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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 P.IVA1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 317-2024-556V TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1796/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo n. 317-2024-556V in epigrafe indicato, avente ad oggetto il veicolo Audi 4 Allroad Quattro, tg Targa_1, notificato dalla Resistente1 8.11.2024 per il recupero di un credito di complessivi Euro 2.206,71, eccependone la illegittimità sul rilievo che la detta autovettura –acquistata con il beneficio della Legge 104/1992- è l'unica nella disponibilità della famiglia ed è indispensabile per accompagnare il figlio presso attività-ludico-ricreative organizzate da una scuola di danza , oltre che presso varie strutture ospedaliere in Italia per essere sottoposto a visite in relazione alle patologie connesse alla sindrome di Down ed alla amputazione del braccio destro.
Si è costituita la Resistente1 confermando la legittimità dell'atto e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che il credito sotteso all'atto impugnato deriva da due accertamenti Tributo del Comune di Martina Franca del 14.10.2019, relativi al mancato pagamento della TARI dovuta per gli anni 2014 e 2015, non impugnati e quindi divenuti definitivi.
A detti accertamenti ha fatto seguito la notifica di ingiunzione di pagamento del 4.6.2024, del pari non impugnata.
Ne consegue che la obbligazione sottesa al pfa (comunque non contestata) è certa e definitiva.
Tanto premesso si osserva che, allo stato degli atti, non risulta che il veicolo sia l'unico nella disponibilità del nucleo familiare ovvero che il suo utilizzo sia esclusivo o prevalente per la mobilità del soggetto con disabilità (i referti medici riguardano un periodo di appena due mesi –gennaio e febbraio 2024- per complessivamente tre controlli presso strutture ospedaliere di Taranto e Bari , con riprogrammazione delle visite per l'anno successivo), mentre la attività ludico-creativa consiste nella partecipazione a corsi di danza caraibica, balli di gruppo di livello medio ed avanzato, zumba, evidentemente compatibili con la deambulazione).
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso. In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge , se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 P.IVA1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 317-2024-556V TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1796/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo n. 317-2024-556V in epigrafe indicato, avente ad oggetto il veicolo Audi 4 Allroad Quattro, tg Targa_1, notificato dalla Resistente1 8.11.2024 per il recupero di un credito di complessivi Euro 2.206,71, eccependone la illegittimità sul rilievo che la detta autovettura –acquistata con il beneficio della Legge 104/1992- è l'unica nella disponibilità della famiglia ed è indispensabile per accompagnare il figlio presso attività-ludico-ricreative organizzate da una scuola di danza , oltre che presso varie strutture ospedaliere in Italia per essere sottoposto a visite in relazione alle patologie connesse alla sindrome di Down ed alla amputazione del braccio destro.
Si è costituita la Resistente1 confermando la legittimità dell'atto e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che il credito sotteso all'atto impugnato deriva da due accertamenti Tributo del Comune di Martina Franca del 14.10.2019, relativi al mancato pagamento della TARI dovuta per gli anni 2014 e 2015, non impugnati e quindi divenuti definitivi.
A detti accertamenti ha fatto seguito la notifica di ingiunzione di pagamento del 4.6.2024, del pari non impugnata.
Ne consegue che la obbligazione sottesa al pfa (comunque non contestata) è certa e definitiva.
Tanto premesso si osserva che, allo stato degli atti, non risulta che il veicolo sia l'unico nella disponibilità del nucleo familiare ovvero che il suo utilizzo sia esclusivo o prevalente per la mobilità del soggetto con disabilità (i referti medici riguardano un periodo di appena due mesi –gennaio e febbraio 2024- per complessivamente tre controlli presso strutture ospedaliere di Taranto e Bari , con riprogrammazione delle visite per l'anno successivo), mentre la attività ludico-creativa consiste nella partecipazione a corsi di danza caraibica, balli di gruppo di livello medio ed avanzato, zumba, evidentemente compatibili con la deambulazione).
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso. In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge , se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)