Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 2725 cod. civ. esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilità ad un determinato soggetto di un documento esistente e di cui lo stesso risulti l'autore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER IL, ER IN ID SOFIA, ID IX, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li difende unitamente all'avvocato P. PETER MARSEILER, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IC ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo difende unitamente all'avvocato WALTER ELVIO MOCCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 347/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 11/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PACIFICI Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GULLOTTA Fabio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 1 ottobre 1985 GO IC citava davanti al Tribunale di Bolzano ME ER, IA ER e IX ID, chiedendo la condanna degli stessi al rilascio del maso Dorrerhof, occupato senza titolo, in quanto facente parte della eredità di JO IC, che, con testamento olografo in data 11 febbraio 1980, lo aveva nominato erede.
I convenuti, costituitisi, eccepivano la nullità del testamento, in quanto redatto con caratteri a stampatello, e il Tribunale di Bolzano, in accoglimento di tale tesi, con sentenza in data 19 aprile 1991, rigettava la domanda. GO IC proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 11 aprile 1998. I giudici di secondo grado, premesso che il testamento olografo redatto con caratteri a stampatello non è di per sè nullo, in quanto anche tali caratteri hanno dei segni individualizzanti, riteneva che nella specie l'uso dei caratteri in questione trovava giustificazione nelle condizioni di salute del testatore;
la autenticità del testamento risultava, poi, dalla deposizione del notaio Giovanni Nicolodi, il quale, recatosi a casa di JO IC per redigere il testamento pubblico dello stesso, non aveva potuto farlo per mancanza di testimoni, ma aveva comunque assistito alla compilazione del testamento olografo, che, alla morte del testatore, aveva pubblicato.
Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione, con due motivi, ME ER, IA ER, IX ID. Resiste con controricorso GO IC.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di appello di Trento avrebbe basato la propria conclusione in ordine alla autenticità del testamento sulla sola testimonianza del notaio Giovanni Nicolodi, la cui inattendibilità risultava, oltre che dal fatto documentalmente provato, che non è vero che avesse pubblicato il testamento olografo redatto da JO IC, anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che viene esibita in questa sede.
I ricorrenti si dolgono anche della mancata rinnovazione della C.T.U. alla luce della scrittura di comparazione esibita nel giudizio di secondo grado.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Premesso che nel giudizio di cassazione non possono essere esibiti documenti diretti a provare la inattendibilità dei testimoni, va rilevato che i ricorrenti, in definitiva, censurano inammissibilmente la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
Con il secondo motivo i ricorrenti, oltre a ribadire la inattendibilità della deposizione del notaio Giovanni Nicolodi, deducono che la Corte di appello di Trento, ammettendo (ed utilizzando) la prova testimoniale ai fini della riferibilità a JO IC del documento che secondo FF IC costituiva il testamento dello stesso, avrebbe violato l'art. 2725 cod. civ., che esclude la prova per testi degli atti per i qualì è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
La doglianza è infondata.
L'art. 2725 cod. civ., infatti, esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilità ad un determinato soggetto di un documento esistente e di cui lo stessi risulti l'autore.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione delle particolarità della controversia ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002