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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliati in VIA
CROCE DI CITTA'. 23 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data
08.09.2007, iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune
al Numero 65 – Parte II – Serie A Reg. 1 Anno 2007, con ordine al
Comune di Sanremo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
pagina 1 di 11 1. La casa coniugale ubicata a Saint-Rhemy-en-Bosse (AO) in Loc.
Pernin n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata in via esclusiva al marito in considerazione Parte_2
del suo incarico di custode presso il Condominio Grande Rochère.
L'immobile sito a NS (AO) in Loc. Capoluogo n. 272 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nell'esclusiva disponibilità e godimento della moglie unitamente ai figli. Parte_1
2. I figli restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre in NS (AO)
alla fraz. Capoluogo n. 272, presso la quale è altresì fissata la loro residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale - eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e ad assumere insieme le decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà
vedere e tenere con sè i figli:
• a fine settimana alterni, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore
20.00 di domenica;
• ogni martedì dalle ore 16.00 sino al mercoledì all'entrata di scuola;
pagina 2 di 11 • Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi coi rispettivi genitori, calendario da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
• Durante le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
• Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di Pasqua 2025 con la madre).
• Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
Il tutto con l'intesa che giorni e orari potranno essere liberamente modificati dai coniugi – previo accordo - nel rispetto delle esigenze dei figli, nonché dei tempi minimi di visita riservati al padre e degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza insieme ai figli. La decisione di un genitore di andare in vacanza e portare i figli all'estero dovrà
essere espressamente condivisa dall'altro genitore con consenso scritto.
4. Il padre sig. si obbliga a versare alla madre sig.ra Parte_2
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli un Parte_1
assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi tramite accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno cinque di pagina 3 di 11 ogni mese. Tale assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Ciascun genitore si obbliga a concorrere in pari misura del 50%
alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Aosta inerente alle spese extra-assegno
(doc. 19) che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con l'espressa eccezione e pattuizione tra i genitori che la spesa per “corsi di recupero e lezioni private” rientra tra le “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
Il genitore tenuto al versamento della propria quota si obbliga a provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario.
6. L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge.
7. Ove non si sia già provveduto all'assegnazione dei beni mobili registrati, confermare che l'autovettura FIAT PANDA 4x4 targata
EP085MX (doc. 14) in uso alla moglie, viene assegnata in proprietà
esclusiva della sig.ra e l'autovettura MERCEDES Parte_1
GLK250 targata EN030TC (doc. 15) in uso al marito, viene assegnata in proprietà esclusiva del sig. Tutte le spese che Parte_2
saranno necessarie per la formalizzazione dell'assegnazione dei suddetti veicoli (annotazioni, volture, ecc.)
saranno a carico esclusivo del rispettivo coniuge assegnatario.
8. Ove non si sia già provveduto, con separato rogito notarile di trasferimento, all'assegnazione in proprietà esclusiva alla sig.ra dell'unità immobiliare (con ogni bene mobile e arredo Parte_1
pagina 4 di 11 ivi presente) sita in NS (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272 -
acquistata con atto a rogito notaio di Aosta Persona_1
in data 24 agosto 2016 (Rep. 14.391 – Racc. 10.908; (doc. 16) e attualmente cointestata ai coniugi in ragione di 1/2 in capo al sig.
e 1/2 in capo alla sig.ra - il sig. Parte_2 Parte_1
(c.f. ) nato a [...] – Siliana Parte_2 C.F._3
(Tunisia) il 18.01.1976 residente a [...]in Loc. Capoluogo n.
272 si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito senza conguaglio con successivo atto notarile alla moglie Parte_1
(c.f. ) nata a [...] il [...] residente a C.F._1
NS (AO) in Loc. Capoluogo n. 272, che si obbliga ad acquisire ed accettare, la propria quota di 1/2 di proprietà dei seguenti immobili, e precisamente:
- alloggio facente parte dell'edificio di civile abitazione sito nel
Comune di NS (AO) al civico numero 272 di Località Capoluogo ubicato al piano primo (secondo fuori terra), composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, gabinetto con bagno, balcone sul lato di ovest, balconcino sul lato di sud e altro balcone sul lato di est - annessa camera sita in piano terzo (sottotetto) il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di NS (AO) al Foglio
10 mappale 405 sub.4, piano 1-3, interno 11, scala B, zona cens. 1
cat. A/3, cl.2, vani 4,5, R.C. € 348,61.
Il rogito notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro e non oltre un (1) mese dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti a Notaio del distretto scelto dalla sig.ra . Parte_1
Tutte le spese necessarie per addivenire al rogito notarile di trasferimento (certificazioni, pratiche edilizie e catastali, oneri pagina 5 di 11 notarili, imposte, ecc.) saranno a carico della sig.ra Pt_1
la quale dichiara sin d'ora di volersi avvalere dei benefici
[...]
di legge previsti per l'acquisto della prima casa.
Il marito dichiara che quanto assegnato e trasferito è Parte_2
a lui pervenuto per acquisto fattone congiuntamente alla moglie con atto a rogito notaio di Aosta in data 24 agosto Persona_1
2016, numero 14.391 di repertorio e numero 10.908 di raccolta,
registrato a Aosta il 09/09/2016 al n.3411, trascritto a Aosta il
12/09/2016 ai nn. 8550 Reg. Gen. e 6509 Reg. Part. (doc. 16).
Gli immobili vengono ceduti e acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano così come parte cedente li possiede ed ha diritto a possederli e come ben noti a parte acquirente, con tutti gli annessi e connessi diritti, accessori,
accessioni, pertinenze e servitù attive e passive dei cespiti in oggetto, nonché i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
Parte cedente sig. garantisce che la quota delle Parte_2
porzioni immobiliari le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
La cessione delle suddette unità immobiliari dovrà avvenire con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da persone e cose,
franca da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, liti in corso, diritti, limitazioni, pretese e prelazioni di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge
27 febbraio 1985 n.52 il marito dichiara e garantisce, Parte_2
e la moglie ne prende atto e conferma, che: Parte_1
pagina 6 di 11 - i dati di identificazione catastale, come sopra riportati,
riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto,
raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto che in copia non autentica si allegano al presente ricorso (doc. 17bis), al fine di farne parte integrante e sostanziale;
- che i dati catastali quali sopra riportati e le planimetrie come sopra allegate sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale ed a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria;
- che le unità immobiliari urbane in oggetto risultano regolarmente intestate presso il Catasto dei Fabbricati al sig. e Parte_2
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il sig. si obbliga a garantire, alla data del rogito Parte_2
notarile di trasferimento, la completa regolarità edilizia e urbanistica del compendio immobiliare oggetto del trasferimento, la presenza dei requisiti di agibilità, la conformità della destinazione d'uso allo stato di fatto e la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Il sig. dichiara che l'immobile appartiene alla classe Parte_2
energetica G come da certificato energetico del 22/11/2024 che si allega (doc. 18) e, con riferimento alla L.165/1990, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. I coniugi si dichiarano edotti della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
pagina 7 di 11 La moglie sarà immessa nel possesso pieno ed Parte_1
esclusivo dell'unità immobiliare al momento dell'atto di trasferimento: fino a tale data i sigg. e Parte_1 Pt_2
continueranno a contribuire al pagamento delle varie utenze,
[...]
degli oneri condominiali, dei tributi e alle spese di ordinaria manutenzione in misura pari a metà per ciascuno.
In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
9. Il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Pt_2
moglie sig.ra per la ristrutturazione e gli arredi Parte_1
dell'unità immobiliare sita in NS (AO) alla fraz. Capoluogo
n. 272; ad avvenuto trasferimento in suo favore della quota di 1/2
del marito di cui al precedente punto 8, la sig.ra Parte_2
dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per l'acquisto, la ristrutturazione e gli arredi Parte_2
dell'unità immobiliare sita in NS (AO) alla fraz.Capoluogo n.
272.
10. Confermare che:
- il conto corrente bancario n. 12276 presso Banco BPM intestato alla sig.ra rimane assegnato in via esclusiva alla stessa Parte_1
ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
- il conto corrente bancario n. 2782350 presso ING intestato al sig.
rimane assegnato in via esclusiva allo stesso ed il Parte_2
relativo saldo è di esclusiva spettanza del medesimo;
- la carta PostePay n. 5333171107233775. intestata al sig. Pt_2
rimane assegnata in via esclusiva allo stesso ed il relativo
[...]
saldo è di esclusiva spettanza del medesimo;
pagina 8 di 11 - il libretto postale n. 39732858 intestato a rimane Parte_1
assegnato in via esclusiva alla stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima;
- la cassetta di sicurezza aperta ed intestata alla sig.ra Pt_1
presso la Banca Popolare di Novara rimane assegnata,
[...]
unitamente al suo contenuto, in via esclusiva alla stessa;
- il conto corrente bancario n. 3033 presso Banco BPM – Filiale di
Aosta n. 1140 cointestato ad entrambi i coniugi è già stato estinto ed il saldo è già stato tra loro ripartito in ragione di metà
ciascuno;
- per quanto eventualmente non riportato i coniugi concordano che rimanga a ciascuno in via esclusiva quanto a loro ad oggi esclusivamente già intestato.
11. Il sig. si accolla e si obbliga ad estinguere il Parte_2
residuo finanziamento Findomestic N. pratica 202.216.031.920.96
(doc.13bis) dallo stesso richiesto e sottoscritto per la somma di €
40.000,00, con rata mensile di € 538,70 e prima rata dal 5/7/2024,
allo stesso intestato. In relazione a detto accollo il sig. Pt_2
si impegna a pagare le rate del finanziamento succitato alle
[...]
rispettive scadenze e libera la moglie da ogni Parte_1
obbligazione presente e futura.
12. Dato atto delle loro attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, sicché
rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e/o alimentare.
13. I coniugi, con l'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi indicati nel presente accordo di divorzio, danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pagina 9 di 11 pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
14. Le spese legali del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico dei coniugi e Parte_2 Pt_1
in ragione di metà ciascuno.
[...]
15. I coniugi dichiarano di rinunciare al termine per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 10 di 11 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sanremo l'8 settembre 2007
Tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1976
e
(C.F. ) nato a [...] – Siliana Parte_2 C.F._2
(Tunisia) il 18.01.1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sanremo al n°65, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliati in VIA
CROCE DI CITTA'. 23 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data
08.09.2007, iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune
al Numero 65 – Parte II – Serie A Reg. 1 Anno 2007, con ordine al
Comune di Sanremo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
pagina 1 di 11 1. La casa coniugale ubicata a Saint-Rhemy-en-Bosse (AO) in Loc.
Pernin n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata in via esclusiva al marito in considerazione Parte_2
del suo incarico di custode presso il Condominio Grande Rochère.
L'immobile sito a NS (AO) in Loc. Capoluogo n. 272 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nell'esclusiva disponibilità e godimento della moglie unitamente ai figli. Parte_1
2. I figli restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre in NS (AO)
alla fraz. Capoluogo n. 272, presso la quale è altresì fissata la loro residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale - eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e ad assumere insieme le decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà
vedere e tenere con sè i figli:
• a fine settimana alterni, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore
20.00 di domenica;
• ogni martedì dalle ore 16.00 sino al mercoledì all'entrata di scuola;
pagina 2 di 11 • Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi coi rispettivi genitori, calendario da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
• Durante le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
• Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di Pasqua 2025 con la madre).
• Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
Il tutto con l'intesa che giorni e orari potranno essere liberamente modificati dai coniugi – previo accordo - nel rispetto delle esigenze dei figli, nonché dei tempi minimi di visita riservati al padre e degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza insieme ai figli. La decisione di un genitore di andare in vacanza e portare i figli all'estero dovrà
essere espressamente condivisa dall'altro genitore con consenso scritto.
4. Il padre sig. si obbliga a versare alla madre sig.ra Parte_2
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli un Parte_1
assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi tramite accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno cinque di pagina 3 di 11 ogni mese. Tale assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Ciascun genitore si obbliga a concorrere in pari misura del 50%
alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Aosta inerente alle spese extra-assegno
(doc. 19) che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con l'espressa eccezione e pattuizione tra i genitori che la spesa per “corsi di recupero e lezioni private” rientra tra le “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
Il genitore tenuto al versamento della propria quota si obbliga a provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario.
6. L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge.
7. Ove non si sia già provveduto all'assegnazione dei beni mobili registrati, confermare che l'autovettura FIAT PANDA 4x4 targata
EP085MX (doc. 14) in uso alla moglie, viene assegnata in proprietà
esclusiva della sig.ra e l'autovettura MERCEDES Parte_1
GLK250 targata EN030TC (doc. 15) in uso al marito, viene assegnata in proprietà esclusiva del sig. Tutte le spese che Parte_2
saranno necessarie per la formalizzazione dell'assegnazione dei suddetti veicoli (annotazioni, volture, ecc.)
saranno a carico esclusivo del rispettivo coniuge assegnatario.
8. Ove non si sia già provveduto, con separato rogito notarile di trasferimento, all'assegnazione in proprietà esclusiva alla sig.ra dell'unità immobiliare (con ogni bene mobile e arredo Parte_1
pagina 4 di 11 ivi presente) sita in NS (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272 -
acquistata con atto a rogito notaio di Aosta Persona_1
in data 24 agosto 2016 (Rep. 14.391 – Racc. 10.908; (doc. 16) e attualmente cointestata ai coniugi in ragione di 1/2 in capo al sig.
e 1/2 in capo alla sig.ra - il sig. Parte_2 Parte_1
(c.f. ) nato a [...] – Siliana Parte_2 C.F._3
(Tunisia) il 18.01.1976 residente a [...]in Loc. Capoluogo n.
272 si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito senza conguaglio con successivo atto notarile alla moglie Parte_1
(c.f. ) nata a [...] il [...] residente a C.F._1
NS (AO) in Loc. Capoluogo n. 272, che si obbliga ad acquisire ed accettare, la propria quota di 1/2 di proprietà dei seguenti immobili, e precisamente:
- alloggio facente parte dell'edificio di civile abitazione sito nel
Comune di NS (AO) al civico numero 272 di Località Capoluogo ubicato al piano primo (secondo fuori terra), composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, gabinetto con bagno, balcone sul lato di ovest, balconcino sul lato di sud e altro balcone sul lato di est - annessa camera sita in piano terzo (sottotetto) il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di NS (AO) al Foglio
10 mappale 405 sub.4, piano 1-3, interno 11, scala B, zona cens. 1
cat. A/3, cl.2, vani 4,5, R.C. € 348,61.
Il rogito notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro e non oltre un (1) mese dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti a Notaio del distretto scelto dalla sig.ra . Parte_1
Tutte le spese necessarie per addivenire al rogito notarile di trasferimento (certificazioni, pratiche edilizie e catastali, oneri pagina 5 di 11 notarili, imposte, ecc.) saranno a carico della sig.ra Pt_1
la quale dichiara sin d'ora di volersi avvalere dei benefici
[...]
di legge previsti per l'acquisto della prima casa.
Il marito dichiara che quanto assegnato e trasferito è Parte_2
a lui pervenuto per acquisto fattone congiuntamente alla moglie con atto a rogito notaio di Aosta in data 24 agosto Persona_1
2016, numero 14.391 di repertorio e numero 10.908 di raccolta,
registrato a Aosta il 09/09/2016 al n.3411, trascritto a Aosta il
12/09/2016 ai nn. 8550 Reg. Gen. e 6509 Reg. Part. (doc. 16).
Gli immobili vengono ceduti e acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano così come parte cedente li possiede ed ha diritto a possederli e come ben noti a parte acquirente, con tutti gli annessi e connessi diritti, accessori,
accessioni, pertinenze e servitù attive e passive dei cespiti in oggetto, nonché i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
Parte cedente sig. garantisce che la quota delle Parte_2
porzioni immobiliari le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
La cessione delle suddette unità immobiliari dovrà avvenire con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da persone e cose,
franca da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, liti in corso, diritti, limitazioni, pretese e prelazioni di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge
27 febbraio 1985 n.52 il marito dichiara e garantisce, Parte_2
e la moglie ne prende atto e conferma, che: Parte_1
pagina 6 di 11 - i dati di identificazione catastale, come sopra riportati,
riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto,
raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto che in copia non autentica si allegano al presente ricorso (doc. 17bis), al fine di farne parte integrante e sostanziale;
- che i dati catastali quali sopra riportati e le planimetrie come sopra allegate sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale ed a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria;
- che le unità immobiliari urbane in oggetto risultano regolarmente intestate presso il Catasto dei Fabbricati al sig. e Parte_2
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il sig. si obbliga a garantire, alla data del rogito Parte_2
notarile di trasferimento, la completa regolarità edilizia e urbanistica del compendio immobiliare oggetto del trasferimento, la presenza dei requisiti di agibilità, la conformità della destinazione d'uso allo stato di fatto e la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Il sig. dichiara che l'immobile appartiene alla classe Parte_2
energetica G come da certificato energetico del 22/11/2024 che si allega (doc. 18) e, con riferimento alla L.165/1990, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. I coniugi si dichiarano edotti della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
pagina 7 di 11 La moglie sarà immessa nel possesso pieno ed Parte_1
esclusivo dell'unità immobiliare al momento dell'atto di trasferimento: fino a tale data i sigg. e Parte_1 Pt_2
continueranno a contribuire al pagamento delle varie utenze,
[...]
degli oneri condominiali, dei tributi e alle spese di ordinaria manutenzione in misura pari a metà per ciascuno.
In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
9. Il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Pt_2
moglie sig.ra per la ristrutturazione e gli arredi Parte_1
dell'unità immobiliare sita in NS (AO) alla fraz. Capoluogo
n. 272; ad avvenuto trasferimento in suo favore della quota di 1/2
del marito di cui al precedente punto 8, la sig.ra Parte_2
dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per l'acquisto, la ristrutturazione e gli arredi Parte_2
dell'unità immobiliare sita in NS (AO) alla fraz.Capoluogo n.
272.
10. Confermare che:
- il conto corrente bancario n. 12276 presso Banco BPM intestato alla sig.ra rimane assegnato in via esclusiva alla stessa Parte_1
ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
- il conto corrente bancario n. 2782350 presso ING intestato al sig.
rimane assegnato in via esclusiva allo stesso ed il Parte_2
relativo saldo è di esclusiva spettanza del medesimo;
- la carta PostePay n. 5333171107233775. intestata al sig. Pt_2
rimane assegnata in via esclusiva allo stesso ed il relativo
[...]
saldo è di esclusiva spettanza del medesimo;
pagina 8 di 11 - il libretto postale n. 39732858 intestato a rimane Parte_1
assegnato in via esclusiva alla stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima;
- la cassetta di sicurezza aperta ed intestata alla sig.ra Pt_1
presso la Banca Popolare di Novara rimane assegnata,
[...]
unitamente al suo contenuto, in via esclusiva alla stessa;
- il conto corrente bancario n. 3033 presso Banco BPM – Filiale di
Aosta n. 1140 cointestato ad entrambi i coniugi è già stato estinto ed il saldo è già stato tra loro ripartito in ragione di metà
ciascuno;
- per quanto eventualmente non riportato i coniugi concordano che rimanga a ciascuno in via esclusiva quanto a loro ad oggi esclusivamente già intestato.
11. Il sig. si accolla e si obbliga ad estinguere il Parte_2
residuo finanziamento Findomestic N. pratica 202.216.031.920.96
(doc.13bis) dallo stesso richiesto e sottoscritto per la somma di €
40.000,00, con rata mensile di € 538,70 e prima rata dal 5/7/2024,
allo stesso intestato. In relazione a detto accollo il sig. Pt_2
si impegna a pagare le rate del finanziamento succitato alle
[...]
rispettive scadenze e libera la moglie da ogni Parte_1
obbligazione presente e futura.
12. Dato atto delle loro attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, sicché
rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e/o alimentare.
13. I coniugi, con l'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi indicati nel presente accordo di divorzio, danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pagina 9 di 11 pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
14. Le spese legali del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico dei coniugi e Parte_2 Pt_1
in ragione di metà ciascuno.
[...]
15. I coniugi dichiarano di rinunciare al termine per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 10 di 11 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sanremo l'8 settembre 2007
Tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1976
e
(C.F. ) nato a [...] – Siliana Parte_2 C.F._2
(Tunisia) il 18.01.1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sanremo al n°65, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
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