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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
HI IO, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2868/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- SOSP. RIMBORSO n. 50107-0 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 Aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta ho proposto appello avverso la sentenza della C.G.T.di Caserta n. 495/ 2025 chiedendone la riforma e contestualmente la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio.
Preliminarmente l'Ufficio chiarisce i motivi della sospensione parziale del rimborso IVA per un credito di euro 350.000 per il 2022. L'ufficio ha rimborsato la somma di euro 301 996,94 mentre per la restante somma di euro 48.003,06 disponeva la sospensione ex articolo 23 D.L.vo 472/97, a fronte di due atti di contestazione per indebite compensazioni - regolarmente notificati all'interessato - relativi agli anni
2019 e 2020. Il provvedimento di sospensione è stato impugnato dal contribuente davanti alla C.G.T. di
Caserta, che ha accolto il ricorso con la sentenza impugnata n.495/2025. L'Ufficio si oppone alla sentenza per violazione all'art.23 del D.Lvo 472/97, in quanto il giudice ha annullato il provvedimento impugnato per effetto delle risultanze dei processi riferiti agli atti di contestazione relativi alla sospensione parziale del rimborso: per dette pronunce pendono i termini per l'impugnazione. Chiarito che la sospensione è stata effettuata per un importo pari a quanto contestato con gli atti di recupero, l'Ufficio ribadisce di aver agito ai sensi del richiamato articolo 23. In ordine alla contestazione della decorrenza degli interessi, è, secondo norma, a carico del ricorrente dimostrare la precisa presentazione della domanda di rimborso, mentre è contestabile la decisione del giudice sulla quantificazione degli stessi.
Dal canto suo il contribuente impugna l'appello in quanto illegittimo, infondato e pretestuoso, perché la sentenza 495/2025 è stata determinata dall'annullamento degli atti impositivi, sui quali si basava la parziale sospensione del rimborso. In ordine, poi, agli interessi, viene ribadito che la richiesta degli stessi
è stata presentata a mezzo pec in data 13 luglio 2023 e ripresentata in forma cartacea il 9 gennaio 2024,
e che la somma quantificata degli stessi non risulta contestata dall'Ufficio. Il resistente fa,inoltre,, una rappresentazione delle vicende relative agli atti di recupero che sono a base della sospensione del rimborso IVA effettuato dall'Ufficio . In conclusione chiede IL rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Agli atti del fascicolo è stato depositato dal resistente in data 14.01.26 comunicazione di dispositivo : al riguardo si fa osservare che la mera comunicazione del dispositivo non equivale a sentenza e non produce effetti giuridici, e che la sentenza acquista efficacia giuridica solo con la pubblicazione che coincide con il deposito in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale viene accolto.
Risulta, infatti, chiara l'attività posta in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo
472/97 che dispone che qualora il contribuente vanti un credito tributario nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto. La norma attribuisce all'A.F. un potere cautelare autonomo, finalizzato alla tutela del credito erariale, svincolato dalla definitività dell'atto impositivo o sanzionatorio. La S.C. ha chiarito in più occasioni che la sospensione ex art. 23 non ha natura sanzionatoria, né richiede l'esistenza di un credito definitivo, ma costituisce espressione del potere di autotutela patrimoniale dell'A.F. (Cass. Sez. Trib. n. 4567/2004; n.
9853/2011). E ancora, di recente, sempre la S.C. ha precisato, quali presupposti di legittimità della sospensione, la notifica dell'atto di contestazione anche non definitivo, con provvedimento formale, adeguatamente motivato e nei limiti dell'importo contestato (Cass. Sez. Trib. n. 11358/2024). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, la sospensione del pagamento disposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 472/97 deve ritenersi pienamente legittima, in quanto non integrale, ma proporzionata, coerente con il principio di equilibrio tra tutela del credito erariale e salvaguardia della posizione del contribuente, che non mira a negare il rimborso, ma a differirne la esigibilità nei limiti strettamente necessari alla tutela dell'Erario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta avverso la sentenza n.495/2025 della C.G.T. di primo grado di Caserta,sezione 6, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
HI IO, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2868/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- SOSP. RIMBORSO n. 50107-0 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 Aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta ho proposto appello avverso la sentenza della C.G.T.di Caserta n. 495/ 2025 chiedendone la riforma e contestualmente la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio.
Preliminarmente l'Ufficio chiarisce i motivi della sospensione parziale del rimborso IVA per un credito di euro 350.000 per il 2022. L'ufficio ha rimborsato la somma di euro 301 996,94 mentre per la restante somma di euro 48.003,06 disponeva la sospensione ex articolo 23 D.L.vo 472/97, a fronte di due atti di contestazione per indebite compensazioni - regolarmente notificati all'interessato - relativi agli anni
2019 e 2020. Il provvedimento di sospensione è stato impugnato dal contribuente davanti alla C.G.T. di
Caserta, che ha accolto il ricorso con la sentenza impugnata n.495/2025. L'Ufficio si oppone alla sentenza per violazione all'art.23 del D.Lvo 472/97, in quanto il giudice ha annullato il provvedimento impugnato per effetto delle risultanze dei processi riferiti agli atti di contestazione relativi alla sospensione parziale del rimborso: per dette pronunce pendono i termini per l'impugnazione. Chiarito che la sospensione è stata effettuata per un importo pari a quanto contestato con gli atti di recupero, l'Ufficio ribadisce di aver agito ai sensi del richiamato articolo 23. In ordine alla contestazione della decorrenza degli interessi, è, secondo norma, a carico del ricorrente dimostrare la precisa presentazione della domanda di rimborso, mentre è contestabile la decisione del giudice sulla quantificazione degli stessi.
Dal canto suo il contribuente impugna l'appello in quanto illegittimo, infondato e pretestuoso, perché la sentenza 495/2025 è stata determinata dall'annullamento degli atti impositivi, sui quali si basava la parziale sospensione del rimborso. In ordine, poi, agli interessi, viene ribadito che la richiesta degli stessi
è stata presentata a mezzo pec in data 13 luglio 2023 e ripresentata in forma cartacea il 9 gennaio 2024,
e che la somma quantificata degli stessi non risulta contestata dall'Ufficio. Il resistente fa,inoltre,, una rappresentazione delle vicende relative agli atti di recupero che sono a base della sospensione del rimborso IVA effettuato dall'Ufficio . In conclusione chiede IL rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Agli atti del fascicolo è stato depositato dal resistente in data 14.01.26 comunicazione di dispositivo : al riguardo si fa osservare che la mera comunicazione del dispositivo non equivale a sentenza e non produce effetti giuridici, e che la sentenza acquista efficacia giuridica solo con la pubblicazione che coincide con il deposito in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale viene accolto.
Risulta, infatti, chiara l'attività posta in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo
472/97 che dispone che qualora il contribuente vanti un credito tributario nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto. La norma attribuisce all'A.F. un potere cautelare autonomo, finalizzato alla tutela del credito erariale, svincolato dalla definitività dell'atto impositivo o sanzionatorio. La S.C. ha chiarito in più occasioni che la sospensione ex art. 23 non ha natura sanzionatoria, né richiede l'esistenza di un credito definitivo, ma costituisce espressione del potere di autotutela patrimoniale dell'A.F. (Cass. Sez. Trib. n. 4567/2004; n.
9853/2011). E ancora, di recente, sempre la S.C. ha precisato, quali presupposti di legittimità della sospensione, la notifica dell'atto di contestazione anche non definitivo, con provvedimento formale, adeguatamente motivato e nei limiti dell'importo contestato (Cass. Sez. Trib. n. 11358/2024). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, la sospensione del pagamento disposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 472/97 deve ritenersi pienamente legittima, in quanto non integrale, ma proporzionata, coerente con il principio di equilibrio tra tutela del credito erariale e salvaguardia della posizione del contribuente, che non mira a negare il rimborso, ma a differirne la esigibilità nei limiti strettamente necessari alla tutela dell'Erario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta avverso la sentenza n.495/2025 della C.G.T. di primo grado di Caserta,sezione 6, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.