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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Laura Cantore presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 1758/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Nardiello, Parte_1
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella M.R. de Bari, Controparte_1
resistente
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani, interventore ex lege conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- che, in data 5.1.2007, aveva contratto matrimonio religioso avente effetti civili in Andria con adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, Controparte_1
1 come da atto n. 4, Parte II, serie A, Anno 2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Andria;
- che dal matrimonio erano nate due figlie, , nata ad [...] il [...], e , Per_1 Per_2 nata ad [...] il [...];
- che, con decreto di omologazione del Tribunale di Trani del 28.6.2016 si erano separati consensualmente e che, dalla data dell'omologa, erano trascorsi ormai tre anni e non v'era stata alcuna possibilità di riconciliazione;
- che il rapporto matrimoniale si era sgretolato a causa della condotta di vita assunta da parte della in spregio ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., e CP_1 di tali condotte a lei addebitabili il ricorrente era venuto a conoscenza solo successivamente all'omologa della convenzione di separazione, come dimostrabile in corso di causa;
- che la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, assegnata alla in sede CP_1 di separazione, poteva continuare ad essere assegnata alla resistente, purché questa provvedesse al pagamento esclusivo della rata mutuo con intestazione ad essa della proprietà esclusiva, previo riconoscimento a suo favore della quota-parte, sulla base del valore stimato da un tecnico;
in subordine, richiedeva l'assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale ad entrambi i coniugi, suddiviso in due parti eguali;
- che svolgeva funzioni di Impiegato livello AC5 all'interno della Società Consorzio
Produzione e Servizi s.c.a.r.l. e aveva subito una notevole modifica in peius, passando in media da € 2.150,00 netti mensili ad € 1.900,00 in media netta mensile;
- che, infatti, aveva anche richiesto la liquidazione di una quota del trattamento di fine rapporto per far fronte alla situazione debitoria venutasi a creare a seguito della convenzione di separazione, tenuto conto della rata mutuo da pagare, della rata relativa al finanziamento cointestato per acquisto degli infissi della casa coniugale e di una ulteriore rata relativa ad un prestito personale attivato per lavori di ristrutturazione straordinaria effettuati allo stabile della casa coniugale necessari per motivi di sicurezza dello stesso, oltre al pagamento dell'assegno di mantenimento delle minori, con la cessione totale degli assegni familiari al genitore collocatario, spese carburante ed usura auto per gli spostamenti dalla sede di lavoro fuori regione;
- che, inoltre, provvedeva al pagamento del canone di locazione pari ad € 500,00 mensili in Matera e a ciò doveva aggiungersi il pagamento delle utenze relative al predetto appartamento;
- che nulla questio sull'affido condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre;
2 - che, in considerazione del grave peggioramento della sua situazione economica, tenuto conto altresì che risultava posto in cassa integrazione a zero ore, con notevole riduzione dello stipendio, era disposto a versare, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e , la somma di € 360,00 (€ 180,00 per ogni figlia) oltre al 50%, delle Per_1 Per_2 spese straordinarie mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente con la madre.
Tanto premesso, chiedeva:
- che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Andria in data 5.1.2007 con l'ordine all''Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- che le figlie minori e restassero affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di incontrarle e tenerle con sé, in base alla reciproca disponibilità, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche delle minori e, comunque, almeno due fine settimana nel mese come innanzi specificato;
- che fosse stabilito a suo carico a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori il pagamento della somma di € 360,00 (€ 180,00 per ogni figlia) con eventuali spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche nella misura del 50%, previo accordo tra i genitori;
- che venisse assegnata la casa coniugale alla con l'obbligo da parte della CP_1 stessa di pagare in via esclusiva la rata mutuo, divenendone intestataria esclusiva, previo riconoscimento della quota parte al marito, sulla base del valore dell'immobile, o, in subordine, procedere alla divisione dell'immobile in due unità abitative, come in atti descritto;
- che si richiedeva la quota parte spettante alla relativamente al pagamento CP_1 della rata del finanziamento cointestato per l'acquisto degli infissi, pari ad € 232,00 e di quanto da esso sostenuto in esclusiva, in merito alle quote per l'acquisto dell'immobile nonché delle prime rate del primo mutuo.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando:
- che la sua condotta di vita era stata da sempre improntata ai valori ed ai principi fondamentali della famiglia, mentre il ricorrente, dopo un periodo iniziale, si era mostrato scostante e poco attento alle esigenze familiari, soprattutto con riguardo alla crescita psico-fisica delle figlie, delle quali non si era occupato affatto;
3 - che chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, con accollo della parte residua di mutuo a totale suo carico, con proprietà esclusiva;
che non era affatto proponibile, dunque, alcun “riconoscimento della quota parte al marito” atteso che, sulla base di tale ragionamento, anch'ella avrebbe dovuto avere diritto alla restituzione pro quota di altri pagamenti effettuati in passato;
- che l'ex marito continuava a percepire lo stipendio sia pure lievemente diminuito e non adempiva al pagamento della quota di mutuo a lui spettante dal mese di ottobre 2019;
- che si opponeva, altresì, alla richiesta formulata relativamente al pagamento della rata di finanziamento cointestato per l'acquisto degli infissi pari ad € 232,00, atteso che l'accollo di detta rata era stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti, ove era stato specificamente convenuto che fosse interamente a carico del;
Pt_1
- che la liquidazione di una quota del trattamento di fine rapporto, come da documento prodotto in atti, costituiva, invero, un miglioramento della situazione economica del
, avendo ottenuto un incremento della propria liquidità; Pt_1
- che non si opponeva alla richiesta di esercizio del diritto di visita da parte del padre nei riguardi delle minori, in base alla reciproca disponibilità, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche delle stesse, con il consenso di queste ultime e previa comunicazione anche telefonica alla madre;
- che il ricorrente era venuto meno agli obblighi economici assunti sia relativamente al mantenimento nei riguardi delle minori, sia con riguardo alla corresponsione della propria quota di mutuo, senza, giammai, adire la competente Autorità Giudiziaria al fine di richiedere la modifica dei ridetti patti di separazione, per comprovate mutate e sopravvenute modifiche della propria condizione economico patrimoniale;
- che aveva notificato al atto di precetto per un importo pari a € 2.540,68, Pt_1 seguito da atto di pignoramento presso terzi, versati in atti;
- che richiedeva in ragione degli esborsi anticipati da essa resistente un aumento delle quote di mantenimento previste per le minori nella misura di € 350,00 cadauna, a fronte dell'importo complessivo di € 500,00 previsto in convenzione di separazione, anche in ragione delle diverse e ben più consistenti esigenze delle minori stesse, ferma restando la partecipazione del ricorrente alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tanto premesso, chiedeva che venisse disposta la riunione al presente giudizio del giudizio recante n. 3050/2020 R.G. dalla stessa introdotto nei confronti del coniuge e pendente dinanzi al Tribunale di Trani. Domandava inoltre:
4 - che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
- che fosse disposta l'assegnazione definitiva della casa coniugale ad essa resistente, con integrale accollo delle residue rate di mutuo e declaratoria di proprietà esclusiva;
- che fosse disposta a carico di la corresponsione del mantenimento nei Parte_1 riguardi delle minori in misura complessiva di € 700,00 (pari a 350,00 X 2), con partecipazione da parte del ricorrente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Comparsi i coniugi dinanzi al Presidente f.f. e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29.9.2020 venivano confermate le condizioni della separazione consensuale.
Il P.M. veniva messo nelle condizioni di intervenire.
Disposto lo svolgimento della prima udienza mediante decreto di trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano che il Tribunale si riservasse per la pronuncia della sentenza parziale sullo status, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il prosieguo del giudizio.
Il giudice istruttore riservava la causa alla decisione del tribunale in composizione collegale, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza non definitiva n. 943/2021 dell'11.5.2021 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario. Con separata ordinanza, emessa in pari data, era disposta la prosecuzione della causa dinanzi al G.I. sulle altre questioni prospettate dalle parti.
Nel corso della fase istruttoria, le parti chiedevano più rinvii essendo pendenti trattative per la definizione concordata del giudizio sulle questioni ulteriori rispetto a quella sullo status. Con le note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.12.2024 le parti chiedevano al Tribunale di recepire l'accordo raggiunto.
Così il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione del termine di 20 giorni ex art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stato già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
5 Circa le residue questioni controverse, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui alla convenzione depositata in data 16.12.2024, con le note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
L'unica verifica che si impone in questa sede, atteso l'accordo delle parti, è la conformità dello stesso all'interesse delle figlie minori, il cui vaglio è da ritenersi positivo. Le parti si sono accordate, secondo l'opzione preferita dal legislatore, sull'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori e hanno previsto incontri con il padre, genitore non collocatario, tali da garantire una frequenza costante e un rapporto regolare con il
, nel rispetto del principio di bigenitorialità, da intendersi quale presenza Pt_1 comune dei genitori nella vita delle figlie, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, precisando che vanno rispettate le esigenze e la volontà delle ragazze, che hanno un'età in cui possono autonomamente determinarsi.
La misura concordata per il contributo al mantenimento delle figlie, collocate presso la mamma, da parte del padre, a cui aggiungersi la partecipazione alle spese straordinarie,
è congruo rispetto alle condizioni economiche delle parti e non inferiore rispetto ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
L'accordo tra le parti appare, pertanto, del tutto conforme all'interesse della prole minore.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, restano integralmente compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronuncia definitivamente nel procedimento n.
1758/2020, sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 27.4.2020, da nei confronti di nonché sulle domande Parte_1 Controparte_1 riconvenzionali della resistente, garantito l'intervento in causa al P.M., vista la sentenza parziale n. 943/2021, così provvede: dichiara efficaci le condizioni concordate nell'accordo depositato in data 16.12.2024, sottoscritto dai coniugi, che vengono richiamate integralmente e costituiscono parte integrante della presente sentenza;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 4.2.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
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