Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al comune di Salaparuta di applicare nel biennio 1891-92, alle sotto indicate specie di bestiame la seguente tariffa:
Tori lire 15 per capo; Bovi lire 12; Vacche lire 9; Capre e caprini lire 1,50; Pecore e montoni cinquanta centesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 13 febbraio 1891
Reg. 177. Atti del Governo a f. 174. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
B. Grimaldi.
E' data facolta' al comune di Salaparuta di applicare nel biennio 1891-92, alle sotto indicate specie di bestiame la seguente tariffa:
Tori lire 15 per capo; Bovi lire 12; Vacche lire 9; Capre e caprini lire 1,50; Pecore e montoni cinquanta centesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 13 febbraio 1891
Reg. 177. Atti del Governo a f. 174. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
B. Grimaldi.