Sentenza 28 agosto 2014
Massime • 1
Configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile.
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2014, n. 38028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38028 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - N. 113
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 30312/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE IS N. IL 20/10/1970;
avverso la sentenza n. 6214/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/08/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lombardo G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28.1.2014 la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato HE LO avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 24.9.2012, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso l'imputato deducendo:
2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 681 c.p.. Invero, l'esercizio pubblico gestito dall'imputato,
trattandosi di un bar-tavola calda, non è sottoposto alla normativa concernente l'agibilità e la capienza prevista per i locali sale da ballo e non è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., risultando sufficiente - ai sensi del Titolo 9^ del D.M. 19 agosto 1996, la idoneità statica delle strutture e la dichiarazioni d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, in possesso della ditta al momento dell'ispezione.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado contrasterebbero tra loro: quella del GIP affermerebbe la violazione ma non l'assenza del provvedimento autorizzativo comunale;
quella di appello l'assenza della licenza di agibilità dei locali. Inoltre, l'esclusione delle attenuanti generiche, si fonderebbe su un precedente determinato per ragioni processuali e su infrazioni commesse dal legale rappresentante della precedente gestione.
3. Il ricorso è inammissibile perché genericamente ripropositivo di doglianze già sottoposte al giudice di merito alle quali questi ha risposto senza vizi logici e giuridici.
4. La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 1, n. 27633 del 20/03/2013, Corsaro, Rv. 255707); la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 cod. pen.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio (Sez. 1, n. 25519 del 22/06/2005, Sindoni, Rv. 232108); ed il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Sez. 1, n. 2196 del 01/12/1995 Rv. 203829 P.M. in proc. Paoletti).
5. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. perché quale amministratore unico della società di gestione del locale pubblico "Bar Bianco" teneva trattenimenti danzanti sulla terrazza di pertinenza del locale - con afflusso di circa 200 avventori -senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, in specie in mancanza della prescritta licenza di agibilità.
6. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata - ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato - ha correttamente escluso la incidenza della autorizzazione alla somministrazione, che tra le prescrizioni menziona espressamente il divieto di "trasformare l'esercizio in sala da trattenimento senza apposita autorizzazione"; come pure ha correttamente ritenuto la inincidenza della licenza temporanea per pubblico spettacolo, che - comunque - risultava violata con l'apposizione di strutture per il pubblico sulla medesima terrazza ed essendosi organizzato l'intrattenimento "prima di aver fatto verificare dalla commissione comunale le solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite di sicurezza pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio". Ed ha escluso l'incidenza favorevole dell'ottenimento della idoneità statica sia perché poggiata su valutazioni ipotetiche, sia perché detto certificato non è stato mai sottoposto all'esame della commissione predetta, sia - infine - perché l'idoneità statica non incide sul profilo delle uscite di sicurezza.
7. Quanto alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento della attenuanti generiche, essa si risolve in una inammissibile censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie correttamente esercitati sulla base del precedente analogo e della perdurante condotta tenuta in presenza di un precedente accertamento negativo.
8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014