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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1607/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Alfred D'Aparo; Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220240000903862000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, inerenti alla gestione commercianti, relativi agli anni 2022 e 2023, contestando la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 10 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma
5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito è stato notificato il 18 novembre
2024, mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 28 dicembre 2024. Ne discende che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva.
3. Merito.
Va innanzitutto evidenziato che, siccome dedotto dal ricorrente e non
CP_ specificamente contestato dall'Ente previdenziale, l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte della ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritto d'ufficio poiché socio e amministratore della società Mont. CP_2
Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
2 componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”.
Alla luce di tale quadro sistematico, l'iscrizione di tali categorie di soggetti (nel caso di specie, socio) nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all'effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1, co. 203, l. 662/1996.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di una società, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
3 CP_
ha contestato di avere svolto alcuna attività tale da legittimare l' ad Pt_1
iscriverla nella gestione commercianti. In particolare, ha dedotto che, già nel 2016, ha presentato istanza di cancellazione dalla Gestione Commercianti, in quanto non ha mai partecipato al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
A fronte delle contestazioni attoree e della documentazione in atti, l' non CP_1
ha provato, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti.
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di CP_1
per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
Sul punto, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata CP_1
prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito CP_1 contributivo e del mancato assolvimento dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' , al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in CP_1 favore di ognuna delle due parti resistenti, in € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 12 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1607/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Alfred D'Aparo; Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposti -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220240000903862000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, inerenti alla gestione commercianti, relativi agli anni 2022 e 2023, contestando la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 10 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma
5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito è stato notificato il 18 novembre
2024, mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 28 dicembre 2024. Ne discende che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva.
3. Merito.
Va innanzitutto evidenziato che, siccome dedotto dal ricorrente e non
CP_ specificamente contestato dall'Ente previdenziale, l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte della ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritto d'ufficio poiché socio e amministratore della società Mont. CP_2
Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
2 componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”.
Alla luce di tale quadro sistematico, l'iscrizione di tali categorie di soggetti (nel caso di specie, socio) nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all'effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1, co. 203, l. 662/1996.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di una società, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
3 CP_
ha contestato di avere svolto alcuna attività tale da legittimare l' ad Pt_1
iscriverla nella gestione commercianti. In particolare, ha dedotto che, già nel 2016, ha presentato istanza di cancellazione dalla Gestione Commercianti, in quanto non ha mai partecipato al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
A fronte delle contestazioni attoree e della documentazione in atti, l' non CP_1
ha provato, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti.
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di CP_1
per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
Sul punto, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata CP_1
prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito CP_1 contributivo e del mancato assolvimento dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' , al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in CP_1 favore di ognuna delle due parti resistenti, in € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 12 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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