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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13244/2024 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 09.12.2024 da:
E NT Controparte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e
Per_ mantenimento dei figli minori (11.11.2012), (24.11.2013), Per_2 Per_3
(21.04.2018) e (17.10.2019) nati tutti fuori dal matrimonio e riconosciuti da Per_4
entrambi i genitori, presentato congiuntamente da NT
;
[...] Controparte_2
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 Per_ 1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4 genitori con collocazione paritetica presso l'abitazione di ciascun genitore;
di comune accordo i genitori provvederanno all'organizzazione del corredo di vestiario e beni prima necessità dei figli minori;
2) Le decisioni di maggior interesse per i figli verranno prese di comune accordo tra le parti;
3) La casa famigliare in locazione viene assegnata dalla madre sig.ra con CP_1
onere di pagamento del canone di locazione e utenze;
4) Dà atto che il ricorrente si è attivato per reperire idonea abitazione a ospitare i figli;
nelle more, dichiara di essersi trasferito provvisoriamente presso un conoscente.
5) La collocazione dei figli seguirà il calendario dei turni lavorativi dei genitori e, quindi, il padre provvederà a prelevarli a scuola e staranno con quest'ultimo fino al rientro della madre dal lavoro, per poi essere ripresi dal padre due/tre volte a settimana (indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì) per la cena
(indicativamente per le 18.30 /19.00) e riportati alla madre per il pernottamento
(indicativamente per le 20.30/21.00) in modo che la mattina successiva possano essere accompagnati a scuola dalla madre.
6) In ogni caso, dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore eventuali modifiche dei propri turni lavorativi che incidano sulla collocazione dei figli privilegiando, quando possibile, l'affidamento in favore dell'altro genitore in caso di assenza o ritardi;
7) Nei periodi in cui i minori saranno collocati presso la madre, il padre potrà effettuare sino a due videochiamate giornaliere, così come anche la madre potrà effettuare sino a due videochiamate giornaliere nei periodi in cui i figli saranno collocati presso il padre, in orario da concordarsi di volta in volta, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
in ogni caso in favore delle parti viene garantita almeno una videochiamata giornaliera.
8) Durante il periodo natalizio e pasquale, permarrà il medesimo calendario con alternanza delle principali festività, ovvero Natale e Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, qualora i genitori non siano occupati lavorativamente;
nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore sino a tre settimane di vacanza, consecutive o non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno
2 di ogni anno;
i genitori privilegeranno periodi feriali alternativi tra loro per evitare sovrapposizioni feriali. Ponti e altre festività alternate tra genitori per quanto possibile.
9) I genitori provvederanno ciascuno al mantenimento diretto dei figli per i periodi di propria competenza;
10) Dà atto che l'importo dell'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla madre.
11) Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine sono poste a carico al 50% tra genitori che ne potranno avanzare richiesta, anche a mezzo mail o messaggio di testo, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute affinché vengano rimborsate entro la fine del mese in cui la richiesta è stata avanzata;
12) Dà atto che la madre, genitore nel cui nucleo famigliare risultano iscritti i minori, e ove gli stessi manterranno la residenza anagrafica, si attiverà prontamente per il riconoscimento del contributo regionale Dote Famiglia il cui importo verrà ripartito tra genitori in base alla percentuale di spesa sostenuta. Dà atto che il padre dichiara di rendersi disponibile a presentare eventuale documentazione necessaria all'istruzione della pratica. Lo stesso varrà anche per eventuali ulteriori e/o diversi contributi siano essi comunali, regionali o statali, che verranno percepiti da uno dei due genitori e la cui spesa rimborsata sia stata condivisa.
13) Dà atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
14) Dà atto che le concordate condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
15) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 09.12.2024 da:
E NT Controparte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e
Per_ mantenimento dei figli minori (11.11.2012), (24.11.2013), Per_2 Per_3
(21.04.2018) e (17.10.2019) nati tutti fuori dal matrimonio e riconosciuti da Per_4
entrambi i genitori, presentato congiuntamente da NT
;
[...] Controparte_2
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 Per_ 1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4 genitori con collocazione paritetica presso l'abitazione di ciascun genitore;
di comune accordo i genitori provvederanno all'organizzazione del corredo di vestiario e beni prima necessità dei figli minori;
2) Le decisioni di maggior interesse per i figli verranno prese di comune accordo tra le parti;
3) La casa famigliare in locazione viene assegnata dalla madre sig.ra con CP_1
onere di pagamento del canone di locazione e utenze;
4) Dà atto che il ricorrente si è attivato per reperire idonea abitazione a ospitare i figli;
nelle more, dichiara di essersi trasferito provvisoriamente presso un conoscente.
5) La collocazione dei figli seguirà il calendario dei turni lavorativi dei genitori e, quindi, il padre provvederà a prelevarli a scuola e staranno con quest'ultimo fino al rientro della madre dal lavoro, per poi essere ripresi dal padre due/tre volte a settimana (indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì) per la cena
(indicativamente per le 18.30 /19.00) e riportati alla madre per il pernottamento
(indicativamente per le 20.30/21.00) in modo che la mattina successiva possano essere accompagnati a scuola dalla madre.
6) In ogni caso, dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore eventuali modifiche dei propri turni lavorativi che incidano sulla collocazione dei figli privilegiando, quando possibile, l'affidamento in favore dell'altro genitore in caso di assenza o ritardi;
7) Nei periodi in cui i minori saranno collocati presso la madre, il padre potrà effettuare sino a due videochiamate giornaliere, così come anche la madre potrà effettuare sino a due videochiamate giornaliere nei periodi in cui i figli saranno collocati presso il padre, in orario da concordarsi di volta in volta, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
in ogni caso in favore delle parti viene garantita almeno una videochiamata giornaliera.
8) Durante il periodo natalizio e pasquale, permarrà il medesimo calendario con alternanza delle principali festività, ovvero Natale e Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, qualora i genitori non siano occupati lavorativamente;
nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore sino a tre settimane di vacanza, consecutive o non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno
2 di ogni anno;
i genitori privilegeranno periodi feriali alternativi tra loro per evitare sovrapposizioni feriali. Ponti e altre festività alternate tra genitori per quanto possibile.
9) I genitori provvederanno ciascuno al mantenimento diretto dei figli per i periodi di propria competenza;
10) Dà atto che l'importo dell'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla madre.
11) Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine sono poste a carico al 50% tra genitori che ne potranno avanzare richiesta, anche a mezzo mail o messaggio di testo, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute affinché vengano rimborsate entro la fine del mese in cui la richiesta è stata avanzata;
12) Dà atto che la madre, genitore nel cui nucleo famigliare risultano iscritti i minori, e ove gli stessi manterranno la residenza anagrafica, si attiverà prontamente per il riconoscimento del contributo regionale Dote Famiglia il cui importo verrà ripartito tra genitori in base alla percentuale di spesa sostenuta. Dà atto che il padre dichiara di rendersi disponibile a presentare eventuale documentazione necessaria all'istruzione della pratica. Lo stesso varrà anche per eventuali ulteriori e/o diversi contributi siano essi comunali, regionali o statali, che verranno percepiti da uno dei due genitori e la cui spesa rimborsata sia stata condivisa.
13) Dà atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
14) Dà atto che le concordate condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
15) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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