Art. 3. 1. Al comma 3 dell'articolo 5 -bis del decretolegge 23 aprile 1993, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
2. All' articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , introdotto dall' articolo 7 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , e successivamente modificato dall' articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 5-bis, comma 3, del D.L. 23 aprile 1993, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 , e' il seguente: "3.
La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all' art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
- Il testo dell' art. 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , introdotto dall' art. 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , e successivamente modificato dall' art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "14. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per cinquantaquattro mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata ''concessionaria''. Alla scadenza del periodo di cinquantaquattro mesi, l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico - organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all' articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ".
2. All' articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , introdotto dall' articolo 7 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , e successivamente modificato dall' articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 5-bis, comma 3, del D.L. 23 aprile 1993, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 , e' il seguente: "3.
La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all' art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
- Il testo dell' art. 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , introdotto dall' art. 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , e successivamente modificato dall' art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "14. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per cinquantaquattro mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata ''concessionaria''. Alla scadenza del periodo di cinquantaquattro mesi, l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico - organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all' articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ".