Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/01/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 11251 del 2024, proposto da
Espargo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Elena Provenzani, presso il cui studio in Roma, via R. Fauro, 43, ha eletto domicilio e con domicilio digitale come da pec da registri di giusitzia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Federica Forcellini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato nei confronti dell’istanza presentata dalla parte ricorrente il 17.6.2024 e del successivo sollecito del 2.8.2024 volti a ottenere il rilascio, “ora per allora”, di un atto di estensione al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima a sé intestata (c.d.m. n. 901/2009 e successiva proroga n. 816/2009), quale atto conclusivo del procedimento di rinnovo attivato ex art. 36 cod. nav. e art. 18 reg. esec. cod. nav.,
- dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nonché del diritto al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 25.10.2024 (dep. il 31.10) la società in epigrafe, nel premettere:
-- di essere titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Fiumicino (n. 901/2009 e successiva proroga n. 816/2009, chiosco bar “Espargo” in località Maccarese) e di aver presentato, nell’ambito del procedimento avviato dall’amministrazione con determinazione del 31.12.2020, un’istanza di estensione della durata del proprio titolo sino al 31.12.2033, istanza pubblicata l’11.2.2022 nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente;
-- di aver prospettato al Comune, in riscontro alla richiesta (del 7.6.2024) di presentare una polizza fideiussoria per il 2024, la difficoltà di aderire a tale indicazione (stante la perdurante pendenza del procedimento di estensione) e di avere al contempo domandato il rilascio di un titolo “ora per allora” a definizione del ridetto iter (nota 17.6.2024);
tanto esposto, ha chiesto l’accertamento: I) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza in questione, deducendo i vizi di: 1) “violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta”; 2) “violazione e/o errata applicazione dell’art. 37 codice della navigazione e art. 18 reg. esecuzione codice della navigazione- violazione e/o errata applicazione dell’art. 3, comma 2, l. 118/22 – violazione del principio tempus regit actum - disparità di trattamento”; II) del “diritto al risarcimento del danno” (v. epigrafe ric.), in ragione della mancata definizione di un “procedimento amministrativo di fatto conclusosi il 2 marzo 2022, alla scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio, stante la mancata presentazione di domande concorrenti” e avuto riguardo alla sopravvenienza costituita dall’art. 3 l. n. 118/2022;
- che l’amministrazione, costituitasi in resistenza, ha prodotto documenti e ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse, asserendo di avere adottato un espresso “atto di riscontro” all’istanza di parte ricorrente;
- che all’odierna camera di consiglio, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione;
Considerato :
- che gli elementi addotti dall’amministrazione consentono di rilevare l’improcedibilità della domanda sul silenzio per sopravvenuto difetto d’interesse;
- che il Comune ha prodotto, infatti, la propria determinazione n. 5778 del 31.10.2024 (avente a oggetto “conclusione procedimento di istanza di estensione temporale fino al 31/12/2033 delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31/12/2020; seguito d.d. n. 6696/2020”), trasmessa alla ricorrente con nota del 6.11.2024 (all. 3 amm.), con cui – illustrata tra l’altro la situazione del procedimento avviato nel 2020, interessante 45 istanze “pubblicate all’albo pretorio” e altre 36 non pubblicate “per problematiche legate alla carenza documentale e ad aspetti edilizi e/o tributari” – ha disposto: i) “di accertare l’inesistenza della D.D. n. 6696 del 31.12.2020 in contrasto con il diritto eurocomunitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE”; ii) “di dichiarare l’improcedibilità delle istanze presentate ai fini dell’estensione delle concessioni demaniali e conclusa la fase di istruttoria senza possibilità di produrre effetti soggettivi in assenza di attuali normative vigenti univoche e non in contrasto con il diritto eurocomunitario” (all. 4 amm.);
- che non sono condivisibili le deduzioni della ricorrente (la quale ha peraltro dichiarato di voler proporre un “ricorso autonomo” avverso tali sopravvenute determinazioni) circa la non riferibilità dei nuovi atti alla propria situazione (a suo dire sia la determinazione dirigenziale sia la nota di trasmissione sarebbero “eccessivamente generiche e prive dei requisiti di chiarezza minimi che consentirebbero di collegarle all’istanza presentata […] in data 17 giugno 2024”, non contenendo “gli elementi minimi necessari, sotto il profilo formale e motivazionale, atti a far comprendere la volontà dell’Amministrazione di dare riscontro a quella specifica istanza”; mem. 8.1.2025), avuto riguardo al tenore degli atti stessi (v. in particolare la nota del 6.11.2024, in cui è riportato, tra l’altro, il numero di protocollo dell’istanza della ricorrente; all. 3 amm. cit.);
- che ai fini dell’esame della pretesa risarcitoria va disposta (in adesione alla richiesta della parte privata; v. mem. 8.1.2025 cit.) la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione in udienza pubblica, con restituzione del fascicolo alla Segreteria per l’ulteriore corso (rimessione sul ruolo di merito);
Ritenuto , infine, di riservare al definitivo la pronuncia sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V^ ter , non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara la domanda sul silenzio improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
- dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario, mandando alla Segreteria per l’ulteriore corso.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO