Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TA TAB. R01 244 / 03 ce 6757се ALL. B - N. 5 UB LICA ITALIANA TRIBUT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente - R.G.N. 392/00 Cron. 2705 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 04/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 67574 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO AVELLINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BO PI, RB IO;
- intimati A avverso la sentenza n. 153/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il2002 2412 06/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 392SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 153/37/98 del 6 novembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Campania confermando la pronuncia di primo grado, riconosceva illegittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Avellino a carico di PI BO e GI BA, con cui si richiedeva ai contribuenti circa 300 mila lire di imposta complementare di registro, dovuta sull'atto di acquisto di un terreno. Tale acquisto era avvenuto invocando i benefici di cui alla legge "Tupini” 408/1949, senza che nel termine di legge venisse presentata la denuncia di adempimento degli obblighi cui l'agevolazione era subordinata. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26. Nella sostanza sostiene che la mancata presentazione della denuncia prevista dalla norma sopra indicata comporta decadenza dal beneficio, senza che assuma rilievo il fatto che siano stati tempestivamente ultimati i lavori. Simile tesi deve essere accolta in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è ragione per discostarsi) secondo cui è perentorio il termine annuale per la presentazione della denuncia da parte del contribuente, a sua volta decorrente dal 31 dicembre 1985, data di scadenza di detto regime prorogato, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 d.l. 22 dicembre 1981 n. 790 (Cass 21 giugno 2001, n. 8459). La denuncia di cui all'art. 6, d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza delle condizioni prescritte per poter fruire in via definitiva delle agevolazioni fiscali concesse in via provvisoria a norma della 1. 2 luglio 1949, n. 408, rappresenta quindi per il ст contribuente non una mera facoltà, ma un obbligo da assolvere nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del d.l. 1150 del 1967 atteso che, ON. malgrado la mancanza di un'espressa qualificazione normativa in questo serisp, SE tale termine deve ritenersi posto a pena di decadenza dalle agevolazionec in via provvisoria (Cass., 19 dicembre 1986, n. 7734). Il ricorso deve per queste ragioni essere accolto. E' possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese del o'cutus presente grado del procedimento. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 giugno 2002 M Lichenm inh DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio