Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9295
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

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La clausola penale non deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; infatti, con tale clausola i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento e quindi non introducono limitazioni all'esercizio della tutela processuale della parte bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto (fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 1469 bis cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9295
    Data del deposito : 26 giugno 2002

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