Art. 12.
Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall' articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - limitatamente ad una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto - sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.
I benefici previsti dall' articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all' articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.
Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall' articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - limitatamente ad una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto - sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.
I benefici previsti dall' articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all' articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.