Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9803
CASS
Sentenza 14 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sussiste quando è inesistente il diritto per il quale l'iscrizione è avvenuta, avendo come presupposto l'ingiustizia dell'iscrizione e non la semplice sua illegittimità. Ne consegue che detta responsabilità si deve escludere quando il diritto sussista e ciò anche se il titolo in base al quale si è proceduto all'iscrizione sia stato formato illegittimamente (principio enunciato con riferimento ad un'iscrizione avvenuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente dichiarato esecutivo).

Il principio secondo cui, nell'ipotesi di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste ne' relazione di litispendenza ne' relazione di continenza fra i due procedimenti, ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina - una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della Legge Fallimentare in pendenza, avanti al Tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto al quella del tribunale.

In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, come nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l'esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata.

Commentario1

  • 1Richiamo dei conferimenti ancora dovuti da parte della curatela fallimentare e clausola compromissoria nello statuto della società fallita
    https://www.dirittobancario.it/ · 31 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9803
Data del deposito : 14 settembre 1999

Testo completo