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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10025/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - OM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di OM - Via Ostiense 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030928471 TARI 2017
contro
Ag.entrate - SC - OM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003384 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5903/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, così come rappresentata e difesa, impugna la intimazione di pagamento n.0972024903092847000 notificata in data
4/3/2024 per omesso pagamento della Tari per l'anno 2017 per la somma di € 4.363,00, oltre sanzioni ed interessi.
Premette di non avere mai ricevuto alcun previo avviso di accertamento e che, comunque, ha sempre versato regolarmente le imposte nei termini di legge.
Denuncia la inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale e la insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato in quanto non consente al contribuente di risalire alla determinazione della somma dovuta per il tributo asseritamente non corrisposto nonché la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi, delle sanzioni applicate e delle singole aliquote il cui importo non è intelligibile e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità.
Evidenzia altresì:
-il mancato adempimento delle formalità pregiudiziali alla notificazione del provvedimento perché non risulta rispettato il termine di decadenza a mente del quale l'iscrizione in ruoli esecutivi delle somme dovute deve avvenire «entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»;
-che non è mai stata eseguita la preventiva notificazione dell'avviso di irregolarità e di invito al contraddittorio;
Eccepisce altresì la decadenza e la prescrizione delle somme iscritte a ruolo per la mancata notifica della cartella di pagamento e di alcun avviso di accertamento e/o messa in mora prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale in merito alla TARI per l' anno 2017 e per le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi indicate nella intimazione di pagamento la cui prescrizione è quinquennale ex art. 20
D.Lgs. 472/97 ed è largamente decorsa.
Denuncia la nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto a mezzo di poste private o con l'invio di
PEC in quanto il pdf allegato non rappresenta un valido documento informatico e non ne è garantita la genuinità come prescritto dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Rappresenta che l'Agenzia delle Entrate-SC è tenuta a depositare in giudizio le copie conformi delle cartelle di pagamento nonché di tutti gli atti prodromici alla formazione della cartella in parola, indicate nell'elenco degli addebiti al fine non solo di provare la conformità delle cartelle al modello approvato nel giugno 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche di dimostrare che l'atto notificato contenesse l'indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale proporre l'opposizione come disposto dalla Legge 241/90 e dalla Legge 212/2000,
In via subordinata chiede:
- la riduzione dell'imposta, delle sopratasse ed interessi anche al disotto del minimo edittale tenuto conto della situazione oggettiva dei fatti suesposti e soggettiva del contribuente;
- di avvalersi di tutte le agevolazioni concesse dalle leggi vigenti in merito, ivi inclusa la conciliazione giudiziale art. 48 - 7 comma D. Lgs 546/92 ove le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo dovuto;
- l'applicazione dell'art. 2 quater legge 656 del 30/11/94 sull'autotutela ove l'Ufficio può
annullare atti riconosciuti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio.
La Agenzia delle Entrate – SC e OM IT si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini TaRi,
OM IT riscontrava l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 378 per l'occupazione del locale adibito ad uso ufficio (cat. 10) sito in Indirizzo_1 e, in data 01/04/2021, veniva notificato mediante A.G. n. 78548370973-1 l'avviso di accertamento TaRi n. 3384 per il periodo 01/03/2017 - 31/12/2017 per la somma di euro 4.363,00.
L'Agenzia delle Entrate - SC in data 04/03/2024 notificava, mediante PEC, l'intimazione di pagamento n. 09720249030928471000.
Va anzitutto evidenziato che l'avviso di accertamento TaRi n. 3384 per il periodo 01/03/2017 - 31/12/2017
è stato ritualmente notificato in data 01/04/2021, corrispondente alla data e alla firma dell'addetto nella casella barata “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.
(comunicazione di avvenuto deposito)” nella sezione “AVVENUTO RITIRO” apposte sull'avviso di ricevimento restituito a OM IT che testimonia la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario dell'atto al momento della consegna del plico.
Il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relazione di notifica, che costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal medesimo.
Dunque, l'attestazione compiuta dall'agente notificatore si fonda sul presupposto della qualità di Pubblico Ufficiale nel momento in cui compie l'atto; si ricorda, inoltre, che l'agente notificatore in qualità di Pubblico Ufficiale gode della presunzione di veridicità
fino a querela di falso.
La relata di notifica costituisce atto pubblico, in quanto questa proviene da un Pubblico
Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni in essa contenute sono inerenti alle attività che l'agente notificatore certifica di aver eseguito.
Pertanto, le dichiarazioni da lui rese che trovano riscontro nella prescrizione dell'art. 148 del C.P.C. sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 del C.C.
Invero, l'unico strumento che avrebbe avuto la Società ricorrente per contrastarle è la formale proposizione della querela di falso;
ne consegue, quindi, che in difetto della proposizione della querela di falso, come nella fattispecie in esame, non risultano più contestabili.
Invero, gli artt. 8 e 9 della Legge n. 890 del 28/11/1982 prevedono che l'ufficiale postale incaricato, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto alla destinataria o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere la raccomandata in sua vece, debba rilasciargli nella cassetta della corrispondenza dello stabile il relativo avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, come risulta dalla casella “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” barrata sull'avviso di ricevimento.
L'avviso di ricevimento (cd. “cartolina di ritorno”), con la menzione di tutte le formalità
eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con la raccomandata al mittente (ovvero, a OM IT)
compiuti inutilmente 10 giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento stesso, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte,
comporta la giuridica inesistenza della notifica (Cassazione, sez. III civile, sentenza n.
11498 del 01/09/2000; Corte Costituzionale, sentenza n. 346 del 23/09/1998).
Nella fattispecie, si evidenzia un primo tentativo di consegna avvenuto in data
01/04/2021 e la successiva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 62891767176-1 del 01/04/2021 Altresì, si informa che “il plico viene depositato dal giorno lavorativo successivo alla data indicata nella presente comunicazione presso l'Ufficio Postale”, invitando il destinatario dell'atto a “provvedere al ritiro entro il termine massimo di 6 mesi”.
Si rammenta che l 'art. 32 d.lgs. n. 504/1992 prevede che il deposito di documenti e memorie deve avvenire fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza; termine che, nel caso di specie, risulta rispettato da
OM IT, talchè risulta infondata anche l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in data 29 maggio 2025.
Il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento preclude la proposizione di vizi inerenti a tale atto impositivo che risultano in ogni caso tardivi.
Anche la notifica della intimazione di pagamento a mezzo PEC risulta pienamente legittima.
Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal Gestore unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a Agenzia Entrate SC e precedentemente a Equitalia, reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando, quindi, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Qualora, tuttavia, il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”.
Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Nel caso concreto, inserendo negli applicativi sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “Equitalia servizi di riscossione.it” ovvero Equitalia nord/centro/ sud .it, ed ora Agenzia Entrate SC.it si otterrebbero le relative conferme di identità.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”.
Tale dichiarazione è soggetta, tra l'altro, a verifica da parte del Registro, che può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
È comunque principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza.
Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo
(Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015,
n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, la società ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione anche nel merito.
Quanto alla dedotta illegittimità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione si evidenzia che in essa è specificamente indicato l'avviso di accertamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre alla debenza intimata. E' opportuno rammentare che l'intimazione di pagamento ha lo scopo precipuo di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso ed assolve ad una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute. Del resto, l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle pretestuose censure avversarie.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti.
Al riguardo, è sufficiente rammentare che gli stessi sono calcolati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ove si legge che:" Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la
Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può
considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche per il caso de quo in quanto il "richiamo" all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della SC successivamente alla notifica della cartella. Ciò rende la domanda attorea del tutto generica e quindi inaccoglibile.
Infondate sono anche le eccezioni inerenti al decorso dei termini di prescrizione e di decadenza sol che si consideri che l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “cura italia”), è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge.
OM 19 giugno 2025 Il Giudice Monocratico
LA RI TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10025/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - OM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di OM - Via Ostiense 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030928471 TARI 2017
contro
Ag.entrate - SC - OM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003384 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5903/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, così come rappresentata e difesa, impugna la intimazione di pagamento n.0972024903092847000 notificata in data
4/3/2024 per omesso pagamento della Tari per l'anno 2017 per la somma di € 4.363,00, oltre sanzioni ed interessi.
Premette di non avere mai ricevuto alcun previo avviso di accertamento e che, comunque, ha sempre versato regolarmente le imposte nei termini di legge.
Denuncia la inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale e la insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato in quanto non consente al contribuente di risalire alla determinazione della somma dovuta per il tributo asseritamente non corrisposto nonché la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi, delle sanzioni applicate e delle singole aliquote il cui importo non è intelligibile e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità.
Evidenzia altresì:
-il mancato adempimento delle formalità pregiudiziali alla notificazione del provvedimento perché non risulta rispettato il termine di decadenza a mente del quale l'iscrizione in ruoli esecutivi delle somme dovute deve avvenire «entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»;
-che non è mai stata eseguita la preventiva notificazione dell'avviso di irregolarità e di invito al contraddittorio;
Eccepisce altresì la decadenza e la prescrizione delle somme iscritte a ruolo per la mancata notifica della cartella di pagamento e di alcun avviso di accertamento e/o messa in mora prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale in merito alla TARI per l' anno 2017 e per le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi indicate nella intimazione di pagamento la cui prescrizione è quinquennale ex art. 20
D.Lgs. 472/97 ed è largamente decorsa.
Denuncia la nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto a mezzo di poste private o con l'invio di
PEC in quanto il pdf allegato non rappresenta un valido documento informatico e non ne è garantita la genuinità come prescritto dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Rappresenta che l'Agenzia delle Entrate-SC è tenuta a depositare in giudizio le copie conformi delle cartelle di pagamento nonché di tutti gli atti prodromici alla formazione della cartella in parola, indicate nell'elenco degli addebiti al fine non solo di provare la conformità delle cartelle al modello approvato nel giugno 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche di dimostrare che l'atto notificato contenesse l'indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale proporre l'opposizione come disposto dalla Legge 241/90 e dalla Legge 212/2000,
In via subordinata chiede:
- la riduzione dell'imposta, delle sopratasse ed interessi anche al disotto del minimo edittale tenuto conto della situazione oggettiva dei fatti suesposti e soggettiva del contribuente;
- di avvalersi di tutte le agevolazioni concesse dalle leggi vigenti in merito, ivi inclusa la conciliazione giudiziale art. 48 - 7 comma D. Lgs 546/92 ove le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo dovuto;
- l'applicazione dell'art. 2 quater legge 656 del 30/11/94 sull'autotutela ove l'Ufficio può
annullare atti riconosciuti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio.
La Agenzia delle Entrate – SC e OM IT si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini TaRi,
OM IT riscontrava l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 378 per l'occupazione del locale adibito ad uso ufficio (cat. 10) sito in Indirizzo_1 e, in data 01/04/2021, veniva notificato mediante A.G. n. 78548370973-1 l'avviso di accertamento TaRi n. 3384 per il periodo 01/03/2017 - 31/12/2017 per la somma di euro 4.363,00.
L'Agenzia delle Entrate - SC in data 04/03/2024 notificava, mediante PEC, l'intimazione di pagamento n. 09720249030928471000.
Va anzitutto evidenziato che l'avviso di accertamento TaRi n. 3384 per il periodo 01/03/2017 - 31/12/2017
è stato ritualmente notificato in data 01/04/2021, corrispondente alla data e alla firma dell'addetto nella casella barata “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.
(comunicazione di avvenuto deposito)” nella sezione “AVVENUTO RITIRO” apposte sull'avviso di ricevimento restituito a OM IT che testimonia la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario dell'atto al momento della consegna del plico.
Il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relazione di notifica, che costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal medesimo.
Dunque, l'attestazione compiuta dall'agente notificatore si fonda sul presupposto della qualità di Pubblico Ufficiale nel momento in cui compie l'atto; si ricorda, inoltre, che l'agente notificatore in qualità di Pubblico Ufficiale gode della presunzione di veridicità
fino a querela di falso.
La relata di notifica costituisce atto pubblico, in quanto questa proviene da un Pubblico
Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni in essa contenute sono inerenti alle attività che l'agente notificatore certifica di aver eseguito.
Pertanto, le dichiarazioni da lui rese che trovano riscontro nella prescrizione dell'art. 148 del C.P.C. sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 del C.C.
Invero, l'unico strumento che avrebbe avuto la Società ricorrente per contrastarle è la formale proposizione della querela di falso;
ne consegue, quindi, che in difetto della proposizione della querela di falso, come nella fattispecie in esame, non risultano più contestabili.
Invero, gli artt. 8 e 9 della Legge n. 890 del 28/11/1982 prevedono che l'ufficiale postale incaricato, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto alla destinataria o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere la raccomandata in sua vece, debba rilasciargli nella cassetta della corrispondenza dello stabile il relativo avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, come risulta dalla casella “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” barrata sull'avviso di ricevimento.
L'avviso di ricevimento (cd. “cartolina di ritorno”), con la menzione di tutte le formalità
eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con la raccomandata al mittente (ovvero, a OM IT)
compiuti inutilmente 10 giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento stesso, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte,
comporta la giuridica inesistenza della notifica (Cassazione, sez. III civile, sentenza n.
11498 del 01/09/2000; Corte Costituzionale, sentenza n. 346 del 23/09/1998).
Nella fattispecie, si evidenzia un primo tentativo di consegna avvenuto in data
01/04/2021 e la successiva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 62891767176-1 del 01/04/2021 Altresì, si informa che “il plico viene depositato dal giorno lavorativo successivo alla data indicata nella presente comunicazione presso l'Ufficio Postale”, invitando il destinatario dell'atto a “provvedere al ritiro entro il termine massimo di 6 mesi”.
Si rammenta che l 'art. 32 d.lgs. n. 504/1992 prevede che il deposito di documenti e memorie deve avvenire fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza; termine che, nel caso di specie, risulta rispettato da
OM IT, talchè risulta infondata anche l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in data 29 maggio 2025.
Il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento preclude la proposizione di vizi inerenti a tale atto impositivo che risultano in ogni caso tardivi.
Anche la notifica della intimazione di pagamento a mezzo PEC risulta pienamente legittima.
Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal Gestore unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a Agenzia Entrate SC e precedentemente a Equitalia, reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando, quindi, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Qualora, tuttavia, il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”.
Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Nel caso concreto, inserendo negli applicativi sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “Equitalia servizi di riscossione.it” ovvero Equitalia nord/centro/ sud .it, ed ora Agenzia Entrate SC.it si otterrebbero le relative conferme di identità.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”.
Tale dichiarazione è soggetta, tra l'altro, a verifica da parte del Registro, che può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
È comunque principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza.
Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo
(Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015,
n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, la società ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione anche nel merito.
Quanto alla dedotta illegittimità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione si evidenzia che in essa è specificamente indicato l'avviso di accertamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre alla debenza intimata. E' opportuno rammentare che l'intimazione di pagamento ha lo scopo precipuo di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso ed assolve ad una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute. Del resto, l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle pretestuose censure avversarie.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti.
Al riguardo, è sufficiente rammentare che gli stessi sono calcolati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ove si legge che:" Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la
Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può
considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche per il caso de quo in quanto il "richiamo" all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della SC successivamente alla notifica della cartella. Ciò rende la domanda attorea del tutto generica e quindi inaccoglibile.
Infondate sono anche le eccezioni inerenti al decorso dei termini di prescrizione e di decadenza sol che si consideri che l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “cura italia”), è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge.
OM 19 giugno 2025 Il Giudice Monocratico
LA RI TO