Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5761 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/07/1965, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BET ENRICO
GIUSEPPE (C.F. ), che lo rappresenta e l difende, come da procura C.F._2
in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. nata nella REPUBBLICA POPOLARE CP_1 C.F._3
CINESE, il 08/10/1982, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
IANNARELLI GRAZIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.12.2024 entrambe le parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva in punto status
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorzio dalla moglie alle condizioni ivi indicate;
Vista la memoria di costituzione depositata nell'interesse della signora CP_1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 01.06.2013 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2956/ 2022 emessa da questo
Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che la causa va poi rimessa sul ruolo come da separata Ordinanza per la definizione delle condizioni del divorzio, tra cui in particolare regime di affidamento dei due figli minori nato il [...] e nata il [...], collocazione Persona_1 Persona_2
abitativa, calendario di frequentazione con il genitore non collocatario nonché su tutti i correlati aspetti economici
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 01.06.2013 dai Signori
e Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n. 98 Parte II anno 2013.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata. Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata Ordinanza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni