Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 2
Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l'esaurimento delle finalità istruttorie - presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla "res" e della conseguente restituzione - non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).
In tema di sequestro probatorio, la previsione di cui all'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. - che statuisce il divieto di restituzione delle cose sottoposte a confisca obbligatoria - si riferisce non solo ai casi indicati nell'art. 240, comma secondo, cod. pen. ma anche alle ipotesi particolari di confisca obbligatoria e, pertanto, anche alla confisca obbligatoria ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992.
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- 1. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2017, n. 16523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16523 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
: 1 6523-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 540 Dott. Percamillo Davigo Dott. Geppino Rago CC 7.3.2017 Dott. Giovanna Verga R.G.N. 48316/2016 Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN AT, RD RO, nata a [...] il [...]; RD IA ROria, nata a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 36506/2015 in data 21.10.2016 del G.I.P. del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 ottobre 2016, ha rigettato l' opposizione al provvedimento di diniego di dissequestro emesso dal P.M. in data 8 aprile 2016 in quanto, a seguito dell' avvio delle indagini preliminari nei confronti degli istanti per il reato di cui all'art. 12 quinquies 1. 356/1992, la disciplina del sequestro per finalità probatorie è soggetta alle limitazioni previste per le restituzioni in caso di confisca obbligatoria.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore degli indagati, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l' erronea applicazione del disposto degli artt. 240 c.p., 253, 262 e 263 c.p.p. oltre che la contraddittorietà e l' illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare la difesa sostiene che l' opposizione proposta ex art. 263 c.p.p. sia stata respinta sulla base di argomenti non conferenti rispetto all' istituto del sequestro probatorio e alle doglianze contenute nell' atto di opposizione, giacchè tale sequestro ha la finalità di garantire e tutelare le esigenze istruttorie mediante il vincolo dell' indisponibilità del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato necessarie per l' accertamento dei fatti, a differenza del sequestro preventivo che mira, fra l' altro, a rendere indisponibili le cose passibili di confisca;
peraltro i beni sequestrati (denaro e preziosi) non costituiscono il prezzo del reato rispetto alle ipotesi delittuose oggetto di iscrizione nel registro degli indagati e non sono quindi suscettibili di confisca obbligatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questa corte ha già avuto modo di affermare che "le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all' interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie" (Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012 dep. 22/01/2013, Di Guida, Rv. 25450801; la sentenza, in - motivazione, spiega che "sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere a oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, comma 2, cod. proc. pen.) sono per loro natura suscettibili di confisca ai sensi dell' art. 240 cod. pen.. Per questa eventualità, l' art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che "la revoca del provvedimento di sequestro" ... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale", quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., relativo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria (CED 190827 Sez. 3, n. 8542 del 2001; Rv. 218331; Sez. 2 n. 494 del 2004 Cc. Rv. 230865; Cass. n. 494 del 2005; n. 65 del 1995; n. 8542 del 2001; n. 17310 del 2003; Sez. 4 n. 6383/2007 Rv. 236106)"; dunque "le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all' interessato, anche Уваж quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie").
2. Tanto in caso di sequestro disposto dall' autorità giudiziaria ai sensi dell' art. 253 c.p.p., quanto in caso in caso di convalida di sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex art. 355, comma 3, c.p.p. è possibile presentare richiesta di riesame a mente dell' art. 324 c.p.p., norma che prevede espressamente al suo settimo comma che la revoca del provvedimento di sequestro non possa essere disposta nei casi indicati nell' art. 240, comma 2, c.p.p.. Una simile disposizione è all' evidenza finalizzata ad assicurare l'esecuzione della confisca, quale misura di sicurezza di carattere reale volta ad impedire il compimento di successivi reati, ogni qual volta la pericolosità delle cose sia tale da avere indotto il legislatore a prevederne la necessaria ablazione. In ragione di una simile finalità questo collegio ritiene che il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria costituisca un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in occasione della presentazione di una richiesta di restituzione, benchè una disposizione di tenore coincidente con quello di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. non sia contenuta all' interno degli artt. 262 e 263 c.p.p., che disciplinano la restituzione delle cose sequestrate e il relativo procedimento. Infatti in una logica di sistema non è possibile ritenere che quanto non sia ottenibile nella sede deputata al vaglio della legittimità della costituzione del vincolo possa essere riacquisito in seguito quando la parte si limiti a rappresentare l' inutilità del mantenimento del sequestro a fini di prova, giacchè il ricorrere dei presupposti della restituzione non consente comunque di vanificare la generale finalità di impedire che il venir meno del vincolo pregiudichi la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria.
3. Nel caso di specie il G.I.P. ha ritenuto che la sopravvenuta iscrizione degli istanti all'interno del registro degli indagati per il reato di cui all'art. 12 quinquies I. 356/1992 impedisse la restituzione sollecitata, dando conto, tramite il rinvio al provvedimento di rigetto del Pubblico Ministero, del fatto che il denaro e i preziosi in sequestro costituiscono "i beni oggetto del reato per cui si procede", vale a dire i beni in ipotesi accusatoria attribuiti fittiziamente agli odierni istanti ai fini elusivi previsti dalla norma richiamata. Il diniego opposto alla richiesta di restituzione è perciò fondato sulla constatazione della natura di corpo del reato dei beni in sequestro e sulla convinzione che gli stessi, essendo destinati a essere oggetto di confisca obbligatoria ex art. 12 sexies I. 356/1992, non possano essere restituiti in nessun caso all' interessato. 3 Ukoth Questo collegio è consapevole non solo che una pluralità di pronunce di questa Corte (si veda in questo senso ex multis Sez. 3, n. 7673 del 10/01/2012 - dep. 28/02/2012, P.M. in proc. Napoletano, Rv. 25209301) ha ritenuto che il divieto di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p., riguardi solo le specifiche ipotesi di confisca obbligatoria previste dall' art. 240, comma 2, c.p., perché la norma processuale non ammette interpretazione analogica, ma anche che questo orientamento interpretativo ha esplicitamente escluso che l' art. 324, comma 7, c.p.p. possa trovare applicazione alle ipotesi particolari di confisca previste dall' art. 12 sexies I. 356/1992 ("In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240 comma 2 cod. pen., cui non può essere equiparato quello previsto dall'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 comma 2 cod. pen." Sez. 4, n. 1640 del 22/05/1998 - dep. 01/07/1998, Toracca, Rv. 21098901). Questa sezione ha però recentemente ritenuto che una simile soluzione non sia coerente con il sistema complessivo attualmente vigente in materia di confisca ("La somma di denaro, oggetto del reato di riciclaggio, non può, al venir meno delle esigenze che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, essere restituita all'interessato, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., trattandosi di cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., che costituisce ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen." Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015 - dep. 21/08/2015, Di Domenico Luigi e altri, Rv. 26451101). Questa decisione spiega in motivazione che "nel sistema attuale, come venuto a configurarsi a seguito dei vari interventi del legislatore, viene in rilievo non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge;
questa conclusione trova conforto proprio nell' analisi dell' evoluzione dell' istituto, quale delineato dapprima nell' art. 240 cod. pen. (che inquadra la confisca tra le misure di sicurezza) e, successivamente, dalla legislazione speciale, caratterizzata dalla progressiva introduzione di ipotesi confisca obbligatoria (artt. 322-ter 600-septies, 640-quarter, 644, 648-quarter cod. pen., art. 2641 c.c., art. 187 d.lgs. n. 58 del 1998, art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001) dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, di ipotesi di confisca "speciale" (art. 12-sexies 1. n. 356 del 1992, art.
2-ter 1. n. 575 del 1965) dei valori di cui il condannato di determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e, comunque, 4 EV sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del condannato (contraddistinte da una natura complessa, sospesa tra funzione special preventiva e vero e proprio intento punitivo), nonché dalla moltiplicazione di ipotesi di confisca nella forma per equivalente (artt. 322-ter, 600-septies, 640- quater, 644, 648-quater cod. pen., art. 187 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 2641 c.c., art. 111. n. 146 del 2006) che, a fronte dell'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", va ad incidere su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto (v. sul punto Sez. 1, n. 2737 del 21/12/2010 dep. 26/01/2011, Tassielli, Rv. - 249178)". L'art. 324, comma 7, c.p.p., secondo l' opinione di questo collegio, è una norma scritta prima del progressivo arricchimento dell' istituto della confisca obbligatoria descritto nel precedente appena citato. Il riferimento ai casi indicati nell' art. 240, comma 2, c.p. deve perciò essere inteso come rinvio non tanto alle specifiche ipotesi previste da tale norma, ma piuttosto all' impianto concettuale ivi regolato in linea generale e dunque a tutte le forme di confisca obbligatoria previste dal legislatore. Del resto, se la disposizione normativa in parola è finalizzata ad assicurare la concreta esecuzione della confisca ogni qual volta la disponibilità della cosa comporti secondo il legislatore una presumibile futura influenza sul comportamento del reo, risulterebbe difficile comprendere perché una simile preoccupazione non debba essere perseguita in tutti i casi in cui tale tipo di confisca sia previsto da una disposizione di legge. Questi principi, a parere di questo collegio, possono trovare applicazione anche rispetto alla confisca per sproporzione, che ha natura, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, di misura di sicurezza patrimoniale, sia pure con connotazioni anche dissuasive, costituisce uno strumento adottato dal legislatore in una logica di contrasto del fenomeno criminoso teso al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento nonchè di quelle attività che ostacolino l' identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità e intende intervenire su beni destinati al reimpiego in forme organizzate di criminalità. La natura obbligatoria della confisca per sproporzione rende preminente, al pari delle ipotesi previste dall' art. 240, comma 2, c.p. e di tutti gli altri casi di confisca obbligatoria attualmente contemplati dall' ordinamento, la funzione di assicurare l'effettività della sua esecuzione, anche con l' effetto interdittivo del divieto di restituzione di cui all' art. 324, comma 7, c.p.p.. Il provvedimento adottato dal G.I.P. di Napoli ha perciò fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati in merito all' applicabilità dell' art. 324, 5 Tek n : comma 7, c.p.p. in sede di restituzione delle cose sequestrate in tutti i casi di confisca obbligatoria. Dalle considerazioni appena esposte consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Alberto Pazzi Collects reiz DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE '3 1 MAR 2017 IL If Cancellere CANCELLIERE CORTE SU DI AN ! O * N 16