di macchinari impianti
pag. 11/15 attrezzature e arredi” e non la voce che si assume essere stata richiesta di “opere edili”.
Con il quinto motivo (sub lett. E dell'atto di appello), l'appellante denuncia error in iudicando circa la sussistenza dei presupposti della responsabilità per ritardo della P.A. ex art. 2043 c.c.
Sostiene l'appellante che, con riferimento al quantum, è evidente l'errore in cui
è incorso il Decidente di prime cure nel calcolare gli esborsi per oneri di fideiussione sostenuti dall'attrice: l'importo complessivo risultante dagli estratti conto bancari in atti è pari a complessivi € 1.837,50 (375,00 x 4 + 337,50) e non ad € 1.162,50, come invece erroneamente riportato in sentenza.
Per quanto concerne l'an della domanda risarcitoria, ad errore ritenuta infondata dal Tribunale, sostiene l'appellante che non è vero che non sia stata fornita prova dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. della responsabilità extracontrattuale e del danno cagionato alla ditta dal ritardo della P.A., avendo la stessa evidenziato come la tempistica procedimentale e il rispetto della stessa da parte della P.A. costituiscano una delle maggiori estrinsecazioni pratiche dei noti principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, tanto da indurre il legislatore a introdurre una norma ad hoc (art.
2-bis, L. n. 241/1990), in vigore dal 2013, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a risarcire il danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
In particolare, la evidenzia che: l'operazione intrapresa dalla ditta Pt_2
Etnalandhauser si inseriva nel Programma Operativo FESR 2007-2013, il cui bando è stato approvato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 83 del 10.02.2012; la graduatoria definitiva è stata però approvata solo con D.D.G. n. 453 del
10.06.2014 e la concessione del finanziamento è stata decretata con D.D.G. n.
643 del 30.06.2014, notificato il 06.10.2014, ossia ben 2 anni e 3 mesi dopo la pubblicazione del bando e solo a poco più di un anno dalla scadenza del termine pag. 12/15 per l'ultimazione e la messa in uso del programma finanziato, costringendo così i privati beneficiari delle misure agevolative a spendere, realizzare, rendicontare e mettere in uso quanto approvato in tempi strettissimi, modificando tutti i piani economico-finanziari originariamente previsti e facendosi carico di inevitabili maggiori oneri bancari per reperire in tempi ristrettissimi le risorse necessarie. Il tutto solo a causa dell'inerzia della P.A. nel concludere il procedimento di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, in palese violazione dei principi costituzionali e delle norme di legge sopra richiamate;
a ciò devono aggiungersi i richiamati costi per il rilascio della fideiussione bancaria ex art. 9 del D.D.G. n. 643, moltiplicatisi di mese in mese in conseguenza del colpevole ritardo della P.A. nell'emettere il provvedimento di chiusura del procedimento e di svincolo della garanzia.
In altri termini, ciò che si imputa alla P.A. è che, sebbene la ditta avesse comunicato l'ultimazione delle opere entro il 30.09.2016 e avesse prodotto perizia giurata di collaudo tecnico amministrativo in data 16.03.2017,
l'amministrazione ha ingiustificatamente ritardato la chiusura del procedimento, disposta solo con il D.D.G. n. 726 del 23.10.2018, notificato il 17.12.2018, a distanza di oltre due anni dall'ultimazione dei lavori.
Orbene rileva il Collegio in primo luogo che una siffatta richiesta risarcitoria non è in alcun modo collegata al provvedimento di revoca impugnato con conseguente difetto di nesso causale tra la revoca parziale e il presunto danno subito.
Inoltre, il ritardo nell'approvazione della graduatoria definitiva - ossia 2 anni e
3 mesi dopo il bando, approvato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 83 del
10.02.2012) - non risulta rilevante, non essendo previsto alcun termine e ben potendo la ditta richiedente rinunciare alla domanda di contributo qualora ritenga che in effetti i tempi per spendere, realizzare, rendicontare e mettere in uso quanto approvato siano troppo ristretti.
pag. 13/15 Quanto alla chiusura del procedimento non è ravvisabile alcun notevole ritardo, posto appunto che il collaudo è stato effettuato solo nel marzo del 2017 e il provvedimento volto ad ottenere la restituzione di quanto finanziato in eccesso è stato emesso solo dopo un anno e mezzo, essendo necessario provvedere ad effettuare i prescritti controlli riguardanti le singole spese.
Infine, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario si è espresso nel senso che “non (sono) applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 (tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981, e quindi il termine quinquennale di cui all'art 28 legge n.
689/1981).
Infine, anche volendo richiamare i princìpi generali di certezza, di prevedibilità, di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità che devono sempre presidiare l'attività amministrativa, nei procedimenti che non hanno una specifica finalità sanzionatoria, ma si presentano comunque afflittivi in termini di ricadute patrimoniali, può ritenersi che il termine di conclusione del procedimento possa non essere ricavato dalla predetta legge 689/1981, ma sia parametricamente coincidente con il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Ne consegue che la “ragionevole durata” può ravvisarsi per i procedimenti afflittivi, in senso ampio, nel termine decennale dell'azione di ripetizione di indebito (ex art. 2033 e 2953 c.c.) con decorrenza dall'effettiva conclusione dell'investimento (avvenuta, nel caso in esame, nel 2016 mentre la revoca parziale è del 2018).
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
pag. 14/15 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta in restituzione, pari ad € 49.531,76, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Parte_1
ETNALANDHAUSER, nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 306/2022 pubblicata in data 19/01/2022 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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