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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6043/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1451/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/03/2025 Atti impositivi:
- AVV LIQ IRR SAN n. 2021JT006928000 REGISTRO 2021
- AVV LIQ IRR SAN n. 2021JT006932000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Resistente_2 e Resistente_1, con separati ricorsi, poi riuniti, impugnarono:
l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2021 JT 006928 000, con il quale era stato loro intimato, quali coobbligati in solido, il pagamento della somma di euro 6.315,66, perché, in relazione all'atto di compravendita per Notaio Nominativo_2 stipulato in data 5/2/2021, sarebbero decaduti dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i fabbricati acquistati costituivano tuttora unità abitative distinte e non era stata effettuata la loro fusione catastale;
l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2021 JT 006932 000, con il quale era stato loro intimato, quali coobbligati in solido, il pagamento della somma di € 3.949,93, perché, in relazione al contratto di mutuo per Notaio Nominativo_2 stipulato in data 5/2/2021, sarebbero decaduti dalle agevolazioni per aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla ricostruzione ed alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al
DPR 26/4/1986 n. 131.
I ricorrenti dedussero:
l'illegittimità degli avvisi in quanto le unità abitative acquistate erano state effettivamente accorpate in un'unica soluzione abitativa, anche se non si era provveduto alla formale fusione catastale, adempimento, quest'ultimo che era da ritenersi irrilevante in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'agevolazione presuppone che, entro il termine decadenziale per l'attività di accertamento e liquidazione, vi sia stata l'effettiva unificazione delle unità immobiliari finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente.
Accorpamento che effettivamente era avvenuto ed era stato avviato nei termini. A tal fine producevano documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione nei termini dei lavori di unificazione;
la nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione essendo privi di chiarezza, facendosi in essi riferimento generico ad agevolazioni revocate.
Si costituì nel giudizio l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la variazione catastale è adempimento necessario per mantenere le agevolazioni.
La CGT con sentenza n. 1451 pronunciata all'udienza del 7.3.2025 e depositata il 24.3.2025 accolse i ricorsi, compensando le spese.
L'agenzia delle entrate ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza con vittoria di spese. I contribuenti si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia ha dedotto la erroneità della decisione per avere il primo giudice ritenuto sufficiente la sola unificazione di fatto dei due immobili, non considerando che la norma e la giurisprudenza consolidata richiedono la formale unificazione catastale come elemento costitutivo del beneficio. Il giudice avrebbe effettuato un'interpretazione sostanzialistica che contrasta con il tenore letterale e sistematico della norma, la quale fa riferimento a un'unica “unità immobiliare” ai fini fiscali e catastali.
L'operazione di fusione di due o più unità immobiliari, prosegue, richiede l'esecuzione di un intervento edilizio assimilabile alla tipologia delle opere di straordinaria manutenzione, e quindi subordinato alla presentazione di una Cila che deve concludersi con la prova di avvenuta dichiarazione in Catasto dello stato modificato.
La mancanza di una certificazione catastale non consentirebbe, inoltre di verificare che l'immobile risultante dalla fusione sia collocato in una categoria che rientri nella citata normativa agevolativa, argo,mento, quest'ultimo, sul quale si è soffermato nella discussione orale.
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare deve darsi per accertato, non essendo stato contestato dall'agenzia, che i contribuenti hanno effettuato opere che hanno determinato la fusione dei due immobili, dato provato dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio. E' anche certo che non hanno effettuato l'aggiornamento catastale.
La questione controversa è se sia sufficiente la effettuazione, nei termini, della fusione delle unità abitative,
o se sia necessaria la variazione catastale.
Sul punto è intervenuta una recente decisione della Corte di cassazione - Sentenza 12 giugno 2020, n.
11322 – alla quale il collegio ritiene di doversi adeguare perché frutto di una corretta intepretazione della normativa.
Il dato relativo alla variazione catastale, per fusione di unità immobiliari già separatamente censite, se può costituire in chiave probatoria adempimento rilevante ai fini del riscontro dell'evento costituito dall'accorpamento di unità immobiliari contigue cui l'agevolazione deve ritenersi correlata, ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se, quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari qual finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente;
evento, questo, che rileva in via esclusiva, pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente. E sotto quest'ultimo profilo possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto (accorpamento di unità immobiliari funzionale alla realizzazione dell'unica abitazione principale del contribuente), quale la documentazione di riscontro delle opere realizzate, prodotta in questo giudizio dalle parti appellate, qualora offrano la prova della effettiva unione sia funzionale che impiantistica delle unità immobiliari oggetto di accorpamento.
Attribuire un rilievo esclusivo, ai fini in discorso, all'adempimento catastale (correlato, dunque, ad una dichiarazione di variazione per cd. fusione catastale), qual assunto dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del primo motivo di appello, significherebbe introdurre un dato di regolazione eccentrico rispetto alla disciplina agevolativa da applicare (finalizzata, come si è detto, alla realizzazione di un'unica unità abitativa) e, in quanto tale, nemmeno in sintonia con la ratio legis dell'agevolazione, ove lo scopo dichiarato nell'atto, e in quanto tale agevolato, deve essere effettivamente conseguito;
dato, quello, oltretutto potenzialmente idoneo ad ingenerare elementi di equivoca regolazione della stessa fattispecie agevolativa, avuto riguardo alla procedura di variazione catastale, incentrata su di una proposta del dichiarante e sui conseguenti poteri di controllo dell'amministrazione (dm n. 701 del 1994, art. 1, cc. 2 e 3), ed ai suoi riflessi in ordine al rispetto del (sopra ricordato) termine di decadenza. Né può ritenersi dirimente il riferimento alle esigenze di controllo dell'Amministrazione che, nella materia in trattazione, dispone di poteri (quale quello di accesso) che non si esauriscono nella mera verifica catastale (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 53 bis).
In conclusione, dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.
L'appello dell'agenzia va respinto.
La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6043/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1451/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/03/2025 Atti impositivi:
- AVV LIQ IRR SAN n. 2021JT006928000 REGISTRO 2021
- AVV LIQ IRR SAN n. 2021JT006932000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Resistente_2 e Resistente_1, con separati ricorsi, poi riuniti, impugnarono:
l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2021 JT 006928 000, con il quale era stato loro intimato, quali coobbligati in solido, il pagamento della somma di euro 6.315,66, perché, in relazione all'atto di compravendita per Notaio Nominativo_2 stipulato in data 5/2/2021, sarebbero decaduti dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i fabbricati acquistati costituivano tuttora unità abitative distinte e non era stata effettuata la loro fusione catastale;
l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2021 JT 006932 000, con il quale era stato loro intimato, quali coobbligati in solido, il pagamento della somma di € 3.949,93, perché, in relazione al contratto di mutuo per Notaio Nominativo_2 stipulato in data 5/2/2021, sarebbero decaduti dalle agevolazioni per aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla ricostruzione ed alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al
DPR 26/4/1986 n. 131.
I ricorrenti dedussero:
l'illegittimità degli avvisi in quanto le unità abitative acquistate erano state effettivamente accorpate in un'unica soluzione abitativa, anche se non si era provveduto alla formale fusione catastale, adempimento, quest'ultimo che era da ritenersi irrilevante in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'agevolazione presuppone che, entro il termine decadenziale per l'attività di accertamento e liquidazione, vi sia stata l'effettiva unificazione delle unità immobiliari finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente.
Accorpamento che effettivamente era avvenuto ed era stato avviato nei termini. A tal fine producevano documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione nei termini dei lavori di unificazione;
la nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione essendo privi di chiarezza, facendosi in essi riferimento generico ad agevolazioni revocate.
Si costituì nel giudizio l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la variazione catastale è adempimento necessario per mantenere le agevolazioni.
La CGT con sentenza n. 1451 pronunciata all'udienza del 7.3.2025 e depositata il 24.3.2025 accolse i ricorsi, compensando le spese.
L'agenzia delle entrate ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza con vittoria di spese. I contribuenti si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia ha dedotto la erroneità della decisione per avere il primo giudice ritenuto sufficiente la sola unificazione di fatto dei due immobili, non considerando che la norma e la giurisprudenza consolidata richiedono la formale unificazione catastale come elemento costitutivo del beneficio. Il giudice avrebbe effettuato un'interpretazione sostanzialistica che contrasta con il tenore letterale e sistematico della norma, la quale fa riferimento a un'unica “unità immobiliare” ai fini fiscali e catastali.
L'operazione di fusione di due o più unità immobiliari, prosegue, richiede l'esecuzione di un intervento edilizio assimilabile alla tipologia delle opere di straordinaria manutenzione, e quindi subordinato alla presentazione di una Cila che deve concludersi con la prova di avvenuta dichiarazione in Catasto dello stato modificato.
La mancanza di una certificazione catastale non consentirebbe, inoltre di verificare che l'immobile risultante dalla fusione sia collocato in una categoria che rientri nella citata normativa agevolativa, argo,mento, quest'ultimo, sul quale si è soffermato nella discussione orale.
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare deve darsi per accertato, non essendo stato contestato dall'agenzia, che i contribuenti hanno effettuato opere che hanno determinato la fusione dei due immobili, dato provato dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio. E' anche certo che non hanno effettuato l'aggiornamento catastale.
La questione controversa è se sia sufficiente la effettuazione, nei termini, della fusione delle unità abitative,
o se sia necessaria la variazione catastale.
Sul punto è intervenuta una recente decisione della Corte di cassazione - Sentenza 12 giugno 2020, n.
11322 – alla quale il collegio ritiene di doversi adeguare perché frutto di una corretta intepretazione della normativa.
Il dato relativo alla variazione catastale, per fusione di unità immobiliari già separatamente censite, se può costituire in chiave probatoria adempimento rilevante ai fini del riscontro dell'evento costituito dall'accorpamento di unità immobiliari contigue cui l'agevolazione deve ritenersi correlata, ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se, quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari qual finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente;
evento, questo, che rileva in via esclusiva, pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente. E sotto quest'ultimo profilo possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto (accorpamento di unità immobiliari funzionale alla realizzazione dell'unica abitazione principale del contribuente), quale la documentazione di riscontro delle opere realizzate, prodotta in questo giudizio dalle parti appellate, qualora offrano la prova della effettiva unione sia funzionale che impiantistica delle unità immobiliari oggetto di accorpamento.
Attribuire un rilievo esclusivo, ai fini in discorso, all'adempimento catastale (correlato, dunque, ad una dichiarazione di variazione per cd. fusione catastale), qual assunto dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del primo motivo di appello, significherebbe introdurre un dato di regolazione eccentrico rispetto alla disciplina agevolativa da applicare (finalizzata, come si è detto, alla realizzazione di un'unica unità abitativa) e, in quanto tale, nemmeno in sintonia con la ratio legis dell'agevolazione, ove lo scopo dichiarato nell'atto, e in quanto tale agevolato, deve essere effettivamente conseguito;
dato, quello, oltretutto potenzialmente idoneo ad ingenerare elementi di equivoca regolazione della stessa fattispecie agevolativa, avuto riguardo alla procedura di variazione catastale, incentrata su di una proposta del dichiarante e sui conseguenti poteri di controllo dell'amministrazione (dm n. 701 del 1994, art. 1, cc. 2 e 3), ed ai suoi riflessi in ordine al rispetto del (sopra ricordato) termine di decadenza. Né può ritenersi dirimente il riferimento alle esigenze di controllo dell'Amministrazione che, nella materia in trattazione, dispone di poteri (quale quello di accesso) che non si esauriscono nella mera verifica catastale (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 53 bis).
In conclusione, dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.
L'appello dell'agenzia va respinto.
La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado