Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
24 agosto 1999
Art. 41.
Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovra' essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.
Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovra' essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.
Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".