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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5077/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]44, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola
MA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2 atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]44, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
SA ZZ (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 20/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Pt_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, ubicata in Genova, via Fanti 4/44, di esclusiva proprietà del Signor
, gravata da mutuo ipotecario (importo mensile della rata 685,00 euro), resta Parte_1 definitivamente assegnata in godimento a quest'ultimo e/o, comunque, resterà nella di lui definitiva disponibilità con gli arredi e corredi che la compongono, unitamente al box pertinenziale, gravato da mutuo ipotecario (rata mensile circa 350 euro mensili).
3. La SI si è trasferita a vivere con le figlie in immobile in locazione Parte_2
(con canone mensile di euro 600,00 oltre spese di amministrazione) ubicato in Genova, Via
Fanti 18, prelevando dalla casa coniugale gli effetti personali propri e delle figlie, nonché gli ulteriori beni di sua spettanza;
essa potrà liberamente utilizzare a titolo gratuito il box di proprietà esclusiva del marito, considerate le difficoltà di reperire parcheggi nel quartiere.
4. Le figlie minori (nata a [...], il [...]) e (nata a [...], il Per_1 Per_2
26.11.2021) restano affidate via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con le figlie un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché le figlie stesse possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le informazioni che riguardano la vita delle figlie (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di queste ultime;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano le figlie
(ad esempio orientamento religioso, scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie stesse. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con le minori in quel momento.
6. I genitori si impegnano ad osservare gradualità ed attenzione nell'introduzione di nuovi loro stabili compagni nella vita delle figlie;
in ogni caso i genitori si impegnano a garantire l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli.
7. Il regime di frequentazione tra il padre e le figlie sarà improntato alla massima flessibilità e collaborazione tra i genitori nell'interesse delle figlie stesse e sarà adeguato, per quanto possibile, alla turnazione lavorativa paterna (a settimane alterne); in ogni caso, il padre potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità e salvi diversi accordi: - a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11/12 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di sospensione dell'attività didattica, presso il domicilio materno entro le ore 11/12;
- nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé le figlie dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o alle ore 11/12 in caso di sospensione dell'attività didattica, sino al sabato mattina alle ore 11/12 con accompagnamento presso il domicilio materno;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive (da usufruirsi, tendenzialmente, una settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto); eguale diritto spetterà alla madre;
le settimane di rispettiva spettanza verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo di sospensione dell'attività didattica, le figlie potranno trascorrere le vacanze in Pietra Ligure presso la dimora estiva dei nonni materni, come da consolidata consuetudine familiare;
- fatte salve le settimane di esclusiva competenza materna e/o paterna, per il restante periodo, il padre, nella settimana di sua libertà dal lavoro (in base alla consueta turnazione a settimane alterne), potrà visitare liberamente le figlie in Pietra Ligure (2 o 3 volte la settimana) e trascorrere con loro l'intera giornata, curandone sempre il riaccompagnamento presso la casa dei nonni materni;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) o il giorno di SA ST (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) per il resto varrà il regime ordinario di visita;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) o il giorno di Pasquetta (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva);
- tutte le altre festività civili e religiose ad anni alterni fra madre e padre;
- il compleanno delle figlie minori verrà festeggiato con entrambi i genitori (se possibile), diversamente varrà il criterio dell'alternanza annuale;
- il padre e la madre avranno diritto di trascorrere con le figlie il giorno del loro compleanno, nonché, rispettivamente, la Festa del Papà e la Festa della Mamma;
- nel caso in cui i giorni di festività, ricadano in giorni di competenza dell'altro genitore, non si farà luogo a recupero, salvi diversi accordi. - I genitori si impegnano a comunicarsi località e recapiti ove condurranno le figlie nei rispettivi tempi di vacanza.
- Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con le figlie contattandole telefonicamente e/o con videochiamata almeno una volta al giorno (entro le ore 20.00).
- Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita delle figlie, quali a titolo esemplificativo, recite, saggi, gare sportive, primo giorno di asilo e/o scuola, visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini.
8. Il Signor si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla mensilità in corso Parte_1
al momento del deposito del ricorso, a corrispondere alla SI , entro e Parte_2
non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 1.000,00
(mille/00), oltre Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, da imputarsi al 50% ciascuna.
9. L'assegno Unico per le figlie sarà percepito interamente dalla madre;
il Signor Pt_1 autorizza sin d'ora la SI a presentare domanda in tal senso e/o comunque si Pt_2
impegna ed obbliga sin d'ora a tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie.
10. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie delle figlie, come previste nel verbale ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di
Genova, Sez. IV civile in data 15.09.16 ed al quale le parti stesse faranno riferimento anche per l'individuazione delle categorie di spese che richiedono il preventivo accordo e di quelle che ne prescindono.
Nel caso in cui le spese da dividersi siano state anticipate da un solo genitore, saranno comunicate e documentate via mail all'altro e rimborsate per la metà, ove concordate
(quando necessario), dal genitore che non le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta.
11. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere alcunché a titolo di concorso al proprio mantenimento.
12. L'autovettura AUDI A1, targata GE644LT, intestata al Signor viene Parte_1 riconosciuta di proprietà dello stesso e resterà nella di lui esclusiva disponibilità mentre l'autovettura KIA PICANTO, targata FJ394FD, intestata alla SI viene Parte_2 riconosciuta di proprietà di quest'ultima e resterà nella di lei esclusiva disponibilità. 13. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
14. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'inserimento delle minori e/o al rilascio del passaporto delle minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 371, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]44, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola
MA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2 atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]44, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
SA ZZ (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 20/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Pt_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, ubicata in Genova, via Fanti 4/44, di esclusiva proprietà del Signor
, gravata da mutuo ipotecario (importo mensile della rata 685,00 euro), resta Parte_1 definitivamente assegnata in godimento a quest'ultimo e/o, comunque, resterà nella di lui definitiva disponibilità con gli arredi e corredi che la compongono, unitamente al box pertinenziale, gravato da mutuo ipotecario (rata mensile circa 350 euro mensili).
3. La SI si è trasferita a vivere con le figlie in immobile in locazione Parte_2
(con canone mensile di euro 600,00 oltre spese di amministrazione) ubicato in Genova, Via
Fanti 18, prelevando dalla casa coniugale gli effetti personali propri e delle figlie, nonché gli ulteriori beni di sua spettanza;
essa potrà liberamente utilizzare a titolo gratuito il box di proprietà esclusiva del marito, considerate le difficoltà di reperire parcheggi nel quartiere.
4. Le figlie minori (nata a [...], il [...]) e (nata a [...], il Per_1 Per_2
26.11.2021) restano affidate via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con le figlie un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché le figlie stesse possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le informazioni che riguardano la vita delle figlie (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di queste ultime;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano le figlie
(ad esempio orientamento religioso, scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie stesse. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con le minori in quel momento.
6. I genitori si impegnano ad osservare gradualità ed attenzione nell'introduzione di nuovi loro stabili compagni nella vita delle figlie;
in ogni caso i genitori si impegnano a garantire l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli.
7. Il regime di frequentazione tra il padre e le figlie sarà improntato alla massima flessibilità e collaborazione tra i genitori nell'interesse delle figlie stesse e sarà adeguato, per quanto possibile, alla turnazione lavorativa paterna (a settimane alterne); in ogni caso, il padre potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità e salvi diversi accordi: - a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11/12 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di sospensione dell'attività didattica, presso il domicilio materno entro le ore 11/12;
- nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé le figlie dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o alle ore 11/12 in caso di sospensione dell'attività didattica, sino al sabato mattina alle ore 11/12 con accompagnamento presso il domicilio materno;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive (da usufruirsi, tendenzialmente, una settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto); eguale diritto spetterà alla madre;
le settimane di rispettiva spettanza verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo di sospensione dell'attività didattica, le figlie potranno trascorrere le vacanze in Pietra Ligure presso la dimora estiva dei nonni materni, come da consolidata consuetudine familiare;
- fatte salve le settimane di esclusiva competenza materna e/o paterna, per il restante periodo, il padre, nella settimana di sua libertà dal lavoro (in base alla consueta turnazione a settimane alterne), potrà visitare liberamente le figlie in Pietra Ligure (2 o 3 volte la settimana) e trascorrere con loro l'intera giornata, curandone sempre il riaccompagnamento presso la casa dei nonni materni;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) o il giorno di SA ST (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) per il resto varrà il regime ordinario di visita;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva) o il giorno di Pasquetta (dalle ore 10/11 alle ore 10/11 della mattina successiva);
- tutte le altre festività civili e religiose ad anni alterni fra madre e padre;
- il compleanno delle figlie minori verrà festeggiato con entrambi i genitori (se possibile), diversamente varrà il criterio dell'alternanza annuale;
- il padre e la madre avranno diritto di trascorrere con le figlie il giorno del loro compleanno, nonché, rispettivamente, la Festa del Papà e la Festa della Mamma;
- nel caso in cui i giorni di festività, ricadano in giorni di competenza dell'altro genitore, non si farà luogo a recupero, salvi diversi accordi. - I genitori si impegnano a comunicarsi località e recapiti ove condurranno le figlie nei rispettivi tempi di vacanza.
- Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con le figlie contattandole telefonicamente e/o con videochiamata almeno una volta al giorno (entro le ore 20.00).
- Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita delle figlie, quali a titolo esemplificativo, recite, saggi, gare sportive, primo giorno di asilo e/o scuola, visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini.
8. Il Signor si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla mensilità in corso Parte_1
al momento del deposito del ricorso, a corrispondere alla SI , entro e Parte_2
non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 1.000,00
(mille/00), oltre Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, da imputarsi al 50% ciascuna.
9. L'assegno Unico per le figlie sarà percepito interamente dalla madre;
il Signor Pt_1 autorizza sin d'ora la SI a presentare domanda in tal senso e/o comunque si Pt_2
impegna ed obbliga sin d'ora a tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie.
10. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie delle figlie, come previste nel verbale ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di
Genova, Sez. IV civile in data 15.09.16 ed al quale le parti stesse faranno riferimento anche per l'individuazione delle categorie di spese che richiedono il preventivo accordo e di quelle che ne prescindono.
Nel caso in cui le spese da dividersi siano state anticipate da un solo genitore, saranno comunicate e documentate via mail all'altro e rimborsate per la metà, ove concordate
(quando necessario), dal genitore che non le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta.
11. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere alcunché a titolo di concorso al proprio mantenimento.
12. L'autovettura AUDI A1, targata GE644LT, intestata al Signor viene Parte_1 riconosciuta di proprietà dello stesso e resterà nella di lui esclusiva disponibilità mentre l'autovettura KIA PICANTO, targata FJ394FD, intestata alla SI viene Parte_2 riconosciuta di proprietà di quest'ultima e resterà nella di lei esclusiva disponibilità. 13. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
14. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'inserimento delle minori e/o al rilascio del passaporto delle minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 371, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca