Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13017/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti FALCO MARIA e FALCO Parte_1
MICHELE;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.03.2023 la ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “ 1 – dichiarare il diritto della stessa a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socioeconomici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 31/01/2023, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. R.G.N. 7830/2023, emesso il 26/04/2024 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari,
2 – condannare l in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisato, a corrispondere:
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito della liquidazione in favore della ricorrente degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, unitamente al rateo della pensione di dicembre 2024.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolino dicembre 2024 allegati al fascicolo di parte resistente). Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 23.10.2024;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 dichiaratisi anticipanti, e che compensa per il residuo.
Bari, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli