Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/05/2025, n. 10329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10329 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10329/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2025, proposto da
NG ME e Le GL S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Aldo Maccaroni ed Edoardo Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Aldo Maccaroni in Roma, via Salaria 53;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Grifone Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Kipling Tennis Team Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025 e numero protocollo CP/10263/2025 del 29/01/2025, inviata il 13 febbraio 2025, con cui Roma Capitale ha differito: “ per la durata prorogabile di mesi 3 (tre) a far data dal presente provvedimento ”, l’accesso agli atti amministrativi richiesto dal rappresentante del Signor ME NG con istanza del 21/11/2024, acquisita dalla Direzione Tecnica del Municipio con prot. CP/133500 Rep. 15589, in quanto avente: “ ad oggetto atti coperti da segreto istruttorio stante l’instaurazione di un procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie ”;
- della determinazione dirigenziale numero repertorio VP/162/2025 del 04/02/2025 e numero protocollo VP/8908/2025 del 04/02/2025, con cui Roma Capitale ha differito “ fino al 06.08.2025 ” la seconda istanza di accesso agli atti – presentata dal ricorrente A. NG il 30 dicembre 2024 e accettata con prot. VP/542 del 07/01/2025 Repertorio n. 75 – sul presupposto che, concernendo essa: “ la disciplina urbanistica/edilizia, l’attività istruttoria di natura ispettiva e di verifica è tuttora in corso e pertanto non può essere consentito l’accesso agli atti fino al momento in cui il procedimento non sia definito, con eventuale accertamento di violazioni di natura penale e/o provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria o con l’archiviazione ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa, ove occorra e in parte qua , la Deliberazione n. 6 del 12 febbraio 2019 con cui l’Assemblea Capitolina ha adottato il nuovo “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni” di Roma Capitale, entrato in vigore a far data dal 4 marzo 2019;
nonché per la declaratoria
del diritto/interesse ad accedere agli atti ed ai documenti richiesti e per la consequenziale condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa ostensione ovvero, in subordine, al riesame delle predette istanze di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale (nel quale è stato dato atto di aver comunicato ai medesimi difensori l’esistenza di una probabile causa di improcedibilità in parte qua del ricorso, nella parte avente a oggetto l’impugnativa della d.d. numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025):
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti ricorrenti riferiscono che: “ La società Le GL S.r.l. è proprietaria dell’immobile in cui ha sede, sito in Via dei Cantelmo n. 111-A, dove peraltro abita e ha residenza il sig. ME NG, legale rappresentante della società stessa. Più precisamente, tale immobile è sito all’incrocio tra Via dei Cantelmo e Via Sara Levi Nathan e, sul lato di quest’ultima strada, confina con l’immobile ove ha sede il circolo sportivo Kipling. Pochi mesi orsono hanno avuto luogo ingenti lavori edilizi di costruzione e ristrutturazione all’interno del circolo sportivo Kipling ”, che hanno portato all’installazione nel medesimo Circolo di un pallone aerostatico di rilevanti dimensioni collocato: “ a ridosso del muro che confina con Via Sara Levi Nathan, a circa 8/10 metri di distanza dal muro di cinta dell’immobile di proprietà della società Le GL, che ostacola del tutto la vista panoramica da quel lato dell’immobile e che, di conseguenza, toglie respiro allo stesso, limitandone fortemente la fruibilità e causandone una rilevante diminuzione di valore. ” Inoltre, affermano le ricorrenti: “ a seguito della realizzazione, all’interno del circolo sportivo, di tale nuova struttura e di altre simili che deturpano l’ambiente circostante, si è verificato un notevole afflusso di nuova clientela ”, che non trovando parcheggio all’interno del predetto circolo, affolla: “ con le proprie autovetture le strade di Via dei Cantelmo e di Via Sara Levi Nathan (allo stato, non dotate di segnaletica volta a regolare la sosta), rendendone molto difficile, se non impossibile, l’agibilità e la viabilità, spesso addirittura impedendo al sig. NG di accedere alla sua abitazione sia per mezzo del cancello d’ingresso pedonale sia per mezzo del cancello d’ingresso dedicato all’autovettura. ”
1.1 A fronte della situazione sopradescritta Le GL S.r.l., con una prima istanza di accesso agli atti del 21/11/2024, hanno chiesto a Roma Capitale l’ostensione di tutti gli atti inerenti i lavori in esecuzione presso il Circolo sportivo Kipling di via dei Cantelmo, 129 (accesso cantiere su via Sara Levi Nathan). Motivo della richiesta: “ quale confinante per motivi di lavori impattanti ”.
1.2 Questa istanza non è stata tempestivamente riscontrata: lo sarà solo a distanza di tempo, con la d. d. numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025, numero protocollo CP/10263/2025 del 29/01/2025, inviata il 13 febbraio 2025 (giusta esibita nota di trasmissione CP/16827), dopo che il Signor NG, per il tramite del proprio legale, ha presentato, il 12 dicembre 2024, un esposto alla Polizia Locale di Roma Capitale - Gruppo XI Marconi e, successivamente il 30 dicembre 2024, ulteriore istanza di accesso agli atti.
1.3 Con il predetto esposto, in particolare, il legale del Signor NG ha lamentato che: “ In data 4 dicembre 2024 il mio assistito notava dinanzi alla sua proprietà, sita in Via Sara Levi Nathan, n. 111 una struttura a forma di pallone di gigantesche proporzioni (di circa dieci metri) che il Centro sportivo Kipling aveva eretto al suo interno, a pochissimi metri dal muro confinante del sig. NG, con lo scopo di coprire una piscina, presente dentro il predetto centro. Tale pallone bianco di gigantesche proporzioni oltre che deturpare l’ambiente circostante ha iniziato fin dal momento della sua presenza a far aumentare il traffico nella zona circostante e in particolare nella Via Sara Levi Nathan dove è presente l’ingresso e il cancello della proprietà del sig. NG. Ciò ha causato e sta continuamente causando difficoltà di passaggio di qualunque autovettura nella predetta via Levi Nathan e nell’adiacente Via dei Cantelmo 111/A e in particolare al mio cliente sta causando l’impedimento del passaggio e dell’accesso al proprio cancello con l’autovettura, nonché spesso sta impedendogli l’accesso pedonale nel cancello più piccolo, ciò perché le autovetture dei clienti del centro sportivo sopra menzionato, parcheggiano le proprie automobili in modo indiscriminato nella Via Levi Nathan e in via dei Cantelmo, anche accanto al muto di cinta e agli ingressi della proprietà del sig. NG. ” Il predetto legale, quindi, ha concluso il proprio esposto chiedendo l’intervento di una pattuglia della PLRC: “ che possa accertare le eventuali violazioni ed intervenire di conseguenza con le opportune azioni, accertando se la struttura a forma di pallone eretta dinanzi alla proprietà del sig. NG dispone delle autorizzazioni necessarie e se è conforme alla normativa in vigore. Si chiede poi, urgentemente, il rispristino della viabilità e dei parcheggi nella zona interessata. ”
1.4 Essendo rimasto il predetto esposto privo di riscontro, il Signor NG ha presentato, il 30 dicembre 2024, istanza di accesso agli atti (indirizzata alla Polizia Locale Roma Capitale - Gruppo XI Marconi), testualmente: “ Per conoscere l’esito dell’accertamento operato dal Vostro Corpo di Polizia Locale a seguito dell’esposto da parte del sottoscritto, volto ad appurare se la struttura a forma di pallone aerostatico eretta all’interno del centro sportivo Kipling, dinanzi alla proprietà del mio cliente, e le altre strutture simili all’interno del medesimo centro, dispongono delle autorizzazioni necessarie e se sono conformi alla normativa in vigore, nonché per conoscere l’esito dell’altro accertamento da voi disposto in data 19 dicembre 2024 o in altra data riguardo alla viabilità e ai parcheggi nella zona interessata, sita in Via Sara Levi Nathan, n. 111. ”
1.5 Conseguentemente, la resistente A.C., con la gravata determinazione dirigenziale numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025 e numero protocollo CP/10263/2025 del 29/01/2025, ha disposto: “ il differimento dell’accesso agli atti ” richiesto dal rappresentante del Signor ME NG con la prefata istanza del 21/11/2024, acquisita dalla Direzione Tecnica del Municipio con prot. CP/133500 Rep. 15589 (cioè, come detto, la prima istanza di accesso agli atti presentata dal Signor NG), “ per la durata prorogabile di mesi 3 (tre) a far data dal presente provvedimento. ”, sul presupposto che: “ questa amministrazione in data 08/01/2025 prot. CP/1509 ha acquisito una segnalazione/esposto dal medesimo richiedente dell’accesso agli atti. A seguito di segnalazione sono stati avviati da questo Ente gli opportuni approfondimenti istruttori della documentazione agli atti di questa amministrazione; Sono stati redatti a seguito di sopralluogo i relativi atti di Disciplina edilizia; Pertanto, la richiesta presentata ha ad oggetto atti coperti da segreto istruttorio stante l’instaurazione di un procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie. Durante l’attività istruttoria, chiunque vi abbia interesse può ottenere (dai competenti organi giurisdizionali), il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti; Ritenuto, pertanto, stante il portato degli artt. 12 e 14 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n.° 6 del 12/02/2019, che debba essere differito, nella fattispecie, l’accesso agli atti richiesti; ”.
1.6 La seconda istanza di accesso agli atti – presentata dal legale del Signor NG il 30 dicembre 2024 e accettata con prot. VP/542 del 07/01/2025 Repertorio n. 75 – è stata riscontrata da Roma Capitale con la impugnata determinazione dirigenziale numero repertorio VP/162/2025 del 04/02/2025 e numero protocollo VP/8908/2025 del 04/02/2025, con la quale, considerato che la medesima richiesta concerneva: “ la disciplina urbanistica/edilizia, l’attività istruttoria di natura ispettiva e di verifica è tuttora in corso e pertanto non può essere consentito l’accesso agli atti fino al momento in cui il procedimento non sia definito, con eventuale accertamento di violazioni di natura penale e/o provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria o con l’archiviazione; per le motivazioni sopra esposte e stante il portato dell’artt. 12 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n.° 6 del 12 febbraio 2019 e del relativo allegato B comma 1, l’accesso agli atti richiesto debba, al momento, essere differito ”, ha disposto: “ il differimento dell’accesso agli atti richiesti [..] da intendersi fino al 06.08.2025, dopo tale data sarà onere del richiedente presentare nuova istanza di accesso, al fine di valutare l’attualità dell’interesse ”.
2. Avverso le predette determinazioni dirigenziali di differimento sono insorti gli odierni ricorrenti, con atto di gravame notificato alle controparti il 6 marzo 2025 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, in ossequio agli artt. 87 e 116 c.p.a., rassegnando un unico, articolato, motivo di gravame, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. 184/2006.
Violazione e falsa applicazione della Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 6 del 12.2.2019.
Violazione del principio di proporzionalità.
Violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a.
Eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione. ”
2.1 Con tale mezzo di gravame, le parti ricorrenti affermano, in primo luogo, che: “ mentre la legittimazione all’accesso discende dalla proprietà (e dall’effettiva residenza e dimora del sig. NG) dell’immobile confinante con quello cui si riferiscono le pratiche edilizie oggetto dell’istanza di accesso del 21.11.2024 (e, di conseguenza, dell’istanza del 30.12.2024, che ha ad oggetto i riscontri dell’Amministrazione su quelle stesse pratiche), l’interesse è correlato sia alla limitazione della fruibilità dell’immobile in ragione delle opere realizzate (l’enorme pallone aerostatico che toglie respiro alla zona e pregiudica l’affaccio e la visuale dal lato della Via Sara Levi Nathan, oltre che deturpare l’ambiente circostante) sia alle continue attività antropiche di ogni genere (quali anche l’aumento indiscriminato del traffico, del transito e della sosta causati dalla nuova clientela del circolo sportivo), che per la società ricorrente e per il sig. NG finiscono per ledere il pieno e pacifico godimento della loro proprietà/abitazione e che rendono necessario valutare le più opportune azioni, anche sul piano giurisdizionale, volte a porre fine alle turbative. ”
2.2 Nel merito, poi, dei differimenti disposti da Roma Capitale in relazione alle istanze di accesso presentate, le parti ricorrenti affermano che: “ a dispetto di quanto apoditticamente affermato dall’Amministrazione resistente, ” il differimento: “ non può discendere in modo automatico dall’esistenza di un procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie. ”.
Nella specie, peraltro, avendo Roma Capitale invocato a sostegno dei gravati differimenti, rispettivamente: “ il portato degli artt. 12 e 14 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n.° 6 del 12/02/2019 ” (d.d. n. prot. CP/10263/2025 del 29/01/2025) e: “il portato dell’art. 12 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n.° 6 del 12 febbraio 2019 e del relativo allegato B comma 1 ” (d.d. n. repertorio VP/162/2025 del 4/02/2025 e numero protocollo VP/8908/2025 del 4/02/2025), le ricorrenti hanno richiamato un precedente di questa Sezione, sulla scorta del quale hanno osservato: “ che entrambe le Determinazioni impugnate sono illegittime per aver disposto il differimento senza fornire una adeguata e concreta motivazione circa le ragioni per le quali gli atti e i documenti richiesti dovessero ritenersi temporaneamente sottratti all’accesso, ma solamente un generico richiamo all’esistenza di una “attività istruttoria di natura ispettiva ” nell’una, e di un: “ procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie ” nell’altra. “ Né ” – deducono gli odierni ricorrenti - “ le motivazioni dei provvedimenti impugnati danno conto di aver operato un bilanciamento tra il diritto di accesso e il connesso diritto di difesa dei ricorrenti e l’eventuale contrapposta categoria di interessi che l’Amministrazione intendeva tutelare. ”
2.3 Infine, le parti ricorrenti osservano che, almeno relativamente alla d.d. n. prot. CP/10263/2025 del 29/01/2025, il riferimento in essa contenuto alla sussistenza di: “ un procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie ” per giustificare il disposto differimento è totalmente inconferente, posto che la prima istanza di accesso è stata presentata (in data 21/11/2024, quindi) prima dell’esposto (del 12/12/2024): “ e in relazione a documenti già formati e in possesso dell’Amministrazione e per i quali, dunque, non sarebbe possibile invocare neanche astrattamente esigenze di tutela del procedimento istruttorio in corso né, tanto più, all’esito di un bilanciamento operato con riferimento all’esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dei ricorrenti ”.
3. Il 14 aprile 2025 Roma Capitale si è costituita in giudizio con una memoria difensiva con cui ha eccepito, nell’ordine: a) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento, in parte qua , del “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, sul presupposto che: “ Tale censura, infatti, non può essere proposta né decisa nella camera di consiglio fissata nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a .”; b) l’irricevibilità del ricorso per tardività nella parte in cui si chiede l’annullamento della predetta Deliberazione, in quanto alla data del 6/3/2025, quando il ricorso è stato notificato, il termine per impugnare la predetta Deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 22/2/2019, era già scaduto; c) infine, l’inammissibilità per difetto di interesse – infondatezza del ricorso, in quanto: “ Al momento della adozione dei provvedimenti impugnati, come enunciato nei medesimi, l’attività istruttoria di natura ispettiva e di verifica per l’accertamento di eventuali violazioni edilizie, era in corso. Legittimamente, pertanto, in ossequio alla normativa vigente, Roma Capitale ha disposto il differimento del richiesto accesso che non inficia il diritto di tutela giurisdizionale invocato dalla parte ricorrente, non essendo ancora completati gli accertamenti necessari a verificare la realizzazione di opere illegittime ”.
4. Il 5 maggio 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una memoria di replica con cui hanno contestato tutto quanto ex adverso eccepito, precisando che: “ nell’ambito del presente giudizio, l’annullamento delle disposizioni regolamentari è stato invocato solamente per il caso in cui risulti impossibile fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse. Tuttavia, siffatta operazione interpretativa è stata già egregiamente compiuta da Codesto Ecc.mo TAR in diversi precedenti, tra i quali figura la sentenza pronunciata da questa stessa sezione e citata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia, nello specifico, TAR Lazio, Roma, sez. II Bis, 26.6.2023, n. 10723, il cui orientamento è stato recepito tout court dalla recentissima pronuncia (ancora, stessa sezione) TAR Lazio, Roma, sez. II Bis, 25.3.2025, n. 6052. ” I ricorrenti hanno, quindi, ribadito che: “ il provvedimento di differimento necessita di una specifica ed apposita motivazione in concreto, radicalmente assente nel caso di specie. ” Infine, essi, insieme con la predetta memoria e al dichiarato: “ fine di dimostrare che i ricorrenti stanno diligentemente provvedendo a coltivare i propri interessi anche nel corso del presente giudizio ”, hanno depositato: “ il sollecito del 2.5.2025 relativo all’ostensione degli atti e dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 21.11.2024, in relazione ai quali, in data 29.4.2025, è scaduto il termine di differimento (prorogabile) disposto con D.D. prot. 10263 del 29.1.2025 “per la durata prorogabile di mesi 3 (tre) a far data del presente provvedimento ”.
5. Alla Camera di Consiglio del 21 maggio 2025, all’esito della discussione orale, il ricorso è stato introitato per la decisione.
6. In limine litis , devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità in parte qua del ricorso, cioè nella parte avente a oggetto il nuovo “ Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni ” di Roma Capitale, sollevate dalla resistente amministrazione comunale.
6.1 Osserva, infatti, il Collegio che le parti ricorrenti, in realtà, non articolano alcuna censura avverso il predetto Regolamento, asserendo, al contrario, che le gravate determinazioni dirigenziali si pongono in contrasto con le pertinenti disposizioni regolamentari (in particolare, con l’art. 12, comma 2, a tenore del quale: “ Il differimento, che deve sempre essere adeguatamente motivato anche in ordine ai tempi, [..] ” e con l’art. 14, comma 2), anche alla luce della lettura “costituzionalmente orientata” che di esse ha dato di recente questa Sezione nei precedenti espressamente richiamati dagli stessi ricorrenti. Si tratta, dunque, di impugnativa meramente formale, comunque tempestiva posto che la lesione dell’interesse pretensivo delle parti istanti si è concretizzato esclusivamente con l’adozione dalle gravate determinazioni dirigenziali le quali, facendo applicazione degli artt. 12, comma 3, in combinato disposto con l’allegato B, comma 1, e 14, comma 1, del predetto Regolamento, hanno disposto il differimento delle pretese ostensive di cui è causa.
7. Tanto premesso in rito, il ricorso è divenuto in parte qua improcedibile mentre nella restante parte è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
8. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla domanda di annullamento della d. d. numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025 e numero protocollo CP/10263/2025 del 29/01/2025, posto che “ il differimento dell’accesso agli atti richiesti ” con essa disposto per la durata di mesi tre (a far tempo dalla data dal medesimo provvedimento) ha cessato di produrre effetti il 29 aprile 2025, e la circostanza per la quale (nelle more del giudizio) è sopravvenuta la scadenza del termine di efficacia del predetto differimento deve annoverarsi tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame.
9. Per la restante parte il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
10. Nulla quaestio quanto alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale delle parti ricorrenti (peraltro, neppure contestato dalla resistente A.C.) ad avere accesso alla documentazione richiesta in forza del criterio della vicinitas , essendo esse, rispettivamente, proprietarie (Le GL S.r.l.) e residente (ME NG) nell’immobile adiacente a quello gestito dai controinteressati.
11. Premessa così la sussistenza, in capo alle parti ricorrente, dell’interesse a conoscere gli atti di cui alla seconda istanza di accesso (presentata dal ricorrente A. NG il 30 dicembre 2024 e accettata con prot. VP/542 del 07/01/2025 Repertorio n. 75), rimane da verificare se la circostanza che gli atti in questione ineriscono ad un procedimento di disciplina edilizia tuttora in corso possa legittimamente condurre a differire l’accesso ai documenti richiesti.
12 In proposito, Roma Capitale eccepisce che il differimento dell’accesso sino alla definizione dell’attività istruttoria di natura ispettiva e di verifica sarebbe dovuto in base all’art. 12, comma 3, del prefato “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni”, e al relativo allegato B, comma 1.
12.1 L’eccezione non merita accoglimento.
12.2 Osserva il Collegio che l’articolo 12 del “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni” di Roma Capitale prevede tre ipotesi in cui l’accesso può essere differito:
1. in tutti casi in cui sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese (comma 1);
2. in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa (comma 2);
3. per le categorie degli atti, soggette a periodica verifica e ad aggiornamento, indicati nell’elenco allegato B), nei limiti e nei tempi dallo stesso indicati.
L’allegato B, rubricato “Tipologie di atti per i quali l’accesso documentale è differito”, prevede, a sua volta, al comma 1, due ipotesi di differimento dell’accesso:
- denunce, esposti e segnalazioni a seguito delle quali l’amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo (nel qual caso l’accesso è differito sino a quanto il procedimento non venga definito con un provvedimento sanzionatorio o con l’archiviazione);
- denunce, esposti o segnalazioni propulsive ad un procedimento che costituisca oggetto di informativa all’autorità giudiziaria e gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, sino alle determinazioni dell’autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
12.3 Così stando le cose, pare al Collegio di dover dare continuità al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 10723 del 26/6/2023.
12.4 In quella occasione, questo Giudice ha osservato che: “ La giurisprudenza prevalente è quindi orientata a ritenere che le informative dell'ufficio o gli atti ispettivi e perfino le denunce pervenute all'Amministrazione non possono essere sottratte al diritto di accesso, salvo il differimento, il quale (oltre ai casi in cui è normativamente disciplinato, come in materia di procedure di gara, cfr. T.A.R., Roma , sez. II , 18/11/2022 , n. 15347), dipende da una concreta valutazione caso per caso delle ragioni di tutela di terzi o dell'istruttoria che va, quindi, adeguatamente motivata […].
Deve darsi atto che l'art. 12 del Regolamento per l'accesso di Roma Capitale, di cui alla DAC n. 6 del 12 febbraio 2019 contiene indicazioni non univoche ai fini della qualificazione del differimento dell'accesso agli atti. La disposizione, invero, recita "Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso in tutti casi in cui sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. Il differimento ha la durata massima di un anno ma può essere prolungato, con specifici provvedimenti, fino a quando permangono le esigenze di temporanea salvaguardia delle tutele medesime. 2. Il differimento, che deve sempre essere adeguatamente motivato anche in ordine ai tempi, è altresì apponibile in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto con il quale è disposto il differimento dell'accesso ne indica la durata che non può eccedere il termine di un anno. In tal caso, il differimento può essere reiterato una sola volta. 3. Il differimento è altresì disposto per le categorie degli atti soggette a periodica verifica e ad aggiornamento indicati nell'elenco allegato B), nei limiti e nei tempi dallo stesso indicati".
Nel caso dell'odierno giudizio, il differimento è stato disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 12, essendo gli atti richiesti rientranti nell'ambito dell'allegato B) alla voce "1": "Quando fanno parte del procedimento, denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l'Amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l'archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominate, sia oggetto di informativa all'autorità giudiziaria, devono essere sottratti all'accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell'autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati".
Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di parte ricorrente nella parte in cui è volta a sostenere una interpretazione costituzionalmente orientata (alla tutela del diritto di difesa della parte interessata) delle norme regolamentari, che non comporta quindi la necessità di annullare, in parte qua, la disposizione di cui si discute.
Invero, quand'essa fosse da interpretarsi nel senso prospettato dall'Amministrazione, ossia nel senso che introduce un automatismo che rende obbligato il differimento nei casi di cui si discute, potrebbe porsi effettivamente un problema di legittimità del Regolamento in quanto gli atti di natura istruttoria o ispettiva, nella materia edilizia, sono "ordinariamente" parti integranti ed essenziali dei procedimenti di vigilanza e controllo e sono altrettanto fisiologicamente oggetto di informativa di reato all'A.G., essendo il contrasto all'abusivismo oggetto di una concorrente tutela (sia di natura amministrativa, che penale). Ne deriverebbe che in tutti i casi di controllo edilizio, la informativa all'A.G. comporterebbe sempre la impossibilità di proporre azione a tutela di fronte al giudice amministrativo, poiché quest'ultima è soggetta a termini di decadenza di per sé incompatibili con un differimento automatico (salvo proporre ricorsi "al buio" con riserva di motivi aggiunti ed evidente aggravio del diritto di difesa o ipotizzare una sistematica sospensione della "piena conoscenza" delle ragioni dell'atto da impugnare, con conseguente altrettanto automatica sospensione dei termini per proporre ricorso ed, anche in questo caso, con evidente aggravamento della tutela giurisdizionale).
Tuttavia, ad una più approfondita esegesi (condotta tenendo conto delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale), si osserva l'art. 12 del Regolamento di Roma Capitale DAC nr. 6/2019 fonda un "potere" del Responsabile (non un obbligo) certamente ai primi due commi (che è reso palese dal termine "può"; e posto che detti commi disciplinano una apposita delibazione degli interessi in conflitto ed una conseguente motivazione); mentre sembrerebbe (per l'uso dell'indicativo che ordinariamente esprime un obbligo) necessitato il differimento dell'accesso in forza del comma 3 della disposizione e della formulazione del punto 1 dell'allegato.
Deve invece ritenersi, dato il contesto di tutela che si è dapprima indicato, che anche il comma 3 dell'art. 12 del Regolamento dell'accesso di Roma Capitale, obblighi il Responsabile del procedimento ad una motivazione da rendersi caso per caso circa l'"an" del differimento, che dipende dalla concreta sussistenza dei presupposti meglio articolati nel punto 1 dell'allegato B.
Quanto a questi ultimi, la disposizione contempla due casi.
Il primo, è costituito dall'ipotesi in cui l'accesso sia esercitato prima dell'adozione di un provvedimento conclusivo (ed, in questo caso, va valutato l'interesse alla conoscenza, ai fini della partecipazione e del giusto procedimento); il secondo è costituito dall'ipotesi - che si è visto essere già stata approfondita dalla giurisprudenza - in cui gli atti richiesti nell'accesso siano oggetto di informativa all'AG ed in tali casi il differimento è legittimo solo se sussista un formale segreto istruttorio (nei limiti che la giurisprudenza ha individuato, come prima rammentato) oppure effettive esigenze di efficacia o efficienza dell'azione amministrativa (che vanno accertate caso per caso).
Appare evidente che in entrambe le ipotesi contemplate dal nr. 1 dell'allegato B in esame, il differimento "automatico" dell'accesso non può ritenersi giustificato dal Regolamento, richiedendosi una specifica ed apposita motivazione in concreto (con ogni conseguenza in ordine ai presupposti di tutela della parte interessata in sede giurisdizionale amministrativa).
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso con obbligo per l'Amministrazione procedente di riesaminare la domanda di accesso della parte ricorrente, determinandosi secondo i criteri sin qui indicati con atto espresso entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, della quale parte ricorrente è onerata e che curerà presso la sede reale dell'Ufficio procedente, oltre che presso l'Avvocatura Capitolina ”.
12.4 È dirimente, inoltre, osservare che l’art. 14, rubricato “Modalità dell’esclusione e del differimento”, del predetto Regolamento, dispone, al comma 2, con riguardo specifico all’istituto del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi, che: “ L’atto che dispone l’esclusione e il differimento reca sempre la motivazione con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di interessi ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta ”. Ne deriva, dunque, che l’Amministrazione resistente non può sottrarsi all’obbligo su di essa gravante di motivare, in concreto, le ragioni per le quali ritenga di dovere differire l’accesso agli atti, limitandosi a invocare il combinato disposto dell’art. 12, comma 2, e dell’Allegato B, comma 1, del più volte menzionato Regolamento, dovendo, al contrario, rendere note, di volta in volta, le ragioni per le quali, avuto riguardo alla situazione di fatto e alla natura degli interessi coinvolti, non sia opportuno accordare immediatamente l’ostensione della documentazione richiesta.
13. In conclusione, dunque, una volta ammessa la sussistenza dell’interesse a conoscere i documenti di cui alla seconda istanza di accesso agli atti, presentata dal ricorrente A. NG il 30 dicembre 2024 e accettata con prot. VP/542 del 07/01/2025 Repertorio n. 75, non pare al Collegio che sussistano ragioni per differenziarsi dal precedente di cui alla sentenza n. 10723/2023 di questa Sezione (ribadito dalla sentenza n. 6052/2025) e, di conseguenza, il presente gravame va accolto, per l’effetto ordinandosi a Roma Capitale di rideterminarsi sulla predetta istanza secondo i criteri sopra indicati, e di fare ciò entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione, del cui adempimento sono onerate le parti ricorrenti che provvederanno a curare la notificazione sia presso la sede reale dell’amministrazione resistente sia presso il difensore costituito.
14. La peculiarità della fattispecie suggerisce, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse relativamente alla domanda di annullamento della d. d. numero repertorio CP/186/2025 del 29/01/2025 e numero protocollo CP/10263/2025 del 29/01/2025; lo accoglie per la restante parte e, per l’effetto:
- annulla la d. d. numero repertorio VP/162/2025 del 04/02/2025 e numero protocollo VP/8908/2025 del 04/02/2025 impugnata;
- ordina a Roma Capitale di rideterminarsi, nei sensi di cui in motivazione, con un provvedimento espresso, da adottarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente decisione, sull’istanza d’accesso accettata con prot. VP/542 del 07/01/2025 Repertorio n. 75;
- onera le parti ricorrenti della notifica della presente decisione tanto alla sede reale dell’amministrazione resistente quanto al difensore costituito;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO