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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7675 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 23287/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato in VIA MURATORI, 30 20135 MILANO presso il difensore avv. PASCALI GI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_1 C.F._2
UL e elettivamente domiciliato in Via Carlo Crivelli 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOLLI UL
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano proponendo appello avverso la sentenza n. 2828/2023 emessa dal Giudice Controparte_1 di Pace di Milano e pubblicata il 20.4.2023 chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, il rigetto delle domande formulate dal sig. e nel foglio di pc chiedendo in via subordinata di dichiarare CP_1 compensate le pretese richieste creditorie con i crediti documentati dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del , giacchè documentalmente provati e mai disconosciuti;
con vittoria di spese e compensi CP_1 di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 4 Costituendosi in giudizio parte appellata chiedeva in via preliminare di dichiarare inesistente o in subordine nulla la notifica dell'atto di appello per cui è causa e per l'effetto inammissibile l'appello stesso;
nel merito di rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza appellata;
in via subordinata, di accertare la diversa somma dovuta dalla sig.ra all'appellato; con vittoria di spese e compensi professionali. Parte_1
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, in conformità a quanto richiesto con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, il giudice rimetteva la causa in decisione.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato relative alla notifica dell'atto di impugnazione.
Si osserva in primo luogo al riguardo che, secondo la Suprema Corte, la firma digitale non è requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio allorquando si tratti di atti analogici poi riprodotti in formato digitale;
in tal caso, infatti, l'atto d'appello “se munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti
"ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato
"pdf" anziché "p7m”” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022).
Dalla documentazione allegata dalla difesa del sig. risulta che sia la citazione in appello sia CP_1 la relativa procura alle liti sono atti nati originariamente in formato analogico, poi riprodotti in formato digitale ai fini della notificazione telematica, in quanto le sottoscrizioni apposte in calce dai difensori dell'appellante sono autografe (non a caso gli atti sono stati notificati nel formato “pdf” e non in quello
“pdf.p7m” proprio della sottoscrizione digitale) (cfr. doc. 1 a e 1 b fasc. appellato).
Tanto l'atto di appello quanto la procura alle liti sono stati notificati a mezzo posta elettronica certificata ed i difensori ne hanno attestato la corrispondenza all'originale. Tale attestazione, benché mancante tanto della sottoscrizione autografa quanto di firma digitale, in ragione di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c. è da ritenersi sufficiente, anche tenuto conto della successiva produzione in giudizio della procura alle liti firmata digitalmente, a dimostrazione della effettività del mandato rilasciato al difensore, come ormai possibile con efficacia sanante alla stregua della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza di legittimità che “in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, pagina 2 di 4 della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6518 del 14.3.2017). Tale principio ben può essere predicato anche per l'atto di appello e, nel caso di specie, la paternità dell'atto era certamente desumibile aliunde, considerato che la notifica con l'attestazione di conformità in parola è stata spedita inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato dell'appellante a quella del difensore dell'appellato; vi è precisa indicazione nell'atto delle generalità del difensore e tanto l'atto di appello quanto la procura alle liti erano munite di sottoscrizione autografa;
tutti elementi che ne consentivano la facile riconducibilità al medesimo autore.
In ogni caso, in ossequio al principio di conservazione degli atti, l'atto difforme dal suo paradigma legale deve ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c. anche nelle ipotesi di vizi di notifica degli atti introduttivi del giudizio e, nella fattispecie, alcuna lesione vi è stata del diritto di difesa di parte appellata che si è costituita in giudizio tempestivamente, ampiamente difendendosi anche nel merito – e così privando di rilevanza anche il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica in formato “eml”, indispensabile al controllo di regolarità solo in caso di mancata costituzione in giudizio del convenuto(cfr. Cass. Ordinanza n. 16819/2023).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 4.597,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di rimborso del
50% delle spese da lui sostenute a seguito della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito alla via Concordia n. 13 in Bollate, che era stato adibito a residenza familiare.
Contrariamente a quanto argomentato nei motivi di appello, non erra il giudice di prime cure nell'escludere che il pagamento effettuato dall'ex partner della convenuta, odierna appellante sia stato eseguito in adempimento di una obbligazione naturale, poiché al momento della cessazione della convivenza non sussisteva più in capo al alcun dovere morale e/o sociale di collaborazione e CP_1 assistenza anche materiale nei confronti della . Nel caso di specie, l'esborso sostenuto Pt_1 dall'appellato è avvenuto quando il progetto di vita comune era ormai stato accantonato e il legame affettivo che univa la coppia si era spezzato tant'è che l'appellante – che peraltro aveva trovato un'occupazione lavorativa dal 2017, circostanza non contestata - si era trasferita altrove con la prole, stipulando un nuovo contratto di locazione con decorrenza dal mese di febbraio 2018. pagina 3 di 4 Risulta dagli atti che era l'unico intestatario formale del contratto di locazione e come tale, a CP_1 seguito di controversia insorta con la proprietà al momento della cessazione del rapporto, ha concluso un accordo transattivo in virtù del quale si è obbligato a corrispondere una somma pari a circa €
5.000,00 per canoni arretrati rimasti insoluti (già dedotti €1.000,00 di acconto già versati) (v. doc. 10 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato); in aggiunta ad una somma pari ad € 1.350,00 per opere di imbiancatura effettuate ai fini della riconsegna dell'immobile (v. doc. 5 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato) e, infine, € 1.995,00 a seguito dell'intervenuta escussione da parte della locatrice della polizza fideiussoria (v. doc. 5 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato).
L'appellato era dunque l'unico soggetto obbligato al pagamento delle spese per finita locazione e non vi è titolo, neppure ex art. 2041 c.c. perché l'appellante, soggetto terzo sia rispetto al contratto di locazione che rispetto alla transazione con la proprietaria/locatrice dell'immobile, vi concorra nella misura della metà. Il mancato esborso dell'appellante nei confronti della locatrice non costituisce un arricchimento ingiustificato dell'appellante per la semplice ragione che alcun obbligo era configurabile a suo carico nei confronti della locatrice né tanto meno nei confronti dell'ex compagno che, a sua volta, non ha sostenuto alcun onere che avvantaggiava la , avendo provveduto nel proprio esclusivo Pt_1 interesse ad un pagamento di cui era il solo giuridicamente obbligato, in virtù di un vincolo contrattuale liberamente e spontaneamente assunto.
In accoglimento dell'appello, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda di condanna proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2828/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e rigetta la domanda di Controparte_1 condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado in euro 1.610 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
per il giudizio di impugnazione, in euro 2.252,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 23287/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato in VIA MURATORI, 30 20135 MILANO presso il difensore avv. PASCALI GI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_1 C.F._2
UL e elettivamente domiciliato in Via Carlo Crivelli 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOLLI UL
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano proponendo appello avverso la sentenza n. 2828/2023 emessa dal Giudice Controparte_1 di Pace di Milano e pubblicata il 20.4.2023 chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, il rigetto delle domande formulate dal sig. e nel foglio di pc chiedendo in via subordinata di dichiarare CP_1 compensate le pretese richieste creditorie con i crediti documentati dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del , giacchè documentalmente provati e mai disconosciuti;
con vittoria di spese e compensi CP_1 di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 4 Costituendosi in giudizio parte appellata chiedeva in via preliminare di dichiarare inesistente o in subordine nulla la notifica dell'atto di appello per cui è causa e per l'effetto inammissibile l'appello stesso;
nel merito di rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza appellata;
in via subordinata, di accertare la diversa somma dovuta dalla sig.ra all'appellato; con vittoria di spese e compensi professionali. Parte_1
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, in conformità a quanto richiesto con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, il giudice rimetteva la causa in decisione.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato relative alla notifica dell'atto di impugnazione.
Si osserva in primo luogo al riguardo che, secondo la Suprema Corte, la firma digitale non è requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio allorquando si tratti di atti analogici poi riprodotti in formato digitale;
in tal caso, infatti, l'atto d'appello “se munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti
"ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato
"pdf" anziché "p7m”” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022).
Dalla documentazione allegata dalla difesa del sig. risulta che sia la citazione in appello sia CP_1 la relativa procura alle liti sono atti nati originariamente in formato analogico, poi riprodotti in formato digitale ai fini della notificazione telematica, in quanto le sottoscrizioni apposte in calce dai difensori dell'appellante sono autografe (non a caso gli atti sono stati notificati nel formato “pdf” e non in quello
“pdf.p7m” proprio della sottoscrizione digitale) (cfr. doc. 1 a e 1 b fasc. appellato).
Tanto l'atto di appello quanto la procura alle liti sono stati notificati a mezzo posta elettronica certificata ed i difensori ne hanno attestato la corrispondenza all'originale. Tale attestazione, benché mancante tanto della sottoscrizione autografa quanto di firma digitale, in ragione di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c. è da ritenersi sufficiente, anche tenuto conto della successiva produzione in giudizio della procura alle liti firmata digitalmente, a dimostrazione della effettività del mandato rilasciato al difensore, come ormai possibile con efficacia sanante alla stregua della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza di legittimità che “in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, pagina 2 di 4 della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6518 del 14.3.2017). Tale principio ben può essere predicato anche per l'atto di appello e, nel caso di specie, la paternità dell'atto era certamente desumibile aliunde, considerato che la notifica con l'attestazione di conformità in parola è stata spedita inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato dell'appellante a quella del difensore dell'appellato; vi è precisa indicazione nell'atto delle generalità del difensore e tanto l'atto di appello quanto la procura alle liti erano munite di sottoscrizione autografa;
tutti elementi che ne consentivano la facile riconducibilità al medesimo autore.
In ogni caso, in ossequio al principio di conservazione degli atti, l'atto difforme dal suo paradigma legale deve ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c. anche nelle ipotesi di vizi di notifica degli atti introduttivi del giudizio e, nella fattispecie, alcuna lesione vi è stata del diritto di difesa di parte appellata che si è costituita in giudizio tempestivamente, ampiamente difendendosi anche nel merito – e così privando di rilevanza anche il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica in formato “eml”, indispensabile al controllo di regolarità solo in caso di mancata costituzione in giudizio del convenuto(cfr. Cass. Ordinanza n. 16819/2023).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 4.597,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di rimborso del
50% delle spese da lui sostenute a seguito della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito alla via Concordia n. 13 in Bollate, che era stato adibito a residenza familiare.
Contrariamente a quanto argomentato nei motivi di appello, non erra il giudice di prime cure nell'escludere che il pagamento effettuato dall'ex partner della convenuta, odierna appellante sia stato eseguito in adempimento di una obbligazione naturale, poiché al momento della cessazione della convivenza non sussisteva più in capo al alcun dovere morale e/o sociale di collaborazione e CP_1 assistenza anche materiale nei confronti della . Nel caso di specie, l'esborso sostenuto Pt_1 dall'appellato è avvenuto quando il progetto di vita comune era ormai stato accantonato e il legame affettivo che univa la coppia si era spezzato tant'è che l'appellante – che peraltro aveva trovato un'occupazione lavorativa dal 2017, circostanza non contestata - si era trasferita altrove con la prole, stipulando un nuovo contratto di locazione con decorrenza dal mese di febbraio 2018. pagina 3 di 4 Risulta dagli atti che era l'unico intestatario formale del contratto di locazione e come tale, a CP_1 seguito di controversia insorta con la proprietà al momento della cessazione del rapporto, ha concluso un accordo transattivo in virtù del quale si è obbligato a corrispondere una somma pari a circa €
5.000,00 per canoni arretrati rimasti insoluti (già dedotti €1.000,00 di acconto già versati) (v. doc. 10 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato); in aggiunta ad una somma pari ad € 1.350,00 per opere di imbiancatura effettuate ai fini della riconsegna dell'immobile (v. doc. 5 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato) e, infine, € 1.995,00 a seguito dell'intervenuta escussione da parte della locatrice della polizza fideiussoria (v. doc. 5 contenuto nel doc. 2 fascicolo appellato).
L'appellato era dunque l'unico soggetto obbligato al pagamento delle spese per finita locazione e non vi è titolo, neppure ex art. 2041 c.c. perché l'appellante, soggetto terzo sia rispetto al contratto di locazione che rispetto alla transazione con la proprietaria/locatrice dell'immobile, vi concorra nella misura della metà. Il mancato esborso dell'appellante nei confronti della locatrice non costituisce un arricchimento ingiustificato dell'appellante per la semplice ragione che alcun obbligo era configurabile a suo carico nei confronti della locatrice né tanto meno nei confronti dell'ex compagno che, a sua volta, non ha sostenuto alcun onere che avvantaggiava la , avendo provveduto nel proprio esclusivo Pt_1 interesse ad un pagamento di cui era il solo giuridicamente obbligato, in virtù di un vincolo contrattuale liberamente e spontaneamente assunto.
In accoglimento dell'appello, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda di condanna proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2828/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e rigetta la domanda di Controparte_1 condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado in euro 1.610 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
per il giudizio di impugnazione, in euro 2.252,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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