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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 350/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 350 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora, n. 110, Parte_1 presso lo studio dall'Avv. Francesca D'Alessandro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E in p.l.r.p.t elettivamente domiciliati a in Roma al Controparte_1
Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Izzo dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 03.01.2024, con Parte_1 cui le si intimava il pagamento della somma di euro 30.836,78 in favore di in ragione CP_2 della fideiussione stipulata in garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di cui al contratto di mutuo, stipulato in data 26.11.2024. Con l'atto di opposizione, l'attore ha, innanzitutto, sollevato questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 474 c.p.c., nella parte in cui consente al creditore di agire in via esecutiva sulla base del titolo rappresentato da scritture private ricevute dal notaio o altro pubblico ufficiale.
Peraltro, l'opponente lamentava anche: 1) l'invalidità dell'atto di precetto, per omessa notifica dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., e del piano di ammortamento;
2) l'invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di cessione del credito dalla Controparte_3 alla 3) invalidità per omessa notifica di atto di intimazione o invito alla CP_4 mediazione;
4) inesistenza del titolo, per nullità del contratto di mutuo stante l'applicazione di interessi usurari.
Si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria della Controparte_5 [...]
eccependo: 1) l'irrilevanza e infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
CP_4
2) la validità del precetto, stante l'infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso avanzati dalla parte attrice.
Nelle more del giudizio, l'attore contestava la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta. Sul punto, sembra opportuno pronunciarsi in via preliminare con riferimento a quest'ultima eccezione, rilevando che la si è costituita Controparte_1 entro i termini previsti dall'art. 281 undecies, 2° co. c.p.c.. Dunque, tale eccezione è infondata.
È, poi, necessario soffermarsi sulla questione di legittimità costituzionale avanzata dalla parte attrice.
La questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto la disposizione di cui all'art. 474 c.p.c, nella parte in cui consente la possibilità di porre in essere la procedura esecutiva sulla base di un titolo rappresentato da una scrittura privata ricevuta da notaio o altro pubblico ufficiale. Ad avviso dell'opponente, tale disposizione contrasta con i principi 3 e 41 Cost., giacché comporta un'inammissibile lesione della posizione del consumatore, qualità assunta dal mutuatario o dal garante del contratto di mutuo, il quale è privato della tutela giurisdizionale dinanzi a scritture private contenenti clausole vessatorie.
La disposizione, secondo la tesi prospettata, comporta una chiara discriminazione rispetto alla posizione di altri consumatori destinatari di un decreto ingiuntivo, circostanza la quale consente il vaglio del Giudice circa l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva CEE 13/1993 e del Codice del Consumo, mediante atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale apre la fase monitoria del procedimento, nell'ambito della quale il mutuatario potrà eccepire la violazione delle norme a tutela del consumatore. Al contrario, ad avviso dell'opponente, ove non si segua predetto iter procedimentale, il consumatore sarebbe privato di uno strumento di tutela giurisdizionale con cui far valere l'abusività delle clausole del contratto di mutuo.
La parte opposta, sul punto, ha sostenuto l'irrilevanza della questione di costituzionalità nell'ambito del presente giudizio, non avendo l'attore sottoposto al vaglio di questo Giudice l'eccezione circa l'abusività delle clausole.
Per ciò che concerne la questione di costituzionalità, essa non sembra meritevole di ulteriore seguito.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sussiste rilevanza della questione pregiudiziale ove si individui un nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità e la decisione del caso concreto o la pretesa dedotta nel processo.
Secondo un primo orientamento, affinché vi sia il requisito della rilevanza deve essere soddisfatta un'esigenza minima, ossia la questione deve far riferimento a leggi o disposizioni che il giudice debba, direttamente o indirettamente, applicare nell'ambito del giudizio a quo. In questa prospettiva, è stato sostenuto che, affinché la questione di costituzionalità abbia rilievo, è sufficiente che essa possa, in vario modo, incidere sull'esito del giudizio di rimessione.
Si dà atto, tuttavia, dell'esistenza di un orientamento più rigoroso, il quale afferma che la norma di cui si dubita la legittimità deve essere applicabile in concreto “non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione”. Al contrario, il giudice a quo è chiamato a dimostrare che la disposizione di incerta legittimità sia strettamente necessaria alla soluzione della questione controversa in giudizio, per dare adeguata e corretta risposta ad uno o più domande prospettate dalle parti. Secondo tale indirizzo, vi è rilevanza della questione ove il giudice non possa pronunciarsi senza dare applicazione alla norma presuntivamente illegittima. Ciò implica che il giudice sia tenuto ad accertare, non la mera eventualità, ma la necessità che la norma trovi applicazione in concreto, non risultando sufficiente una mera valutazione astratta e aprioristica, in limine litis, circa la possibilità di applicare la disposizione nel corso del giudizio.
Ciò posto, ove si accolga tale secondo orientamento, con riferimento alla questione sollevata nell'ambito di questo processo, si dubita dell'effettiva rilevanza della questione pregiudiziale. La norma di cui l'attore lamenta l'illegittimità, l'art. 474 c.p.c., contempla un presupposto logico- necessario essenziale del procedimento di esecuzione forzata, ossia il possesso del titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile tra quelli espressamente elencati dalla disposizione. Certamente, ove la norma sia illegittima nella parte in cui consente al creditore di agire in forza di una scrittura privata ricevuta da notaio o altro pubblico ufficiale, la pronuncia di incostituzionalità non risulterebbe priva di rilievo rispetto al giudizio pendente innanzi a questo giudice, nell'ambito del quale si discute proprio della validità ed efficacia dell'atto di precetto.
A ciò, tuttavia, è possibile obiettare che il nesso eziologico che presuppone il giudizio di rilevanza sussiste, in senso stretto, con riferimento al procedimento di esecuzione stesso, piuttosto che rispetto al processo di cognizione in sede di opposizione, non avendo l'attore formulato alcuna eccezione circa l'invalidità dell'atto di precetto in quanto eseguito sulla base di un titolo costituito da scrittura o che implichi, in ogni caso, la necessaria applicazione dell'art. 474 c.p.c. né ha, in alcun modo, contestato la natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo sottoscritto.
D'altro canto, anche ove si accolga una tesi maggiormente estensiva inerente al concetto di rilevanza, la questione di incostituzionalità risulta, comunque, infondata nel merito.
La disciplina delle clausole abusive e della tutela del consumatore, nel recente periodo, è stata oggetto di particolare attenzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Tale filone giurisprudenziale risponde all'esigenza di garantire la corretta applicazione delle norme e principi euro-unitari a tutela della figura del consumatore. In tal senso si è orientata la Corte, la quale è giunta, perfino, a sostenere che, ove necessario, è possibile anche derogare a principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, laddove rendano “in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione” (cfr Corte di Giustizia UE 17 maggio 2022,
C-639/19).
Alla luce di questa premessa, la Corte di Giustizia ha esaminato le norme processuali nazionali per verificarne la compatibilità con i principi euro-unitari. In tal senso, ha ritenuto che le regole degli
Stati membri non possano, in alcun caso, pregiudicare la tutela dei consumatori;
si impone, al contrario, un dovere in capo al giudice nazionale di esaminare la vessatorietà delle clausole.
Tale onere di esame è adempiuto mediante molteplici rimedi e strumenti che il codice di procedure civile mette a disposizione della parte debole del contratto e di cui il giudice può servirsi, consentendo, in ultima analisi, anche un controllo d'ufficio sull'abusività delle disposizioni contrattuali.
Nell'ambito di questo filone giurisprudenziale, si inserisce la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la quale ha riconosciuto al giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'esame delle disposizioni contrattuali ritenute vessatorie.
Sul punto, ai fini del presente giudizio, è meritevole di approfondimento un aspetto. La giurisprudenza europea ha chiarito che il giudice in sede di opposizioni al decreto ingiuntivo possa procedere ad un esame sulla validità delle clausole. Tuttavia, laddove non sia stata proposta opposizione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art.641 c.p.c., in sede di esecuzione forzata, il giudice potrà, comunque, “esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13”. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale esame può concludersi anche con invito da parte del giudice dell'esecuzione a proporre opposizione tardiva. In tal senso, prevede la giurisprudenza della
Suprema Corte: “il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. (…) All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il
G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”
In sintesi, la giurisprudenza sul c.d. caso del “decreto ingiuntivo non opposto” ha, di fatto, ribadito un concetto già evidente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la vessatorietà delle clausole può essere oggetto di impugnazione con opposizione al decreto ingiuntivo, laddove, però, tale facoltà non sia esercitata, il giudice dell'esecuzione può rilevare la natura abusiva della clausola e concedere la facoltà di contestare con opposizione tardiva. Tuttavia, predetto potere d'ufficio del giudice non può dirsi preluso ove sia seguito un diverso iter procedimentale, ossia ove il titolo esecutivo sia rappresentato dal contratto di mutuo stesso, senza che la procedura esecutiva sia preceduta dal decreto ingiuntivo e la relativa fase monitoria di opposizione.
In questa prospettiva, si pone una ancor più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale
è, infatti, orientata nel senso che la facoltà di contestare la natura abusiva delle clausole deve essere riconosciuta al consumatore durante l'intera fase dell'esecuzione forzata, anche in danno di eventuali soggetti terzi che abbiano acquistato, nelle more, diritti su beni oggetto di esecuzione forzata. La Corte, infatti, ha affermato che l'effettività della tutela giurisdizionale del consumatore consente, in particolari circostanze, che sia contestabile la stessa validità del trasferimento del diritto di proprietà a terzi acquirenti, all'esito di una procedura esecutiva. Ciò si verifica ove i consumatori non abbiano potuto ottenere, in sede giudiziale, l'accertamento del carattere abusivo di una clausola del contratto posto a fondamento dell'esecuzione medesima, purché il terzo acquirente fosse in mala fede, dunque, consapevole del potenziale carattere abusivo delle clausole (Corte di
Giustizia, 24 giugno 2025, causa c-351/23 | gr real). Quanto premesso consente di affermare che i diritti del consumatore, come riconosciuti dalla disciplina euro-unitaria, trovano adeguata tutela in sede di esecuzione, anche in considerazione dei molteplici interventi della Corte di Giustizia. Non si ravvisa, dunque, nessuna violazione dell'art. 3
e 41 della Costituzione, non riscontrandosi alcuna discriminazione tra categorie di consumatori a seconda che il titolo esecutivo sia il mero contratto di mutuo o il decreto ingiuntivo.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, si evidenzia che la parte attrice ha sostenuto l'invalidità del precetto oggetto del presente giudizio per omessa notifica del titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo, e del relativo piano di ammortamento.
Sul punto, si rammenta che l'art. 41, comma 1, TUB prevede l'esclusione dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo per come espressamente previsto dall'art. 480 c.p.c., purché il titolo sia, in ogni caso, espressamente individuato dall'atto di precetto. Tale disposizione opera con esclusivo riferimento al c.d. mutuo fondiario, il quale si connota per un regime normativo privilegiato rispetto al c.d. mutuo ipotecario. Dunque, va fatta una necessaria distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è concesso ex art. 38 TUB e soggiace alla preventiva verifica del limite di finanziabilità dell'immobile (equivalente all'80% del suo valore) per il cui acquisto è finalizzata, appunto, la concessione del mutuo e presuppone l'iscrizione sullo stesso della relativa ipoteca. È, invece, mutuo ipotecario quello concesso per finalità differenti, senza preventiva verifica del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, per la cui garanzia, appunto, viene richiesta e/o concessa ipoteca su terzo immobile.
Orbene, la deroga di cui all'art. 41 TUB, quindi, la espressa esclusione dell'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo, la cui indicazione a pena di nullità va riportata in seno all'atto di precetto, è espressamente e solamente applicabile al caso di stipula di mutuo fondiario e non affatto in caso di stipula di mutuo ipotecario. Se così non fosse, il legislatore avrebbe omesso di identificare espressamente la tipologia di mutui sui quali tale deroga spiega efficacia. Né tantomeno può farsi applicazione analogica di tale espressa deroga stante che, nel rapporto di specialità tra le norme, la deroga alla norma generale è valevole senza possibilità di applicazione analogica al di fuori delle previsioni riportate dalla norma avente carattere speciale.
Nel momento in cui vengano meno i presupposti per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario, viene meno l'applicabilità della disciplina di privilegio in favore del creditore concedente con conseguente sicura non applicabilità ed operatività della deroga di cui all'art. 41
TUB con sussistenza dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo (Cass. n°
17439/2019). Nel caso oggetto del presente giudizio, è, innanzitutto, opportuno evidenziare che l'atto di precetto espressamente individua il contratto di mutuo, riportando i relativi estremi. Il contratto in questione, peraltro, è riconducibile alla categoria dei contratti di mutuo fondiario. Il notaio rogante, infatti, dà atto della preventiva verifica del limite di finanziabilità, stabilendo l'applicazione del regime di cui all'art. 38 T.U.B.. Peraltro, la parte opponente non ha neppure dato prova che siano venuti meno i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
L'attore ha avanzato, inoltre, eccezione di invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di cessione del credito dalla alla Controparte_3 CP_4
Sul punto, l'opposta ha evidenziato che le due società non hanno concluso alcun atto di cessione;
al contrario, la è divenuta titolare del diritto di credito in forza di atto di fusione CP_2 mediante incorporazione, avvenuto in data 15.11.2019, con cui la assorbiva la CP_2
Controparte_3
A tal proposito, si rammenta che, in tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. La fusione di società, anche mediante incorporazione, di fatto, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, ciò implica che il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto titolare dei diritti di credito dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione.
Tale fenomeno successorio si produce quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c., salvo che, per la fusione mediante incorporazione, sia stabilita una data successiva, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.
Da ciò si desume che la disciplina della fusione non sia soggetta alle disposizioni in tema di cessione dei diritti di credito;
infatti, affinché l'atto di fusione sia efficace anche nei confronti dei debitori dell'originaria società, è sufficiente che siano adempiuti gli oneri di pubblicità prescritti dall'art. 2504 c.c.. Di tale adempimento, l'opposto ha fornito prova depositando sia il contratto di fusione che la visura camerale dalla quale si evince l'identità del soggetto risultante dall'operazione societaria. Ciò posto, l'eccezione si intende respinta.
La parte attrice ha, peraltro, affermato la nullità del presente atto di precetto per omessa notifica dell'invito alla mediazione ai sensi art 5 D.lgs. 28/2010 come recentemente riformato ex D.lgs.
149/2022. Sul punto, si rammenta che le fattispecie di mediazione obbligatoria sono tassative, ossia circoscritte alle materie espressamente elencate dalla menzionata disposizione. Tra queste, il legislatore ha introdotto esclusivamente le controversie aventi ad oggetto i contratti bancari, non estendendo, tuttavia, l'obbligo alle controversie concernenti l'esecuzione dei diritti di credito nascenti da tali negozi, a cui appartiene la controversia oggetto del presente giudizio.
Ciò implica che non vi è alcun obbligo di mediazione nell'ambito della procedura ad esecuzione forzata, conseguentemente, anche la presente eccezione va rigettata.
Infine, l'attore ha sostenuto la nullità del titolo esecutivo in quanto erano stato pattuiti interessi per un tasso superiore al tasso soglia di usurarietà.
Si premette che con riferimento ai contratti di mutuo, la giurisprudenza, a fronte della c.d. usura pecuniaria, prevede esclusivamente la nullità parziale del contratto, circoscritta alla sola clausola con cui le parti hanno convenuto il tasso a cui devono essere corrisposti gli interessi, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.
Peraltro, la parte attrice non offre alcuna prova della natura usuraria degli interessi. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. 19597/ 2020).
Si conclude, quindi, che non può ritenersi provato il superamento del tasso soglia di usurarietà, non avendo l'opponente allegato alcun elemento a sostegno della propria domanda.
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 350/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 350 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora, n. 110, Parte_1 presso lo studio dall'Avv. Francesca D'Alessandro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E in p.l.r.p.t elettivamente domiciliati a in Roma al Controparte_1
Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Izzo dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 03.01.2024, con Parte_1 cui le si intimava il pagamento della somma di euro 30.836,78 in favore di in ragione CP_2 della fideiussione stipulata in garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di cui al contratto di mutuo, stipulato in data 26.11.2024. Con l'atto di opposizione, l'attore ha, innanzitutto, sollevato questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 474 c.p.c., nella parte in cui consente al creditore di agire in via esecutiva sulla base del titolo rappresentato da scritture private ricevute dal notaio o altro pubblico ufficiale.
Peraltro, l'opponente lamentava anche: 1) l'invalidità dell'atto di precetto, per omessa notifica dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., e del piano di ammortamento;
2) l'invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di cessione del credito dalla Controparte_3 alla 3) invalidità per omessa notifica di atto di intimazione o invito alla CP_4 mediazione;
4) inesistenza del titolo, per nullità del contratto di mutuo stante l'applicazione di interessi usurari.
Si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria della Controparte_5 [...]
eccependo: 1) l'irrilevanza e infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
CP_4
2) la validità del precetto, stante l'infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso avanzati dalla parte attrice.
Nelle more del giudizio, l'attore contestava la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta. Sul punto, sembra opportuno pronunciarsi in via preliminare con riferimento a quest'ultima eccezione, rilevando che la si è costituita Controparte_1 entro i termini previsti dall'art. 281 undecies, 2° co. c.p.c.. Dunque, tale eccezione è infondata.
È, poi, necessario soffermarsi sulla questione di legittimità costituzionale avanzata dalla parte attrice.
La questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto la disposizione di cui all'art. 474 c.p.c, nella parte in cui consente la possibilità di porre in essere la procedura esecutiva sulla base di un titolo rappresentato da una scrittura privata ricevuta da notaio o altro pubblico ufficiale. Ad avviso dell'opponente, tale disposizione contrasta con i principi 3 e 41 Cost., giacché comporta un'inammissibile lesione della posizione del consumatore, qualità assunta dal mutuatario o dal garante del contratto di mutuo, il quale è privato della tutela giurisdizionale dinanzi a scritture private contenenti clausole vessatorie.
La disposizione, secondo la tesi prospettata, comporta una chiara discriminazione rispetto alla posizione di altri consumatori destinatari di un decreto ingiuntivo, circostanza la quale consente il vaglio del Giudice circa l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva CEE 13/1993 e del Codice del Consumo, mediante atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale apre la fase monitoria del procedimento, nell'ambito della quale il mutuatario potrà eccepire la violazione delle norme a tutela del consumatore. Al contrario, ad avviso dell'opponente, ove non si segua predetto iter procedimentale, il consumatore sarebbe privato di uno strumento di tutela giurisdizionale con cui far valere l'abusività delle clausole del contratto di mutuo.
La parte opposta, sul punto, ha sostenuto l'irrilevanza della questione di costituzionalità nell'ambito del presente giudizio, non avendo l'attore sottoposto al vaglio di questo Giudice l'eccezione circa l'abusività delle clausole.
Per ciò che concerne la questione di costituzionalità, essa non sembra meritevole di ulteriore seguito.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sussiste rilevanza della questione pregiudiziale ove si individui un nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità e la decisione del caso concreto o la pretesa dedotta nel processo.
Secondo un primo orientamento, affinché vi sia il requisito della rilevanza deve essere soddisfatta un'esigenza minima, ossia la questione deve far riferimento a leggi o disposizioni che il giudice debba, direttamente o indirettamente, applicare nell'ambito del giudizio a quo. In questa prospettiva, è stato sostenuto che, affinché la questione di costituzionalità abbia rilievo, è sufficiente che essa possa, in vario modo, incidere sull'esito del giudizio di rimessione.
Si dà atto, tuttavia, dell'esistenza di un orientamento più rigoroso, il quale afferma che la norma di cui si dubita la legittimità deve essere applicabile in concreto “non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione”. Al contrario, il giudice a quo è chiamato a dimostrare che la disposizione di incerta legittimità sia strettamente necessaria alla soluzione della questione controversa in giudizio, per dare adeguata e corretta risposta ad uno o più domande prospettate dalle parti. Secondo tale indirizzo, vi è rilevanza della questione ove il giudice non possa pronunciarsi senza dare applicazione alla norma presuntivamente illegittima. Ciò implica che il giudice sia tenuto ad accertare, non la mera eventualità, ma la necessità che la norma trovi applicazione in concreto, non risultando sufficiente una mera valutazione astratta e aprioristica, in limine litis, circa la possibilità di applicare la disposizione nel corso del giudizio.
Ciò posto, ove si accolga tale secondo orientamento, con riferimento alla questione sollevata nell'ambito di questo processo, si dubita dell'effettiva rilevanza della questione pregiudiziale. La norma di cui l'attore lamenta l'illegittimità, l'art. 474 c.p.c., contempla un presupposto logico- necessario essenziale del procedimento di esecuzione forzata, ossia il possesso del titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile tra quelli espressamente elencati dalla disposizione. Certamente, ove la norma sia illegittima nella parte in cui consente al creditore di agire in forza di una scrittura privata ricevuta da notaio o altro pubblico ufficiale, la pronuncia di incostituzionalità non risulterebbe priva di rilievo rispetto al giudizio pendente innanzi a questo giudice, nell'ambito del quale si discute proprio della validità ed efficacia dell'atto di precetto.
A ciò, tuttavia, è possibile obiettare che il nesso eziologico che presuppone il giudizio di rilevanza sussiste, in senso stretto, con riferimento al procedimento di esecuzione stesso, piuttosto che rispetto al processo di cognizione in sede di opposizione, non avendo l'attore formulato alcuna eccezione circa l'invalidità dell'atto di precetto in quanto eseguito sulla base di un titolo costituito da scrittura o che implichi, in ogni caso, la necessaria applicazione dell'art. 474 c.p.c. né ha, in alcun modo, contestato la natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo sottoscritto.
D'altro canto, anche ove si accolga una tesi maggiormente estensiva inerente al concetto di rilevanza, la questione di incostituzionalità risulta, comunque, infondata nel merito.
La disciplina delle clausole abusive e della tutela del consumatore, nel recente periodo, è stata oggetto di particolare attenzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Tale filone giurisprudenziale risponde all'esigenza di garantire la corretta applicazione delle norme e principi euro-unitari a tutela della figura del consumatore. In tal senso si è orientata la Corte, la quale è giunta, perfino, a sostenere che, ove necessario, è possibile anche derogare a principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, laddove rendano “in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione” (cfr Corte di Giustizia UE 17 maggio 2022,
C-639/19).
Alla luce di questa premessa, la Corte di Giustizia ha esaminato le norme processuali nazionali per verificarne la compatibilità con i principi euro-unitari. In tal senso, ha ritenuto che le regole degli
Stati membri non possano, in alcun caso, pregiudicare la tutela dei consumatori;
si impone, al contrario, un dovere in capo al giudice nazionale di esaminare la vessatorietà delle clausole.
Tale onere di esame è adempiuto mediante molteplici rimedi e strumenti che il codice di procedure civile mette a disposizione della parte debole del contratto e di cui il giudice può servirsi, consentendo, in ultima analisi, anche un controllo d'ufficio sull'abusività delle disposizioni contrattuali.
Nell'ambito di questo filone giurisprudenziale, si inserisce la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la quale ha riconosciuto al giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'esame delle disposizioni contrattuali ritenute vessatorie.
Sul punto, ai fini del presente giudizio, è meritevole di approfondimento un aspetto. La giurisprudenza europea ha chiarito che il giudice in sede di opposizioni al decreto ingiuntivo possa procedere ad un esame sulla validità delle clausole. Tuttavia, laddove non sia stata proposta opposizione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art.641 c.p.c., in sede di esecuzione forzata, il giudice potrà, comunque, “esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13”. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale esame può concludersi anche con invito da parte del giudice dell'esecuzione a proporre opposizione tardiva. In tal senso, prevede la giurisprudenza della
Suprema Corte: “il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. (…) All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il
G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”
In sintesi, la giurisprudenza sul c.d. caso del “decreto ingiuntivo non opposto” ha, di fatto, ribadito un concetto già evidente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la vessatorietà delle clausole può essere oggetto di impugnazione con opposizione al decreto ingiuntivo, laddove, però, tale facoltà non sia esercitata, il giudice dell'esecuzione può rilevare la natura abusiva della clausola e concedere la facoltà di contestare con opposizione tardiva. Tuttavia, predetto potere d'ufficio del giudice non può dirsi preluso ove sia seguito un diverso iter procedimentale, ossia ove il titolo esecutivo sia rappresentato dal contratto di mutuo stesso, senza che la procedura esecutiva sia preceduta dal decreto ingiuntivo e la relativa fase monitoria di opposizione.
In questa prospettiva, si pone una ancor più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale
è, infatti, orientata nel senso che la facoltà di contestare la natura abusiva delle clausole deve essere riconosciuta al consumatore durante l'intera fase dell'esecuzione forzata, anche in danno di eventuali soggetti terzi che abbiano acquistato, nelle more, diritti su beni oggetto di esecuzione forzata. La Corte, infatti, ha affermato che l'effettività della tutela giurisdizionale del consumatore consente, in particolari circostanze, che sia contestabile la stessa validità del trasferimento del diritto di proprietà a terzi acquirenti, all'esito di una procedura esecutiva. Ciò si verifica ove i consumatori non abbiano potuto ottenere, in sede giudiziale, l'accertamento del carattere abusivo di una clausola del contratto posto a fondamento dell'esecuzione medesima, purché il terzo acquirente fosse in mala fede, dunque, consapevole del potenziale carattere abusivo delle clausole (Corte di
Giustizia, 24 giugno 2025, causa c-351/23 | gr real). Quanto premesso consente di affermare che i diritti del consumatore, come riconosciuti dalla disciplina euro-unitaria, trovano adeguata tutela in sede di esecuzione, anche in considerazione dei molteplici interventi della Corte di Giustizia. Non si ravvisa, dunque, nessuna violazione dell'art. 3
e 41 della Costituzione, non riscontrandosi alcuna discriminazione tra categorie di consumatori a seconda che il titolo esecutivo sia il mero contratto di mutuo o il decreto ingiuntivo.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, si evidenzia che la parte attrice ha sostenuto l'invalidità del precetto oggetto del presente giudizio per omessa notifica del titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo, e del relativo piano di ammortamento.
Sul punto, si rammenta che l'art. 41, comma 1, TUB prevede l'esclusione dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo per come espressamente previsto dall'art. 480 c.p.c., purché il titolo sia, in ogni caso, espressamente individuato dall'atto di precetto. Tale disposizione opera con esclusivo riferimento al c.d. mutuo fondiario, il quale si connota per un regime normativo privilegiato rispetto al c.d. mutuo ipotecario. Dunque, va fatta una necessaria distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è concesso ex art. 38 TUB e soggiace alla preventiva verifica del limite di finanziabilità dell'immobile (equivalente all'80% del suo valore) per il cui acquisto è finalizzata, appunto, la concessione del mutuo e presuppone l'iscrizione sullo stesso della relativa ipoteca. È, invece, mutuo ipotecario quello concesso per finalità differenti, senza preventiva verifica del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, per la cui garanzia, appunto, viene richiesta e/o concessa ipoteca su terzo immobile.
Orbene, la deroga di cui all'art. 41 TUB, quindi, la espressa esclusione dell'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo, la cui indicazione a pena di nullità va riportata in seno all'atto di precetto, è espressamente e solamente applicabile al caso di stipula di mutuo fondiario e non affatto in caso di stipula di mutuo ipotecario. Se così non fosse, il legislatore avrebbe omesso di identificare espressamente la tipologia di mutui sui quali tale deroga spiega efficacia. Né tantomeno può farsi applicazione analogica di tale espressa deroga stante che, nel rapporto di specialità tra le norme, la deroga alla norma generale è valevole senza possibilità di applicazione analogica al di fuori delle previsioni riportate dalla norma avente carattere speciale.
Nel momento in cui vengano meno i presupposti per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario, viene meno l'applicabilità della disciplina di privilegio in favore del creditore concedente con conseguente sicura non applicabilità ed operatività della deroga di cui all'art. 41
TUB con sussistenza dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo (Cass. n°
17439/2019). Nel caso oggetto del presente giudizio, è, innanzitutto, opportuno evidenziare che l'atto di precetto espressamente individua il contratto di mutuo, riportando i relativi estremi. Il contratto in questione, peraltro, è riconducibile alla categoria dei contratti di mutuo fondiario. Il notaio rogante, infatti, dà atto della preventiva verifica del limite di finanziabilità, stabilendo l'applicazione del regime di cui all'art. 38 T.U.B.. Peraltro, la parte opponente non ha neppure dato prova che siano venuti meno i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
L'attore ha avanzato, inoltre, eccezione di invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di cessione del credito dalla alla Controparte_3 CP_4
Sul punto, l'opposta ha evidenziato che le due società non hanno concluso alcun atto di cessione;
al contrario, la è divenuta titolare del diritto di credito in forza di atto di fusione CP_2 mediante incorporazione, avvenuto in data 15.11.2019, con cui la assorbiva la CP_2
Controparte_3
A tal proposito, si rammenta che, in tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. La fusione di società, anche mediante incorporazione, di fatto, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, ciò implica che il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto titolare dei diritti di credito dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione.
Tale fenomeno successorio si produce quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c., salvo che, per la fusione mediante incorporazione, sia stabilita una data successiva, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.
Da ciò si desume che la disciplina della fusione non sia soggetta alle disposizioni in tema di cessione dei diritti di credito;
infatti, affinché l'atto di fusione sia efficace anche nei confronti dei debitori dell'originaria società, è sufficiente che siano adempiuti gli oneri di pubblicità prescritti dall'art. 2504 c.c.. Di tale adempimento, l'opposto ha fornito prova depositando sia il contratto di fusione che la visura camerale dalla quale si evince l'identità del soggetto risultante dall'operazione societaria. Ciò posto, l'eccezione si intende respinta.
La parte attrice ha, peraltro, affermato la nullità del presente atto di precetto per omessa notifica dell'invito alla mediazione ai sensi art 5 D.lgs. 28/2010 come recentemente riformato ex D.lgs.
149/2022. Sul punto, si rammenta che le fattispecie di mediazione obbligatoria sono tassative, ossia circoscritte alle materie espressamente elencate dalla menzionata disposizione. Tra queste, il legislatore ha introdotto esclusivamente le controversie aventi ad oggetto i contratti bancari, non estendendo, tuttavia, l'obbligo alle controversie concernenti l'esecuzione dei diritti di credito nascenti da tali negozi, a cui appartiene la controversia oggetto del presente giudizio.
Ciò implica che non vi è alcun obbligo di mediazione nell'ambito della procedura ad esecuzione forzata, conseguentemente, anche la presente eccezione va rigettata.
Infine, l'attore ha sostenuto la nullità del titolo esecutivo in quanto erano stato pattuiti interessi per un tasso superiore al tasso soglia di usurarietà.
Si premette che con riferimento ai contratti di mutuo, la giurisprudenza, a fronte della c.d. usura pecuniaria, prevede esclusivamente la nullità parziale del contratto, circoscritta alla sola clausola con cui le parti hanno convenuto il tasso a cui devono essere corrisposti gli interessi, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.
Peraltro, la parte attrice non offre alcuna prova della natura usuraria degli interessi. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. 19597/ 2020).
Si conclude, quindi, che non può ritenersi provato il superamento del tasso soglia di usurarietà, non avendo l'opponente allegato alcun elemento a sostegno della propria domanda.
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 350/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo