Articolo 5 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 agosto 1985
Art. 5.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 14 agosto 1985
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