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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/09/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1886 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Andrea D'Anfuso pal. 33, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Fabrizio Grosso, C.F. , con studio C.F._2
in Messina via N. Fabrizi 71, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di volere ricevere notifiche e comunicazioni anche via fax al n. 090/670703 oppure all'indirizzo email
PEC PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n.10, salita Curcuruto, cpl. Val del Sole C.F.: C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio, 18, presso lo studio dell'Avv. Ennio Cutuli, , pec CodiceFiscale_4
fax 090.6406077, che la rappresenta e difende virtù di Email_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 , già , nata a [...] il [...], CP_2 Controparte_3
M, C.F. Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV C.F._5
Maggio, 18, presso lo studio dell'Avv. Ennio Cutuli,
[...]
, pec fax 090.6406077, che le C.F._4 Email_2
rappresenta e difende virtù di procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Messina ex artt. 473 bis .12
c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il
16.05.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio stabilite con sentenza n. 989/2011, come successivamente modificate con decreto del 09/12/2014, con riferimento all'obbligo di versamento all'ex coniuge della somma di € 250,00 mensili CP_5
per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne, essendo nata CP_2
il 27.10.2001, e legalmente divenuta a seguito di istanza CP_2
di cambiamento del cognome accolta dal Prefetto di Messina. Il ricorrente deduceva la sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento, evidenziando come la figlia avesse volontariamente interrotto ogni rapporto personale e affettivo con il padre sin da oltre un decennio, manifestando tale volontà anche attraverso il cambio del cognome, motivato dalla dichiarata assenza di legami con il genitore biologico e dal riconoscimento del marito della madre quale unico padre. Tale condotta, secondo il ricorrente, denotava una piena autonomia personale e una volontà inequivoca di recidere ogni legame identitario e familiare con il padre, salvo quello economico. Il rappresentava Pt_1
altresì che la figlia, pur maggiorenne, non risultava impegnata in alcun
2 percorso formativo o professionale volto al raggiungimento dell'autonomia economica, essendosi limitata a collaborare in modo non regolarizzato con la madre nelle attività da questa gestite, e avendo intrapreso una convivenza stabile, seppur non formalizzata. Tali elementi, unitamente all'assenza di rapporti affettivi e alla condotta della madre, che avrebbe ostacolato il rapporto padre-figlia sin dall'infanzia, integravano – secondo il ricorrente – i presupposti per la revoca dell'obbligo di mantenimento, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati che subordinano la permanenza dell'obbligo al concreto impegno del figlio nel rendersi autonomo.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva, ove non si fosse ritenuto cessato l'obbligo, la riduzione dell'importo dovuto ad € 50,00 mensili, con pagamento diretto alla beneficiaria, ormai maggiorenne, e non più alla madre, evidenziando che da una successiva unione con egli CP_6
aveva avuto altri due figli, nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...] e lamentando la mancata trasparenza Per_2
della figlia in sede giudiziaria e di mediazione, nonché la CP_2
condotta elusiva tenuta in relazione al cambio del cognome, circostanza appresa solo casualmente nell'ambito della procedura di mediazione delegata dal Tribunale di Messina nel proc. 5428/21 R.G..
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/29.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 25.07.2025 contestava integralmente il contenuto del CP_1
ricorso introduttivo proposto da ritenuto infondato sia Parte_1
in fatto che in diritto, e chiedeva il rigetto delle domande formulate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La resistente evidenziava come la figlia oggi fosse nata in CP_2 CP_2
3 costanza di matrimonio e, pertanto, entrambi i genitori erano obbligati ex lege al suo mantenimento, indipendentemente dal cambiamento del cognome. Sottolineava che il aveva interrotto ogni rapporto con Pt_1
la figlia da oltre tredici anni, dedicandosi esclusivamente alla nuova famiglia costituita con tale , e che non aveva provveduto al CP_6
pagamento dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di agosto 2023, accumulando un debito pari a € 7.117,68, per il quale era stato notificato atto di precetto. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente si era rifiutato di contribuire alle spese mediche odontoiatriche e universitarie sostenute dalla figlia, pari a € 4.435,00, nonostante le richieste formali inoltrate dalla deducente. La riferiva, altresì, l'esistenza di un procedimento CP_1
civile pendente innanzi al Tribunale di Messina, R.G. n. 5428/2021, promosso da e per il risarcimento dei CP_1 CP_2
danni esistenziali subiti, nel quale era stata disposta mediazione obbligatoria, e che, in tale ambito, si era giunti ad un accordo tra le parti, poi non perfezionato a seguito della sostituzione del difensore del circostanza che aveva ulteriormente deteriorato i rapporti tra Pt_1
padre e figlia. Contestava la narrazione dei fatti operata dal ricorrente, ritenuta distorta e strumentale, e sottolineava come il cambiamento del cognome da parte della figlia non comportasse la perdita dei diritti derivanti dalla filiazione, incluso quello al mantenimento. Rappresentava che la figlia era attualmente iscritta al terzo anno della facoltà di Scienze
Giuridiche e al primo anno della facoltà di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Messina, e che tutte le spese relative alla sua formazione, salute e sostentamento erano state sostenute esclusivamente dalla madre.
Alla luce di quanto esposto, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal Pt_1
4 con conferma del provvedimento del Tribunale di Messina del 9 dicembre
2014, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con note depositate il 01.09.2025 evidenziava Parte_1
che egli non sapeva neppure che la figlia fosse iscritta, per quanto riferito da controparte in questo giudizio, a ben 2 facoltà (Scienze Giuridiche e
Scienze dell'Alimentazione) e sottolineava che la documentazione prodotta non ne forniva prova.
Con comparsa di costituzione depositata l'08.09.2025
[...]
già eccepiva preliminarmente la propria CP_2 Controparte_3
carenza di legittimazione passiva rispetto al giudizio promosso dal padre atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio era Parte_1
stato posto a carico di un genitore ed a favore dell'altro. Chiedeva, pertanto,
l'estromissione dal giudizio, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Contestava, in ogni caso, integralmente le allegazioni del ricorrente, evidenziando come lo stesso avesse abbandonato la casa coniugale ancor prima della pronuncia di divorzio, instaurando una nuova relazione con la sig.ra , dalla quale aveva avuto due figli, e CP_6
dedicando esclusivamente a questi ultimi le proprie attenzioni, disinteressandosi completamente della crescita e delle esigenze della figlia
Riferiva di non avere più avuto alcun rapporto con il padre sin CP_2
dal novembre 2011, salvo un incontro avvenuto nell'ambito di una procedura di mediazione disposta dal Tribunale di Messina nel 2024, nella quale era stato raggiunto un accordo poi disatteso dal a seguito Pt_1
della sostituzione del proprio difensore. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente aveva omesso il versamento dell'assegno di mantenimento a partire dal 2023, circostanza che aveva determinato la notifica di atto di precetto e l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di
Messina. Rappresentava di essere iscritta al terzo anno della facoltà di
5 Scienze Giuridiche e al primo anno della facoltà di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Messina, e che tutte le spese relative alla propria formazione, salute e sostentamento erano state sostenute esclusivamente dalla madre, senza alcun contributo da parte del padre.
Chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, che fosse rigettata la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da con conferma del Parte_1
provvedimento del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2014, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza dell'11.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore del ricorrente non contestava che la figlia
[...]
fosse iscritta all'Università, ma lamentava che la figlia avesse CP_2
assunto delle iniziative non concordate ed avesse poi chiesto la partecipazione del padre alle relative spese, evidenziando, ad esempio, che la decisione di frequentare una università privata telematica, anziché
l'università pubblica, non appariva concordata né giustificata. Il procuratore della evidenziava, dal canto suo, che per errore aveva CP_5
indicato quale corso di studi frequentato dalla figlia quello di Scienze dell'Alimentazione, poiché in realtà la stessa era stata iscritta al Corso di
Scienze della Formazione, ma aveva appreso dalla madre che, pur avendo sostenuto e superato alcuni esami, la ragazza non si era ancora iscritta per il prossimo anno a tale corso di studi, a causa degli oneri economici che a tal fine doveva sostenere, mentre era iscritta al quarto anno del corso di studi magistrale in giurisprudenza.
Preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la assenza della il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la CP_5
necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa
6 fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva, in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione;
con riferimento, poi, all'assegno stabilito per il mantenimento di figli maggiorenni, i “motivi sopravvenuti possono riguardare tutti gli elementi che assumono rilievo ai fini dell'attribuzione e della quantificazione di detto assegno. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova
7 ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Orbene, gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300). Sotto questo profilo, pertanto, le circostanze allegate dal ricorrente, secondo cui la figlia non aveva più alcun rapporto con lui da molti anni ed aveva, CP_2
addirittura, richiesto di modificare il cognome, non volendo più portare
8 quello del padre, appaiono del tutto irrilevanti, poiché non incidono in alcun modo sull'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, sancito sia dall'art. 147 c.c., secondo cui “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”, sia più in generale dall'art. 30 della
Costituzione, secondo cui “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n. 1146; Cass. civ.
28.06.1994 n. 6215). Ciò significa che il genitore mantiene la legittimazione a richiedere la contribuzione anche dopo la maggiore età del figlio e che tale legittimazione si basa sul requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone
(Cass. Sez. I, 21.05.2009, n. 11828).
Tali principi, ormai risalenti nel tempo, non sono stati scalfiti dalla disciplina contenuta nell'art. 337 septies c.c., il quale stabilisce che “il
9 giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato (Cass. civ. 19.03.2012 n. 4296) la coesistenza, quantomeno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 148 c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (su tale persistenza Cass. 23 luglio 2010, n. 17275), e quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire, e la soluzione in concreto del possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell'ambito del medesimo contesto, deve basarsi su una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso. Per questo motivo il figlio maggiorenne può partecipare al relativo giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, poiché per ottenere l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in via diretta è necessaria una specifica domanda giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308). Tuttavia, la facoltà per il figlio maggiorenne di intervenire in giudizio non implica di per sé che l'assegno vada versato al figlio anziché al genitore convivente, né il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto sia il figlio che il genitore con lui convivente sono titolari
10 del diritto autonomo a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato e solo il figlio può introdurre tale tema di indagine, in quanto anche tale decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. civ. 11.11.2013 n. 25300; Cass. civ. 12.11.2021 n. 34100).
Di conseguenza, appare evidente che, nella fattispecie in esame, la figlia maggiorenne era priva di legittimazione passiva, in quanto la stessa non era destinataria dell'assegno, né il ricorrente poteva pretendere, chiamandola in causa, di versare l'assegno direttamente a lei, in mancanza di sua domanda, sicché anche quest'ultima domanda del ricorrente, avanzata in via subordinata va certamente disattesa.
Venendo ora all'esame della questione centrale posta a base della richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno, vale a dire la raggiunta autonomia economica della figlia che avrebbe determinato la CP_2
cessazione del diritto della figlia ad essere mantenuta dai genitori, va osservato che il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o,
11 più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952). Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di
12 mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Nella fattispecie in esame la ha allegato che la figlia CP_1
non aveva ancora raggiunto l'autonomia economica, in quanto la CP_2
stessa era impegnata in un percorso di studi universitario, essendo iscritta al quarto anno del corso di studi magistrale in giurisprudenza, avendo già sostenuto con successo numerosi esami. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza, mentre si è lamentato del fatto che la figlia aveva deciso di frequentare una università privata, la quale imponeva di sostenere rilevanti oneri economici, anziché l'università pubblica, senza consultarlo, ma quest'ultima circostanza e, per quello che qui rileva, del tutto inconducente, in quanto la scelta di frequentare una istituzione universitaria privata anziché un'altra pubblica può rilevare eventualmente ai fini di un diritto al rimborso delle relative spese, ove queste fossero ritenute ingiustificate, sproporzionate o non rispondenti all'interesse della figlia, ma non vale ad escludere che, comunque, la figlia non ha ancora completato il percorso formativo, né ha raggiunto una età nella quale la volontà di proseguire gli studi possa ritenersi velleitaria o strumentale. Di conseguenza, non può certamente ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento al fine del perseguimento del progetto educativo in corso.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegno va rigettata. Parimenti va rigettata anche la richiesta di riduzione dell'assegno, non avendo il ricorrente documentato in alcun modo un eventuale peggioramento delle proprie condizioni
13 economiche che possa giustificare una revisione della misura dell'assegno, né un miglioramento delle condizioni economiche della rispetto al CP_1
tempo in cui da ultimo è stata fissata la misura dell'assegno. Invero, il ricorrente si è limitato a depositare in giudizio solamente copia parziale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dalle quali si desume che le sue entrate sono rimaste ultimamente sostanzialmente stabili nel tempo e sono, comunque, ampiamente superiori rispetto a quelle indicate nel decreto emesso dal Tribunale di Messina il 09.12.2014, pure considerando il fenomeno inflattivo verificatosi medio tempore.
Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato ed il ricorrente, sulla base del principio della soccombenza, va condannato al pagamento elle spese di lite a favore delle altre parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, a favore di ciascuna delle due resistenti, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, tenendo conto dei valori minimi in ragione della semplicità della lite, in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 16.05.2025 da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria CP_2
istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate dal ricorrente e condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in favore di ciascuna delle altre due parti in complessivi € 2.540,00
14 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1886 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Andrea D'Anfuso pal. 33, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Fabrizio Grosso, C.F. , con studio C.F._2
in Messina via N. Fabrizi 71, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di volere ricevere notifiche e comunicazioni anche via fax al n. 090/670703 oppure all'indirizzo email
PEC PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n.10, salita Curcuruto, cpl. Val del Sole C.F.: C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio, 18, presso lo studio dell'Avv. Ennio Cutuli, , pec CodiceFiscale_4
fax 090.6406077, che la rappresenta e difende virtù di Email_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 , già , nata a [...] il [...], CP_2 Controparte_3
M, C.F. Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV C.F._5
Maggio, 18, presso lo studio dell'Avv. Ennio Cutuli,
[...]
, pec fax 090.6406077, che le C.F._4 Email_2
rappresenta e difende virtù di procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Messina ex artt. 473 bis .12
c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il
16.05.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio stabilite con sentenza n. 989/2011, come successivamente modificate con decreto del 09/12/2014, con riferimento all'obbligo di versamento all'ex coniuge della somma di € 250,00 mensili CP_5
per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne, essendo nata CP_2
il 27.10.2001, e legalmente divenuta a seguito di istanza CP_2
di cambiamento del cognome accolta dal Prefetto di Messina. Il ricorrente deduceva la sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento, evidenziando come la figlia avesse volontariamente interrotto ogni rapporto personale e affettivo con il padre sin da oltre un decennio, manifestando tale volontà anche attraverso il cambio del cognome, motivato dalla dichiarata assenza di legami con il genitore biologico e dal riconoscimento del marito della madre quale unico padre. Tale condotta, secondo il ricorrente, denotava una piena autonomia personale e una volontà inequivoca di recidere ogni legame identitario e familiare con il padre, salvo quello economico. Il rappresentava Pt_1
altresì che la figlia, pur maggiorenne, non risultava impegnata in alcun
2 percorso formativo o professionale volto al raggiungimento dell'autonomia economica, essendosi limitata a collaborare in modo non regolarizzato con la madre nelle attività da questa gestite, e avendo intrapreso una convivenza stabile, seppur non formalizzata. Tali elementi, unitamente all'assenza di rapporti affettivi e alla condotta della madre, che avrebbe ostacolato il rapporto padre-figlia sin dall'infanzia, integravano – secondo il ricorrente – i presupposti per la revoca dell'obbligo di mantenimento, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati che subordinano la permanenza dell'obbligo al concreto impegno del figlio nel rendersi autonomo.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva, ove non si fosse ritenuto cessato l'obbligo, la riduzione dell'importo dovuto ad € 50,00 mensili, con pagamento diretto alla beneficiaria, ormai maggiorenne, e non più alla madre, evidenziando che da una successiva unione con egli CP_6
aveva avuto altri due figli, nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...] e lamentando la mancata trasparenza Per_2
della figlia in sede giudiziaria e di mediazione, nonché la CP_2
condotta elusiva tenuta in relazione al cambio del cognome, circostanza appresa solo casualmente nell'ambito della procedura di mediazione delegata dal Tribunale di Messina nel proc. 5428/21 R.G..
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/29.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 25.07.2025 contestava integralmente il contenuto del CP_1
ricorso introduttivo proposto da ritenuto infondato sia Parte_1
in fatto che in diritto, e chiedeva il rigetto delle domande formulate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La resistente evidenziava come la figlia oggi fosse nata in CP_2 CP_2
3 costanza di matrimonio e, pertanto, entrambi i genitori erano obbligati ex lege al suo mantenimento, indipendentemente dal cambiamento del cognome. Sottolineava che il aveva interrotto ogni rapporto con Pt_1
la figlia da oltre tredici anni, dedicandosi esclusivamente alla nuova famiglia costituita con tale , e che non aveva provveduto al CP_6
pagamento dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di agosto 2023, accumulando un debito pari a € 7.117,68, per il quale era stato notificato atto di precetto. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente si era rifiutato di contribuire alle spese mediche odontoiatriche e universitarie sostenute dalla figlia, pari a € 4.435,00, nonostante le richieste formali inoltrate dalla deducente. La riferiva, altresì, l'esistenza di un procedimento CP_1
civile pendente innanzi al Tribunale di Messina, R.G. n. 5428/2021, promosso da e per il risarcimento dei CP_1 CP_2
danni esistenziali subiti, nel quale era stata disposta mediazione obbligatoria, e che, in tale ambito, si era giunti ad un accordo tra le parti, poi non perfezionato a seguito della sostituzione del difensore del circostanza che aveva ulteriormente deteriorato i rapporti tra Pt_1
padre e figlia. Contestava la narrazione dei fatti operata dal ricorrente, ritenuta distorta e strumentale, e sottolineava come il cambiamento del cognome da parte della figlia non comportasse la perdita dei diritti derivanti dalla filiazione, incluso quello al mantenimento. Rappresentava che la figlia era attualmente iscritta al terzo anno della facoltà di Scienze
Giuridiche e al primo anno della facoltà di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Messina, e che tutte le spese relative alla sua formazione, salute e sostentamento erano state sostenute esclusivamente dalla madre.
Alla luce di quanto esposto, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal Pt_1
4 con conferma del provvedimento del Tribunale di Messina del 9 dicembre
2014, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con note depositate il 01.09.2025 evidenziava Parte_1
che egli non sapeva neppure che la figlia fosse iscritta, per quanto riferito da controparte in questo giudizio, a ben 2 facoltà (Scienze Giuridiche e
Scienze dell'Alimentazione) e sottolineava che la documentazione prodotta non ne forniva prova.
Con comparsa di costituzione depositata l'08.09.2025
[...]
già eccepiva preliminarmente la propria CP_2 Controparte_3
carenza di legittimazione passiva rispetto al giudizio promosso dal padre atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio era Parte_1
stato posto a carico di un genitore ed a favore dell'altro. Chiedeva, pertanto,
l'estromissione dal giudizio, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Contestava, in ogni caso, integralmente le allegazioni del ricorrente, evidenziando come lo stesso avesse abbandonato la casa coniugale ancor prima della pronuncia di divorzio, instaurando una nuova relazione con la sig.ra , dalla quale aveva avuto due figli, e CP_6
dedicando esclusivamente a questi ultimi le proprie attenzioni, disinteressandosi completamente della crescita e delle esigenze della figlia
Riferiva di non avere più avuto alcun rapporto con il padre sin CP_2
dal novembre 2011, salvo un incontro avvenuto nell'ambito di una procedura di mediazione disposta dal Tribunale di Messina nel 2024, nella quale era stato raggiunto un accordo poi disatteso dal a seguito Pt_1
della sostituzione del proprio difensore. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente aveva omesso il versamento dell'assegno di mantenimento a partire dal 2023, circostanza che aveva determinato la notifica di atto di precetto e l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di
Messina. Rappresentava di essere iscritta al terzo anno della facoltà di
5 Scienze Giuridiche e al primo anno della facoltà di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Messina, e che tutte le spese relative alla propria formazione, salute e sostentamento erano state sostenute esclusivamente dalla madre, senza alcun contributo da parte del padre.
Chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, che fosse rigettata la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da con conferma del Parte_1
provvedimento del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2014, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza dell'11.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore del ricorrente non contestava che la figlia
[...]
fosse iscritta all'Università, ma lamentava che la figlia avesse CP_2
assunto delle iniziative non concordate ed avesse poi chiesto la partecipazione del padre alle relative spese, evidenziando, ad esempio, che la decisione di frequentare una università privata telematica, anziché
l'università pubblica, non appariva concordata né giustificata. Il procuratore della evidenziava, dal canto suo, che per errore aveva CP_5
indicato quale corso di studi frequentato dalla figlia quello di Scienze dell'Alimentazione, poiché in realtà la stessa era stata iscritta al Corso di
Scienze della Formazione, ma aveva appreso dalla madre che, pur avendo sostenuto e superato alcuni esami, la ragazza non si era ancora iscritta per il prossimo anno a tale corso di studi, a causa degli oneri economici che a tal fine doveva sostenere, mentre era iscritta al quarto anno del corso di studi magistrale in giurisprudenza.
Preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la assenza della il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la CP_5
necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa
6 fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva, in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione;
con riferimento, poi, all'assegno stabilito per il mantenimento di figli maggiorenni, i “motivi sopravvenuti possono riguardare tutti gli elementi che assumono rilievo ai fini dell'attribuzione e della quantificazione di detto assegno. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova
7 ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Orbene, gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300). Sotto questo profilo, pertanto, le circostanze allegate dal ricorrente, secondo cui la figlia non aveva più alcun rapporto con lui da molti anni ed aveva, CP_2
addirittura, richiesto di modificare il cognome, non volendo più portare
8 quello del padre, appaiono del tutto irrilevanti, poiché non incidono in alcun modo sull'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, sancito sia dall'art. 147 c.c., secondo cui “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”, sia più in generale dall'art. 30 della
Costituzione, secondo cui “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n. 1146; Cass. civ.
28.06.1994 n. 6215). Ciò significa che il genitore mantiene la legittimazione a richiedere la contribuzione anche dopo la maggiore età del figlio e che tale legittimazione si basa sul requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone
(Cass. Sez. I, 21.05.2009, n. 11828).
Tali principi, ormai risalenti nel tempo, non sono stati scalfiti dalla disciplina contenuta nell'art. 337 septies c.c., il quale stabilisce che “il
9 giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato (Cass. civ. 19.03.2012 n. 4296) la coesistenza, quantomeno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 148 c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (su tale persistenza Cass. 23 luglio 2010, n. 17275), e quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire, e la soluzione in concreto del possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell'ambito del medesimo contesto, deve basarsi su una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso. Per questo motivo il figlio maggiorenne può partecipare al relativo giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, poiché per ottenere l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in via diretta è necessaria una specifica domanda giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308). Tuttavia, la facoltà per il figlio maggiorenne di intervenire in giudizio non implica di per sé che l'assegno vada versato al figlio anziché al genitore convivente, né il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto sia il figlio che il genitore con lui convivente sono titolari
10 del diritto autonomo a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato e solo il figlio può introdurre tale tema di indagine, in quanto anche tale decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. civ. 11.11.2013 n. 25300; Cass. civ. 12.11.2021 n. 34100).
Di conseguenza, appare evidente che, nella fattispecie in esame, la figlia maggiorenne era priva di legittimazione passiva, in quanto la stessa non era destinataria dell'assegno, né il ricorrente poteva pretendere, chiamandola in causa, di versare l'assegno direttamente a lei, in mancanza di sua domanda, sicché anche quest'ultima domanda del ricorrente, avanzata in via subordinata va certamente disattesa.
Venendo ora all'esame della questione centrale posta a base della richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno, vale a dire la raggiunta autonomia economica della figlia che avrebbe determinato la CP_2
cessazione del diritto della figlia ad essere mantenuta dai genitori, va osservato che il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o,
11 più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952). Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di
12 mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Nella fattispecie in esame la ha allegato che la figlia CP_1
non aveva ancora raggiunto l'autonomia economica, in quanto la CP_2
stessa era impegnata in un percorso di studi universitario, essendo iscritta al quarto anno del corso di studi magistrale in giurisprudenza, avendo già sostenuto con successo numerosi esami. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza, mentre si è lamentato del fatto che la figlia aveva deciso di frequentare una università privata, la quale imponeva di sostenere rilevanti oneri economici, anziché l'università pubblica, senza consultarlo, ma quest'ultima circostanza e, per quello che qui rileva, del tutto inconducente, in quanto la scelta di frequentare una istituzione universitaria privata anziché un'altra pubblica può rilevare eventualmente ai fini di un diritto al rimborso delle relative spese, ove queste fossero ritenute ingiustificate, sproporzionate o non rispondenti all'interesse della figlia, ma non vale ad escludere che, comunque, la figlia non ha ancora completato il percorso formativo, né ha raggiunto una età nella quale la volontà di proseguire gli studi possa ritenersi velleitaria o strumentale. Di conseguenza, non può certamente ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento al fine del perseguimento del progetto educativo in corso.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegno va rigettata. Parimenti va rigettata anche la richiesta di riduzione dell'assegno, non avendo il ricorrente documentato in alcun modo un eventuale peggioramento delle proprie condizioni
13 economiche che possa giustificare una revisione della misura dell'assegno, né un miglioramento delle condizioni economiche della rispetto al CP_1
tempo in cui da ultimo è stata fissata la misura dell'assegno. Invero, il ricorrente si è limitato a depositare in giudizio solamente copia parziale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dalle quali si desume che le sue entrate sono rimaste ultimamente sostanzialmente stabili nel tempo e sono, comunque, ampiamente superiori rispetto a quelle indicate nel decreto emesso dal Tribunale di Messina il 09.12.2014, pure considerando il fenomeno inflattivo verificatosi medio tempore.
Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato ed il ricorrente, sulla base del principio della soccombenza, va condannato al pagamento elle spese di lite a favore delle altre parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, a favore di ciascuna delle due resistenti, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, tenendo conto dei valori minimi in ragione della semplicità della lite, in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 16.05.2025 da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria CP_2
istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate dal ricorrente e condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in favore di ciascuna delle altre due parti in complessivi € 2.540,00
14 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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