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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1875\2023 R.G.A.C. promossa da:
, residente a [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato in Marina di Carrara (MS), Viale XX C.F._1
Settembre nr. 295, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mattei, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di
C.F. - P.Iva , corrente in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott
, giusta procura del 15/11/2023 rilasciata a ministero Notar Persona_1 Per_2
Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo E. Per_3
Tubolino, elettivamente domiciliato in Carrara Via Cavour n. 11 (MS); appellata
e
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
S.G. Bosco n. 24, e (c.f. ) Controparte_3 C.F._3
residente in [...]; appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 295\2023 (n.
90/2022 RG.) depositata in data 16.10.2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
1 MOTIVI DI FATTO
Mediante atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 295\2023 rappresentando che: i) in data 16/07/20, alle ore 11:00 circa, il sig. era alla Pt_1
guida della Golf tg. EL254TP di proprietà del Sig. , allorquando, Parte_2
nel percorrere Via Leopardi a Marina di Pietrasanta (LU) era stato tamponato dalla
Fiat tg. LU514868, condotta e di proprietà del Sig. , che procedeva CP_2
nello stesso senso e fila di marcia;
ii) la Golf, a causa della forza dell'impatto subito, era andata ad urtare la Mercedes tg. BY695TW che la precedeva, condotta e di proprietà del Sig. ; iii) a seguito dell'incidente era intervenuta la Controparte_3
Polizia Municipale che aveva redatto il verbale allegato (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo primo grado); iv) il sig. aveva riportato lesioni che solo in data 09/09/20 Pt_1
erano giunte a guarigione con postumi (v. docc.
2-5 fascicolo attoreo primo grado); v) il Sig. in data 31/07/20, si era sottoposto altresì a visita ecografica presso lo Pt_1
Studio specialistico del Dott. (v. doc. 6 fascicolo attoreo primo grado); vi) a Per_4
seguito di messa in mora verso compagnia assicurativa del Controparte_1
veicolo tg. LU514868 (v. doc. 7 fascicolo attoreo primo grado) e di successiva comunicazione di avvenuta guarigione dell'attore (v. doc.8 fascicolo attoreo primo grado) il Sig. era stato visitato dal fiduciario di che, su dette Pt_1 Controparte_1
basi, aveva formulato l'offerta di € 350,00 che veniva trattenuta in acconto (v. doc. 12 fascicolo attoreo primo grado); vii) il sig. si era rivolto al proprio medico Pt_1
curante per la redazione di perizia medico legale (v. doc. 9 fascicolo attoreo di primo grado) e sostenuto spese mediche pari ad € 1.354,00 (doc. 10 fascicolo attoreo primo grado); viii) la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, era illegittima sulla scorta dei seguenti motivi: 1) errata valutazione della documentazione prodotta in atti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 116 e 246 c.p.c., nella misura in cui era stata accertata l'assenza di prove circa la riconducibilità delle lesioni al sinistro;
2) violazione del D.M. Giustizia n.
55/2014 nella condanna alle spese di lite. Sulla scorta di quanto sopra, parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, NEL MERITO:
2 RIFORMARE in toto la sentenza nr. 295/23 emanata dal Giudice di Pace di Massa, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte e, per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. ed il CP_1 CP_2
Sig. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_3
dall'odierno attore in occasione del sinistro indicato in premessa, a titolo di danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea parziale e totale, oltre all'inabilità lavorativa ed alle spese mediche, che si quantificano in complessivi €uro 5.062,23, od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa espresso richiamo a quanto dedotto e assunto in prime cure con ulteriore istanza affinchè il Tribunale adito voglia disporre la prova per interpello dei convenuti contumaci in primo grado sui capitoli nr. 1, 2 e 3 (qui da intendersi integralmente riportati) di cui all'atto di citazione di primo grado, nonché nominare CTU medica finalizzata a determinare l'entità delle lesioni occorse all'appellante Parte_1
all'esito del sinistro per cui è causa”.
2. Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza Controparte_4
del gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: respingere
l'appello proposto perché infondato ed irrilevante, vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre a spese generali, Iva e Cpa”.
3. Rimanevano contumaci e . Controparte_3 CP_2
4. All'udienza del 21.10.2025 le parti venivano invitate e precisare le conclusioni e discutere la lite ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. L'appello è infondato, risultando corrette le valutazioni del Giudice di Pace circa l'assenza di un idoneo supporto probatorio in ordine alla riferibilità al sinistro per cui è causa delle lesioni subite dal sig. Parte_1
2. Nello stralcio di verbale asseritamente riferibile alla Polizia Municipale (v. doc. 1 fascicolo primo grado attoreo) non risulta indicata la presenza di feriti, anche se lievi, in occasione del sinistro (risultando concorde a tal riguardo il rapporto integrale di cui è stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. in sede di appello).
3 3. Il predetto soggetto, inoltre, non si è recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti, come solitamente accade in circostanze analoghe.
4. Ancora, l'interrogatorio formale richiesto dal sig. e non ammesso né dal Pt_1
Giudice di Pace, né in sede di gravame, non contiene alcun riferimento al presunto infortunio subito dal conducente del veicolo Golf tg. EL254TP, di guisa che lo stesso risulta sostanzialmente irrilevante ai fini di causa.
5. L'unica certificazione medica astrattamente riferibile al sinistro è quella a firma del dott. e del dott. ma, essendo redatta sul ricettario personale Persona_5 Persona_6
dei professionisti, è priva di sostanziale rilevanza quanto alla datazione, nonché alla derivazione causale della condizione clinica del danneggiato, essendosi i professionisti limitati a recepire quanto dichiarato dallo stesso.
6. Orbene, in assenza di alcun risconto circa la presenza di feriti in occasione del sinistro,
e stante la mancata produzione di certificazioni provenienti da strutture pubbliche, nonché di esami strumentali, deve escludersi che possa riconoscersi la sussistenza di un diritto risarcitorio fondato su mere certificazioni di parte non corredate da referti strumentali (risultando necessario, di contro, onde valorizzare le certificazioni scevre di refertazione strumentale a riscontro, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti della esistenza del danno e della genesi causale: cfr. Cass. civ. 31072\2019 e Cass. civ.
26985\2023).
7. Né, tanto meno, l'onere probatorio in capo al danneggiato avrebbe potuto essere adempiuto mediante esperimento di una consulenza tecnica, che ha la mera funzione di fornire ausilio al magistrato nello scrutinio delle circostanze di natura prettamente tecnica e non anche di colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ., n. 26048\2023). Nondimeno, alcuna rilevanza nell'ottica che ne occupa assume l'offerta pro bono pacis formulata da CP_1
8. In definitiva, il primo motivo di gravame deve essere integralmente rigettato, risultando assorbito lo scrutinio del secondo, inerente la ripartizione delle spese di lite di primo grado.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo
4 scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.062,00 oltre rivalutazione ed interessi, maturati antecedentemente alla proposizione della domanda di primo grado) e della complessità della stessa, si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1875\2023 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
4) segnala al funzionario all'uopo preposto l'opportunità di addivenire alle verifiche ex art. 15 d.P.R. 115\2002.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 25.10.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1875\2023 R.G.A.C. promossa da:
, residente a [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato in Marina di Carrara (MS), Viale XX C.F._1
Settembre nr. 295, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mattei, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di
C.F. - P.Iva , corrente in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott
, giusta procura del 15/11/2023 rilasciata a ministero Notar Persona_1 Per_2
Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo E. Per_3
Tubolino, elettivamente domiciliato in Carrara Via Cavour n. 11 (MS); appellata
e
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
S.G. Bosco n. 24, e (c.f. ) Controparte_3 C.F._3
residente in [...]; appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 295\2023 (n.
90/2022 RG.) depositata in data 16.10.2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
1 MOTIVI DI FATTO
Mediante atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 295\2023 rappresentando che: i) in data 16/07/20, alle ore 11:00 circa, il sig. era alla Pt_1
guida della Golf tg. EL254TP di proprietà del Sig. , allorquando, Parte_2
nel percorrere Via Leopardi a Marina di Pietrasanta (LU) era stato tamponato dalla
Fiat tg. LU514868, condotta e di proprietà del Sig. , che procedeva CP_2
nello stesso senso e fila di marcia;
ii) la Golf, a causa della forza dell'impatto subito, era andata ad urtare la Mercedes tg. BY695TW che la precedeva, condotta e di proprietà del Sig. ; iii) a seguito dell'incidente era intervenuta la Controparte_3
Polizia Municipale che aveva redatto il verbale allegato (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo primo grado); iv) il sig. aveva riportato lesioni che solo in data 09/09/20 Pt_1
erano giunte a guarigione con postumi (v. docc.
2-5 fascicolo attoreo primo grado); v) il Sig. in data 31/07/20, si era sottoposto altresì a visita ecografica presso lo Pt_1
Studio specialistico del Dott. (v. doc. 6 fascicolo attoreo primo grado); vi) a Per_4
seguito di messa in mora verso compagnia assicurativa del Controparte_1
veicolo tg. LU514868 (v. doc. 7 fascicolo attoreo primo grado) e di successiva comunicazione di avvenuta guarigione dell'attore (v. doc.8 fascicolo attoreo primo grado) il Sig. era stato visitato dal fiduciario di che, su dette Pt_1 Controparte_1
basi, aveva formulato l'offerta di € 350,00 che veniva trattenuta in acconto (v. doc. 12 fascicolo attoreo primo grado); vii) il sig. si era rivolto al proprio medico Pt_1
curante per la redazione di perizia medico legale (v. doc. 9 fascicolo attoreo di primo grado) e sostenuto spese mediche pari ad € 1.354,00 (doc. 10 fascicolo attoreo primo grado); viii) la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, era illegittima sulla scorta dei seguenti motivi: 1) errata valutazione della documentazione prodotta in atti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 116 e 246 c.p.c., nella misura in cui era stata accertata l'assenza di prove circa la riconducibilità delle lesioni al sinistro;
2) violazione del D.M. Giustizia n.
55/2014 nella condanna alle spese di lite. Sulla scorta di quanto sopra, parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, NEL MERITO:
2 RIFORMARE in toto la sentenza nr. 295/23 emanata dal Giudice di Pace di Massa, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte e, per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. ed il CP_1 CP_2
Sig. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_3
dall'odierno attore in occasione del sinistro indicato in premessa, a titolo di danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea parziale e totale, oltre all'inabilità lavorativa ed alle spese mediche, che si quantificano in complessivi €uro 5.062,23, od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa espresso richiamo a quanto dedotto e assunto in prime cure con ulteriore istanza affinchè il Tribunale adito voglia disporre la prova per interpello dei convenuti contumaci in primo grado sui capitoli nr. 1, 2 e 3 (qui da intendersi integralmente riportati) di cui all'atto di citazione di primo grado, nonché nominare CTU medica finalizzata a determinare l'entità delle lesioni occorse all'appellante Parte_1
all'esito del sinistro per cui è causa”.
2. Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza Controparte_4
del gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: respingere
l'appello proposto perché infondato ed irrilevante, vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre a spese generali, Iva e Cpa”.
3. Rimanevano contumaci e . Controparte_3 CP_2
4. All'udienza del 21.10.2025 le parti venivano invitate e precisare le conclusioni e discutere la lite ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. L'appello è infondato, risultando corrette le valutazioni del Giudice di Pace circa l'assenza di un idoneo supporto probatorio in ordine alla riferibilità al sinistro per cui è causa delle lesioni subite dal sig. Parte_1
2. Nello stralcio di verbale asseritamente riferibile alla Polizia Municipale (v. doc. 1 fascicolo primo grado attoreo) non risulta indicata la presenza di feriti, anche se lievi, in occasione del sinistro (risultando concorde a tal riguardo il rapporto integrale di cui è stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. in sede di appello).
3 3. Il predetto soggetto, inoltre, non si è recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti, come solitamente accade in circostanze analoghe.
4. Ancora, l'interrogatorio formale richiesto dal sig. e non ammesso né dal Pt_1
Giudice di Pace, né in sede di gravame, non contiene alcun riferimento al presunto infortunio subito dal conducente del veicolo Golf tg. EL254TP, di guisa che lo stesso risulta sostanzialmente irrilevante ai fini di causa.
5. L'unica certificazione medica astrattamente riferibile al sinistro è quella a firma del dott. e del dott. ma, essendo redatta sul ricettario personale Persona_5 Persona_6
dei professionisti, è priva di sostanziale rilevanza quanto alla datazione, nonché alla derivazione causale della condizione clinica del danneggiato, essendosi i professionisti limitati a recepire quanto dichiarato dallo stesso.
6. Orbene, in assenza di alcun risconto circa la presenza di feriti in occasione del sinistro,
e stante la mancata produzione di certificazioni provenienti da strutture pubbliche, nonché di esami strumentali, deve escludersi che possa riconoscersi la sussistenza di un diritto risarcitorio fondato su mere certificazioni di parte non corredate da referti strumentali (risultando necessario, di contro, onde valorizzare le certificazioni scevre di refertazione strumentale a riscontro, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti della esistenza del danno e della genesi causale: cfr. Cass. civ. 31072\2019 e Cass. civ.
26985\2023).
7. Né, tanto meno, l'onere probatorio in capo al danneggiato avrebbe potuto essere adempiuto mediante esperimento di una consulenza tecnica, che ha la mera funzione di fornire ausilio al magistrato nello scrutinio delle circostanze di natura prettamente tecnica e non anche di colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ., n. 26048\2023). Nondimeno, alcuna rilevanza nell'ottica che ne occupa assume l'offerta pro bono pacis formulata da CP_1
8. In definitiva, il primo motivo di gravame deve essere integralmente rigettato, risultando assorbito lo scrutinio del secondo, inerente la ripartizione delle spese di lite di primo grado.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo
4 scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.062,00 oltre rivalutazione ed interessi, maturati antecedentemente alla proposizione della domanda di primo grado) e della complessità della stessa, si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1875\2023 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
4) segnala al funzionario all'uopo preposto l'opportunità di addivenire alle verifiche ex art. 15 d.P.R. 115\2002.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 25.10.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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