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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 795/2022 alla udienza del 07/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'avv. G. Ruggeri;
Parte_1
Ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. M. De Luca CP_1
Resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2022, Parte_1 chiedeva di condannare al pagamento di € 23.449,61 in suo Parte_2 favore in ragione del rapporto dedotto in giudizio, nel rispetto e applicazione dell'art.36 della Costituzione;
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal-la data della liquidazione delle spettanze, il
20.12.2020, al saldo;
ovvero a risarcire il maggior danno ex art.1224, comma
2, c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria;
oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da stabilirsi equitativamente, tenuto conto del mancato beneficio delle prestazioni e servizi fornite da per Parte_3 omesso versamento del contributo di assistenza da parte della datrice di lavoro.
Osservava in fatto la ricorrente di aver lavorato in qualità di badante, dal 01.07.2019 al 30.11.2020 svolgendo prestazioni di assistenza nei confronti di , soggetto non autosufficiente, presso Persona_1
l'abitazione della medesima, sita in Ascoli Piceno, Via Vivaldi 4; che l'incarico le era stato conferito dalla figlia e che la Parte_2 stessa aveva stabilito tutti i termini e condizioni del rapporto di lavoro
(orario, mansioni, retribuzione etc.) e provvedeva al pagamento delle spettanze alla lavoratrice;
di aver, per tutta la durata del rapporto, provveduto all'assistenza fisica e morale della nonché alla pulizia, alla cucina, oltre a tutto _1 quanto il necessario per l'andamento della casa;
2 che tale rapporto veniva parzialmente regolarizzato, come lavoro domestico di 31 ore settimanali, in turnazione con la sorella, PE
;
[...]
Lamentava la ricorrente di essere stata retribuita in modo insufficiente per l'effettiva attività prestata (rapporto di lavoro non convivente (full-time 40 ore settimanali) e per l'inquadramento non corretto, l'insufficiente riposo intermedio giornaliero (solo 1 ora), mancato rispetto dell'obbligo di garantire 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;
il mancato pagamento delle prestazioni straordinario diurno e notturno e delle prestazioni di lavoro straordinario festivo;
insufficiente degli Istituti
Contrattuali (ferie e 13° Mensilità).
Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni versate in atti.
Si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato.
Va innanzitutto rilevato che tutte le domande della ricorrente presuppongono l'accertamento di una circostanza di fatto ben precisa, costituita dall'essere la a datrice di lavoro della Pt_2 Parte_1
Orbene, occorre precisare che nessuna prova di tale circostanza è stata fornita dalla ricorrente nel processo, pur nel più favorevole regime del rito del lavoro.
3 Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare la simulazione del contratto in ordine all'effettivo contraente.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 cod. civ., in quanto l'art. 421 cod. proc. civ., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile", si riferisce, per la prova testimoniale, alle disposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. alle quali si collega il citato art. 1417 cod. civ.. (Sez. L, Sentenza n. 7465 del 21/05/2002, Rv. 554607 - 01).
Ebbene, pur in costanza di regime probatorio favorevole alle istanze di parte ricorrente, in quanto non soggetto ai limiti previsti dal codice civile in analoghe fattispecie, nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente in ordine alla stipulazione da parte della i tale contratto, che invece Pt_2 risulta essere sottoscritto dalla come si ha agio di leggere nella copia _1 prodotta dalla stessa ricorrente.
Il teste nel rispondere affermativamente alla Testimone_1 domanda “dica se a conferire l'incarico lavorativo, a stabilire tutti i termini
e condizioni del rapporto (orario, mansioni, retribuzione, buste paga etc.) e
a provvedere al pagamento delle spettanze alla lavoratrice era la figlia, la sig.ra ?”, specificava tuttavia di non essere stato presente alla Parte_2 stipula del contratto, ma di averlo soltanto letto.
Dunque nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente in ordine ad una eventuale simulazione, non essendo il teste presente nel momento in cui venivano stipulati gli accordi lavorativi.
Non è stata dimostrata infine l'esistenza di un potere direttivo o disciplinare in capo alla atteso che il teste spressamente Pt_2 Tes_1
4 riferiva di non saper riferire alcunché sulle mansioni svolte dalla Parte_1 non essendo presente all'interno dell'abitazione della _1
A tale difetto probatorio si aggiunge altresì la copiosa documentazione prodotta dalla resistente, dalla quale si evince chiaramente che la datrice di lavoro della ricorrente era la buste _1 paga, contratto di assunzione, missiva di licenziamento etc.).
Va infine rilevato che non sono state provate circostanze limitanti la capacità di agire della _1
Non sono stati prodotti provvedimenti di interdizione o di inabilitazione, la cui ricorrenza avrebbe potuto inficiare la validità di atti stipulati dalla né sono state avanzate istante istruttorie volte ad _1 acquisire simili provvedimenti.
Va poi rilevato – per mera completezza - che comunque non è emersa, alla luce dell'istruttoria svolta, la fondatezza delle pretese economiche della ricorrente.
Non vi è prova alcuna in ordine agli orari di lavoro dalla stessa osservati né delle mansioni concretamente svolte dalla Non vi Parte_1
è neanche prova certa in ordine alla convivenza o meno della ricorrente con la attese le contraddittorie risultanze sul punto come emergenti _1 dalla deposizione del teste del teste Tes_1 Tes_2
Il ricorso non può che essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 7.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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