Art. 12.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , sono aumentati di dieci unita';
b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unita';
c) e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , sono aumentati di dieci unita';
b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unita';
c) e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.