Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' I IN NOME D0 3 7 48 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ÷ Composta dagli Ill.mi- Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 12621/ - Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 8538 www Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. J - Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente + S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: I W... FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI -| -- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale --- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | --- 221 in ROMA VIA DI RIPETTA presso lo studio -I- GERARDO VESCI, che lo I dell'avvocato rappresenta e - - difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro + domiciliato in ROMA presso LA CORRAO GAETANO I CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO DI STEFANO, 2002 !4989 giusta delega in atti;
-I
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/00 della Corte d'Appello di - CATANIA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 71/00; -- T | udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- -- -- | udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
— udito l'Avvocato VESCI;
--- - 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito -- ― - - - Generale Dott. che ha concluso per CC UZ י רן -- - l'accoglimento del ricorso. !.. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe specificata, ha rigettato l'appeilo proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana) avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato , per otterere la condanna della stessa società alla corresponsione di differenze fra quanto ritenuto spettante a titolo di indennità di buonuscita, previo computo in essa di Una maggior quota dell'indennità integrativa speciale, e queulo, per il medesimo titolo, effettivamente percepito. I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto che, avendo la legge 11. 87 del 1994 disposto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60%, ne risulta precluso l'assoggettamento di tale quota alla riduzione prevista dell'art. 4 della legge n. 829 del 1973, che fissa la base contributiva deila prima delle det e indennità nell'80% degli emolumenti compresi rella base di computo, poiché, in caso contrario, la misura suddetta verrebbe ad essere illegittimamente ridotta 1 408. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società, sulla base di un solo motivo, cui resiste l'intimato con controricorso, Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione La società ricorrente, denunciando violazione degli art. 1 Ё 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, degli art. 3 e 38 del d.P.E. 29 dicembre 1973. a. 1032, nonché dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, sostiene che la prevista computabilità parziale dell'indennità integrativa speciale, 1 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclude che la quota compulabile venga utilizzata nella soia misura dell'80%, al pari di ogni altro emolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ultima indennità. Nella memoria illustrativa la società ricorrente si riferisce al resi alla ulteriore questione, sollevata nelle fasi di Merito, delia computabi ità, nell'indennità di buonuscita, del c.d. premio di esercizio, MA tale questione ecula dal thema decidendum del presente giudizio di legittimità che, così come delimitato dal ricorso, resta circoscrillo al motivo di censura sopra sintetizzato. Tale motivo è fondato. L'art. ] della legge 29 gennaio 1994 n. 07 è stato emanato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa deila illegittimità costituzionale delie disposizioni concernent.i il trattamento di fine rapportc, Comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, gli art. 11 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. La norma stabilisce che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi @ pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 11. 324 2 successive modificazioni, vione computėla, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella hese di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di 7. fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 m. 70 e successive modificazioni, пе1 1а misura di una quota pari al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni stili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; bl per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari ai 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alia data d: cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questione, oggetto del presenta giudizio, della interpretazione della Norma ora riportate stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte in altra controversia, relativa ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane, ė in Lale occasione la Corte, сол sentenza 12 ottobre 2000 г. 13624, ha affermato il principio di diritto, secondo cui 1 a suddetta disposizione "Hello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cenie, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il prima dei det-i emolumenti è da comprendere nel coacervo di que li destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, nor anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ullina avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte 12 componenti della base di computc, e quindi anche alla suddetta percentuale de l'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. П1. 1002 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Tale principic è stato confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 . 14926, 24 maggio 2001 л. 7090, 17 maggio 2002 n. 7220, 22 giugno 2002 n. 9134, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ė deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che io sostengono. Deve essere sottolineato, in particolare, con riferimento al dato testuale, così come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire l'indennità integrative speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita che, per quanto concerne i ferrovieri, secondo la disciplina dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante del prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimc dell'ottanta per cento del totale deil' ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile ė del compenso ex combattenti" - ser.za fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità Antegrativa speciale, per la quota fissata dal legislatore, rispetto a quella concernente cutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta pe cento. Dna volta posta 1'indennità integrativa speciale, ре la quota specificata (sessanta per cento), sulio stesso piano delle altre voci 4 retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, cosi come previsto dal legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. della legge n. 87 dei 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscitā e di analoghi trattamenti di Fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerat: utili" deve essere inteso come sottoposizione della тосе aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Ke deriva, in conclusione, che il ricorso та accolto ē la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, al sensi dell'art.384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore, intesa ad ottenere a corresponsione di differenze dell'indennità di buonuarita imputabili al computo di ura maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese de intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la comanda proposta dal lavoratore intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buoruscita imputabili al 5 14 computo di upa maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Store placu Il Consigliere estensore Il Presidente o Мисиcu z Vera Moe lle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria jogai. 13 MAR 2013 IL CARTELU k