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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 647 / 2024 RG promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avv. Ezio Bonanni appellanti contro
e Controparte_1 Controparte_2
- contumaci - appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Grosseto quale giudice del lavoro, pubblicata il 5 settembre 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 ottobre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Grosseto, con la decisione impugnata, aveva respinto la domanda proposta da Parte_1
, e rispettivamente vedova e figli di , nei Parte_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1 confronti dei e del con la quale era chiesto il riconoscimento, per il Controparte_2 Controparte_1 de cuius, dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 L. 266/2005, con tutti i conseguenti benefici economici e contributivi. aveva prestato il servizio militare dal marzo 1961 all'aprile 1963 presso la Marina Militare, Persona_1 ed in particolare:
pagina 1 di 10 - aveva svolto il CAR nell'Arsenale Militare Marittimo de La Spezia da marzo 1961 a aprile 1961, e da dicembre 1962 ad aprile 1963
- era stato imbarcato con il ruolo di nocchiere prima sulla Nave Vespucci da aprile 1961 a novembre 1961, e poi sulla Nave Fenice da novembre 1961 a dicembre 1962.
Secondo gli appellanti, durante tale servizio militare, egli sarebbe stato continuamente a contatto con fibre d'amianto, e con altre sostanze cancerogene che si sarebbero trovate sia a terra nelle basi della Marina Militare di
La Spezia, che all'interno delle navi Vespucci e Fenice, diffuse in ambienti, attrezzature, strumenti e capi di abbigliamento.
Questa complessiva esposizione dei primi anni '90 avrebbe poi provocato l'infiammazione che, nel 2007, aveva condotto alla diagnosi di mesotelioma pleurico, il quale infine aveva comportato il decesso nel 2008.
Il 24 novembre 2022 la moglie ed i figli avevano proposto la domanda amministrativa per lo status di vittima del dovere per il de cuius, e le conseguenti prestazioni spettanti ai congiunti, oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale, in relazione alle eccezioni sollevate dai convenuti, in via preliminarmente aveva: CP_3
- superato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
- ritenuto il difetto di legittimazione attiva del figlio in quanto non a carico del padre al Controparte_4 momento del decesso
- ritenuto la prescrizione decennale quanto ai benefici previsti per le vittime del dovere di cui all'art. 1 commi 563
e 564 L. 266/2005, superandola invece quanto allo status di vittima, ritenuto come tale imprescrittibile
- superato l'eccezione di nullità del ricorso, pur riconoscendo che: "Indubbiamente si tratta di ricorso di ardua lettura, composta da oltre 60 pagine fitte e scritte a piccoli caratteri, redatto in palese violazione dei canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. compendiati nei principi di sintesi, chiarezza e specificità degli atti processuali, realizzato attraverso una defatigante, ridondante e spesso superflua esposizione di normative, atti anche in lingua non italiana, sentenze, manuali tecnici, riviste e studi tecnici, atti di parte e valutazioni" (pag. 6 sentenza).
Nel merito, quanto allo status di vittima del dovere, aveva respinto la domanda per difetto di allegazione, che rendeva superflua anche la prova orale nonché l'accertamento peritale richiesti, poiché: < La narrazione del ricorrente ipotizza la presenza di amianto in ambiente lavorativo senza individualizzare la propria situazione specifica. Il racconto è talmente generico che esso è ipoteticamente adattabile alla situazione di un qualsiasi militare. Nulla deduce in concreto su quelle che erano gli aspetti concreti delle specifiche mansioni del ricorrente, indicato nel proprio libretto matricolare come nocchiere. Quindi un'esposizione a rischio generico analoga a quella cui è sottoposta la generalità dei cittadini;
nello specifico non è stato neppure dedotto che il ricorrente fosse addetto a mansioni che comportavano lavorazione dell'amianto (taglio frantumazione e simili) tali da rendere specifico il rischio cui egli era sottoposto quale semplice nocchiere e non addetto specificamente a pagina 2 di 10 lavorazioni di manutenzione su pezzi (es. freni e parti meccaniche) contenenti amianto, considerato che il nocchiere di porto si occupa della vigilanza sull'ormeggio e sull'ancoraggio delle navi, sulla conservazione delle opere portuali, sull'imbarco e sbarco dei passeggeri, delle merci e delle zavorre, sulle occupazioni di moli, pontili calate e spiagge, sul servizio di pilotaggio, sulla pesca e sul servizio di sanità marittima. Il ricorso peraltro ricostruisce in maniera aspecifica e ipotetica l'attività. Al contrario la prova del nesso eziologico avrebbe richiesto la precisa descrizione delle mansioni svolte da parte del singolo soggetto che ha riportato la malattia.
Pur non costituendo ulteriore motivo di nullità quello attinente all'indicazione dei mezzi di prova ex art. 414 n. 5 cpc, non può non rilevarsi - a completamento della genericità del ricorso in parte qua – che anche la prova orale nessun ulteriore apprezzabile elemento avrebbe potuto apportare in quanto genericamente formulata e/o relativa
a profili documentali. E comunque nessuno dei testi indicati era chiamato a riferire per scienza diretta in merito allo stato dei luoghi ove il ricorrente ha prestato servizio e, in particolare, circa le specifiche attività che questi ordinariamente svolgeva, circa la loro cadenza e intensità (come avrebbe potuto fare un commilitone o altro teste diretto) >.
, e avevano appellato con un unico, articolato, Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 motivo con il quale, in sintesi, erano rinnovati tutti gli argomenti già svolti in primo grado, senza far tesoro del monito contenuto nella sentenza appellata quanto alle modalità di redazione dello stesso atto di impugnazione.
In sostanza, gli appellanti avevano censurato la decisione di rigetto che avrebbe erroneamente ritenuto:
* generiche le deduzioni in fatto del ricorso introduttivo sull'esposizione ad amianto e ad altre sostanze cancerogene, nonché sull'esistenza dei presupposti in fatto della vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 commi 563 e
564 L. 266/2005; il tribunale avrebbe trascurato la chiara descrizione degli specifici servizi svolti come nocchiere di navi militari, e delle varie situazioni nelle quali in tale ruolo si era trovato in contatto con fibre di Persona_1 amianto ed altre sostanze cancerogene (per di più, il tribunale aveva confuso il complesso dei, pacifici e documentati, compiti del nocchiere di Marina militare svolti da con quelli del tutto diversi, e meno Persona_1 rischiosi, del nocchiere di Marina mercantile, unici invece considerati in sentenza)
* irrilevanti le produzioni documentali e non ammissibili le prove orali, nonostante che fossero tutte puntualmente richiamate e descritte nel ricorso introduttivo
* che il figlio non a carico del padre al momento della morte di questi non fosse destinatario delle prestazioni previste per legge per i superstiti delle vittime del dovere, poiché al contrario per legge anch'egli era legittimato attivo alla domanda
* che i singoli ratei degli assegni periodici previsti per legge per i superstiti delle vittime del dovere fossero soggetti a prescrizione decennale, nonostante la mancanza di puntuale eccezione in tal senso da parte dei CP_3
i quali, in primo grado, si erano limitati ad eccepire la prescrizione dello stesso status di vittima del dovere pagina 3 di 10 * che il mesotelioma pleurico letale per potesse essere stato provocato dal fumo del tabacco Persona_1 piuttosto che dall'esposizione all'amianto e ad altre sostanze cancerogene subìta nel corso del servizio militare, mentre il tribunale avrebbe dovuto eventualmente applicare il consolidato principio dell'equivalenza delle concause di cui all'art. 41 cp.
Inoltre, avevano censurato la mancata ammissione delle prove che erano state dedotte, così violando il loro diritto di difesa, nonché per avere trascurato le presunzioni che la legge collega all'esposizione ad amianto, in presenza di una malattia, come il mesotelioma pleurico, che di tale esposizione è diretta conseguenza.
Il ed il non si erano costituiti, rimanendo Controparte_2 Controparte_1 contumaci.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello va respinto in relazione alla pretesa qualificazione di come vittima del Persona_1 dovere, con il conseguente rigetto nel merito dell'intera domanda della vedova e dei figli.
Tale pronuncia assorbe in sé tutti gli altri profili di censura alla sentenza appellata, relativo al difetto di legittimazione attiva del figlio non a carico del padre al momento della morte, alla prescrizione dei ratei ed al concorso di cause.
In tutti i casi, infatti, secondo la nozione consolidata nella più recente giurisprudenza di legittimità (ben più restrittiva della tutela rispetto a quella qui invocata dalla parte privata), non potrebbe essere ritenuto Persona_1 vittima del dovere e quindi ai congiunti, a carico o meno, non spetterebbe alcuna prestazione per il titolo qui rivendicato.
Nel merito della questione dirimente dell'intero giudizio, manca il preteso fondamento della domanda ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2005 in tema di vittime del dovere, sia quanto all'ipotesi del comma 563 che del comma 564.
Occorrer partire dalla stessa nozione di vittima del dovere, e soggetti equiparati, così come regolata dagli art. 1 L.
266/2005 commi 563 e 564, e 1 comma 1 DPR n. 243/2006.
L'art. 1 L. n. 266/2005 prevede:
** al comma 563 < per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità >
** al comma 564 < sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque pagina 4 di 10 natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative >.
L'art. 1 D.P.R. n. 243/2006 alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, .. a norma dell'art. 1, comma 565, L. 266/2005> precisa le seguenti nozioni:
b) per missioni di qualunque natura quelle che, quali che ne siano gli scopi, siano autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, quelle che implicano l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In sintesi, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere/equiparato non è sufficiente che la malattia che ha provocato il decesso sia avvenuta a causa del servizio, bensì è necessaria la prova di un requisito ulteriore, ossia che il relativo rischio si sia verificato nello svolgimento di una delle funzioni specifiche richieste dal comma 563, oppure durante una missione connotata ai sensi del comma 564.
Ai sensi dell'art. 1 comma 563 cit., in concreto non risulta che, durante il servizio come militare di leva, le attività in occasione delle quali sarebbe stato esposto a sostanze cancerogene, e per le quali avrebbe Parte_5 poi sviluppato la malattia mortale, si possano qualificare come a) contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della pubblica incolumità; f) contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Ai sensi dell'art. 1 comma 564 cit., in concreto le occasioni nelle quali sarebbe entrato in contatto Persona_1 con fibre d'amianto ed altre sostanze cancerogene, trattandosi di ordinarie situazioni di servizio come nocchiere su nave militare, nemmeno si possano qualificare missioni connotate da particolari condizioni ambientali od operative.
In proposito, il Collegio aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
29618/2024, n. 287/2024, n. 8957/2023, n. 12747/2022, n. 10631/2022, n. 823/2021, n. 28696/2020, n.
13367/2020, n. 3510/2020, n. 24592/2018, n. 8322/2018, n. 21969/2017), di portata più restrittiva rispetto all'ambito della tutela, che fondamentalmente distingue la “causa di servizio” dalle “particolari condizioni ambientali / operative” del comma 564, ritenendo che l'insalubrità dell'ambiente per violazione di norme di protezione dei lavoratori rientri nella prima nozione ma non anche nella seconda, e quindi non consenta la qualificazione come vittima del dovere.
Tale soluzione si contrappone al – più ampio - orientamento minoritario, invece posto a base della domanda della parte privata (Cass. n. 823/2021, n. 14018/2020, n. 4238/2019), secondo il quale la stessa insalubrità dell'ambiente pagina 5 di 10 integra, allo stesso tempo, sia la causa di servizio sia le stesse particolari condizioni, e quindi consente la qualificazione come vittima del dovere.
Di conseguenza, nell'ambito degli orientamenti di questa stessa Corte di appello, la presente decisione:
* si pone in linea con le recenti sentenze n. 416/2025 del 19.6.2025, c/ , e n. Parte_6 Controparte_5
486/2025 del 28.10.2025 c/ , che avevano ad oggetto domanda tesa alla Pt_7 Controparte_6 dichiarazione dello status di vittima del dovere/equiparato, respinta per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005
* si discosta dalla più risalente sentenza n. 359/2023 del 19.5.2023, c/ , che Pt_8 Controparte_5 invece aveva accolto domanda analoga.
Considerata la delicatezza della questione interpretativa, anche alla luce del contrasto fra gli orientamenti della
Corte di Cassazione, come di questa Corte d'Appello, è utile riportare il nucleo della motivazione di Cass. n.
29819/2022 espressiva dell'orientamento prevalente qui adottato, contrario a quello minoritario posto invece a base della domanda della parte privata.
<< ..Le Sezioni Unite .. hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U, n. 23396/2016; Sez. L, n.
13114/2015). In particolare, Sez. U, n. 21969/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Il principio è stato poi ribadito e specificato pagina 6 di 10 da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez L . n. 8322/2018; Sez. L n. 24592/2018, n.
13367/2020, n. 28696/2020).
Questa Corte è consapevole che ha avuto espressione in giurisprudenza l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori. In particolare, Cass. n. 4238/2019, in un caso relativo a vigile del fuoco affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto, muovendo dal meritorio intento di assicurare tutela previdenziale anche alle malattie professionali ed in particolare a situazioni che sono prive di copertura assicurativa , ha ritenuto che la normativa sui benefici CP_7 delle vittime del dovere ha portata ampia, idonea a ricomprendere non solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, ma anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, e trova applicazione nei casi in cui la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva impedisce di considerare le condizioni di lavoro normali quelle in cui vi sia una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro (e ciò al di là della straordinarietà del rischio); ciò in quanto l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere
"normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al "regolare" sacrificio di quello che è (Corte
Cost. n. 399/1996, n. 309/1999) un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale.
L'affermazione ha avuto seguito in successive pronunce di questa Corte, ed in particolare in Sez. VI, ord. n.
17027/2019 (ove si è affermato il principio) Sez. VI, ord. n. 20446/2019 e n. 14018/20.
Altra successiva pronuncia invece ha sottolineato come, riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, si è chiarito che affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
hanno altresì specificato che la particolarità delle condizioni operative ed ambientali si ravvisa solo laddove queste abbiano pagina 7 di 10 comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
in altri termini, per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio (Sez. L n. 28696/20).
Più di recente, Sez. L, ord. n. 823/2021 ha affermato, in un caso relativo ad esposizione ad amianto per servizio prestato a bordo di navi militari, che il comma 564 non comprende solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad "infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso" ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, essendo intrinsecamente irrazionale ed irrispettoso del principio di eguaglianza ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortuni, e che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto), senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori.
Nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 cc, ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la pagina 8 di 10 dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (..) la legge richiede attraverso
l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario. L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell CP_7
e dalla copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato - che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme - dell'ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità.
Nella specie, la corte territoriale ha accertato che il de cuius era stato esposto all'amianto in misura largamente inferiore alle soglie di legge, sebbene fosse stato esposto ai fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio ed al fumo passivo di sigarette in ambiente dei lavoro. Dunque, a quanto risulta dagli atti,
l'esposizione alle sostanze nocive è avvenuto nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all'amianto ma integra solo una occasionale insalubrità dell'ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio in questione >>.
Così ricostruita la regola di giudizio sull'art. 1 comma 564 cit., la sua applicazione al caso in esame impone il rigetto della domanda degli appellanti.
Infatti, nella stessa prospettazione del ricorso introduttivo, l'esposizione di alle sostanze cancerogene Persona_1 sarebbe avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di nocchiere di nave militare durante il servizio militare, tra il 1961 ed il 1963. Ma tali compiti, così come descritti in ricorso, erano adattabili a quelle di qualsiasi altro militare con ruolo analogo, e non ne emergeva un rischio specifico legato ad una particolare funzione ovvero a circostanze straordinarie e fatti di servizio che avessero esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Nel caso in esame il rigetto della domanda della parte privata si impone quindi come avvenuto negli analoghi casi oggetto di Cass. n. 8957/2023, n. 29819/2022, n. 823/2021, nei quali era rivendicata la qualità di vittima del pagina 9 di 10 dovere nei confronti di vigili del fuoco o militari deceduti per neoplasie collegate alla esposizione all'amianto, senza che tuttavia tale causa di servizio fosse collegata altresì a particolari condizioni ambientali / operative.
In proposito, il Collegio dissente dagli appellanti, secondo i quali l'esposizione subìta nello svolgimento ordinario del servizio come nocchiere di nave militare sarebbe invece sufficiente per riconoscere lo status di vittima. Infatti, anche nel caso in esame, come nella giurisprudenza ora citata, l'eventuale violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore non può coincidere con le particolari condizioni legate a circostanze straordinarie, causa di un rischio superiore a quello proprio degli ordinari compiti di servizio.
Spese di lite e C. U.
Le spese del secondo grado rimangono a carico della parte appellante, in quanto soccombente a fronte di parte appellata rimasta contumace.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti degli appellanti sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U.
Firenze, 21 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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