Sentenza 18 ottobre 2018
Massime • 2
In tema di reati tributari, l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale non esclude la configurabilità dell'illecito penale, né preclude l'adozione del provvedimento di confisca del profitto derivante dall'illecito penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo l'estinzione dell'obbligazione tributaria per effetto del suo esatto adempimento determina il venir meno dei presupposti della confisca del profitto del reato).
L'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.
Commentario • 1
- 1. La disciplina dei reati tributari aggiornata alla Legge n.157 del 2019https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
04236-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..2553 Mirella Cervadoro - Presidente - sez. CC 18/10/2018- Vito Di Nicola -- Relatore - R.G.N. 28240/2018 Donatella Galterio Alessio Scarcella Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Di LI SQ, nato a [...] il [...]; GL AN, nata a [...] il [...]; MI AN, nato a [...] il 30-ottobre-1957; D'NT TA, nata a [...] il [...]; PI FF, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07-06-2018 del tribunale della libertà di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti gli avvocati IN Sapia e RA Paone che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Taranto ha parzialmente riformato, confermandolo nel resto, il decreto emesso dal Gip in data 6 marzo 2018 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni intestati alle persone giuridiche e alle persone fisiche per reati tributari.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti, per il tramite dei rispettivi difensori, articolano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. AN MI, TA D'NT e FF PI affidano il ricorso a tre complessi motivi.
2.1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla esigenza di valutare l'incidenza della decisione del giudice tributario che aveva escluso, per la SI s.r.l., relativamente all'anno di imposta 2010, la sussistenza della pretesa fiscale (articolo 606, VA comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostengono che il Pubblico Ministero, all'udienza del 10 aprile 2018, aveva depositato alcune sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, tra le quali quella del 12 gennaio 2017, depositata il 01 giugno 2017 (sentenza n. 1208/2017), che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2010, nei confronti di SI s.r.l., relativamente ai rapporti commerciali intercorsi con la DC Costruzioni s.r.l. e con La FE di IT IN. Il Tribunale, in presenza di tale produzione documentale, avrebbe dovuto svolgere, per ciò stesso, una critica valutazione, invece omessa, sui rapporti tra il quantum sequestrato e la decisione emessa in sede di processo tributario. La richiamata decisione, invero, pur nella sua non definitività, aveva in sostanza ridotto la pretesa fiscale, incidendo oggettivamente sul "concetto di profitto del reato", la cui entità, conseguentemente, andava ridimensionata in proporzione.
2.1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione ed erronea applicazione della fattispecie di reato ex articolo 2 del decreto legislativo n. 74/2000 per omessa valutazione delle contestazioni difensive dedotte nell'interesse dei ricorrenti stessi. I quali osserVAo che il Tribunale del riesame, alle pagg. 11.e 12 dell'ordinanza impugnata, ha ritenuto di dover confermare il sequestro per equivalente dei profitti dei reati con riferimento ai beni intestati ad TA 2 -D'NT in relazione al capo 9.a) dell'imputazione per l'anno di imposta 2011- in relazione al capo 9.a) dell'imputazione per l'anno diad AN MI - imposta 2011 e in relazione al capo 8) dell'imputazione per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013 a FF PI in relazione al capo 8 dell'imputazione per gli anni di imposta 2010,2011,2012,2013 avendo stimato esaustiva la esposizione del fatto storico, delle fonti indiziarie e delle ragioni di diritto a sostegno della misura adottata e successivamente circoscrivendo la trattazione alla sola integrazione del decreto di sequestro preventivo in relazione ai motivi di riesame. 1 Nonostante la richiamata precisazione, il giudice del riesame non si sarebbe affatto misurato con tutte le deduzioni articolate dai ricorrenti;
il che si sarebbe tradotto in una mancata risposta alle doglianze della difesa. In particolare, per quanto concerne le fatture emesse dalla DC Costruzioni s.r.l. nei confronti di SI (indagati AN MI e FF PI) e nei confronti del OR AL TE (indagati AN MI e TA VA D'NT), il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la non effettiva operatività della società rappresentata da IN IT per gli anni 2010 e 2011, così omettendo di valutare le precise deduzioni sul punto contenute nell'istanza di riesame e riportante nei motivi di ricorso quanto al fatto che le fatture non sarebbero state considerate soggettivamente false, come pure desumibile, ictu oculi, dai prospetti riepilogativi contenuti nel decreto di sequestro preventivo. Con la conseguenza, chiaramente evincibile dagli stessi elementi rappresentati nel provvedimento di sequestro, che non è possibile ritenere, sul presupposto della non effettiva operatività della DC Costruzioni s.r.l. per gli anni 2010-2011, alcune fatture come soggettivamente esistenti ed altre come soggettivamente inesistenti, peraltro considerando la circostanza di come non sia in contestazione la materiale effettuazione dei lavori indicati nelle fatture stesse. Il Tribunale quindi non avrebbe risolto le illustrate contraddizioni e, anzi, le avrebbe rafforzate nel momento in cui ha affermato che la esistenza di fatture non relative a operazioni inesistenti non esclude che quelle in esame lo fossero, così VAificando, senza neppure accorgersene, l'ipotesi della non effettiva operatività del soggetto emittente le fatture, situazione evidentemente incompatibile con quella della esistenza di fatture relative a operazioni esistenti ed emesse dalla DC Costruzioni s.r.l. Il punto in esame sarebbe, secondo i ricorrenti, decisivo riguardando elementi, che, così come esposti, non consentono, in una prospettiva di ragionevole probabilità, di sussumere l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica. 3 Analoghe censure, quanto al vizio che affliggerebbe l'ordinanza impugnata, vengono svolte dai ricorrenti con riferimento alle fatture emesse dalla EU VI di De GO RA nei confronti di SI s.r.l. (indagati AN MI e FF PI) dove si evidenzia come il tribunale abbia valorizzato la circostanza della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della EU VI e contrapponendo ad elementi concreti mere illazioni. Quanto poi per le fatture emesse dalla C.M.T. s.r.l. nei confronti di SI s.r.l. (indagati MI AN e PI FF), osserVAo i ricorrenti come il ragionamento sia del tutto gratuito laddove, da un lato, si afferma che gli elementi offerti dalla difesa, pur strettamente ancorati a dati reali, quindi di rileVAza immediata e determinante in relazione al fumus, debbano presentarsi in termini di incontestabile valenza dimostrativa per VAificare lo stato di soggezione riveniente dal provvedimento di sequestro;
dall'altro, si ritengono sufficienti, per porre nel nulla il materiale probatorio messo a disposizione nell'interesse degli indagati, tanto sulla base di dati meramente indiziari e, per va molti versi, di semplice sospetto, comunque equivoci e contraddittori.
2.1.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato associativo per omessa valutazione delle contestazioni difensive svolte nell'interesse di AN MI. Si osserva che il tribunale ha trasformato il ruolo dell'indagato (direttore tecnico) in una situazione giuridica innaturale, significativamente orientata nella prospettiva della esistenza di un sodalizio criminoso, ricorrendo anche ad argomenti sterili in quanto il MI, al momento delle operazioni di verifica fiscale, era già indagato, sicché egli ha esercitato un diritto processuale, che, in quanto tale, non può essere utilizzato per inferire la conseguenza fissata dal Tribunale (la esistenza di poteri e responsabilità gestorie nel contesto di un sodalizio criminoso del quale il MI sarebbe stato a capo).
2.2. SQ Di LI ed AN IA GL articolano un unico, complesso, motivo con il quale deducono l'inosserVAza e l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Il motivo di doglianza, che i ricorrenti solleVAo, attiene alla mancata motivazione da parte del Tribunale cautelare sulle istanze difensive inerenti la non applicazione del doppio dei termini, previsto dalla Legge in materia, con riferimento all'anno di imposta 2009, ed alla mancata e corretta applicazione della legge tributaria in merito a tale fattispecie concreta che, se applicata, avrebbe ridotto la debenza erariale con consequenziale riduzione del controvalore per equivalente sottoposto a sequestro. 4 Sostengono che l'ordinanza impugnata nulla avrebbe detto in ordine ai termini di prescrizione relativi all'accertamento tributario, ed alle modalità con le quali si era proceduto con riferimento all'anno di imposta 2009. Invero, dall'informativa della Guardia di Finanza del 22/09/2016 si desumeva che, per l'anno di imposta 2009, l'imponibile era pari ad Euro 432.185,36 ed IVA per Euro 86.437,08 e tanto per le condotte poste in essere in Massafra in data 5 ottobre 2010 (prescrizione interrotta con la notifica del p.v. di contestazione avvenuta in data 21 settembre 2015). Sennonché la prescrizione richiamata faceva esclusivamente riferimento alla commissione del delitto e quindi alla condotta penalmente rileVAte. Orbene, atteso che la notizia di reato è stata iscritta nell'anno 2015, la somma pretesa per questo anno di imposta, quale profitto del reato, pari ad Euro 205.288,05, non era dovuta all'erario e pertanto non doveva essere conteggiata nel controvalore per equivalente da sottoporre a sequestro. Invero, la CNR, che doveva essere utilizzata a fini fiscali per l'anno di imposta 2009, andava comunicata entro i termini di prescrizione v dell'accertamento, ovvero entro i quattro anni. Ciò non sarebbe avvenuto in quanto la CNR da utilizzare ai fini fiscali non sarebbe stata comunicata oltre il termine di quattro anni per l'accertamento e pertanto non poteva operare il principio del raddoppio dei termini previsto dalla norma in materia. Dopo aver eseguito l'interpretazione delle norme applicabili al caso di specie e richiamato lo stato della giurisprudenza tributaria in materia, i ricorrenti concludono che il Tribunale cautelare, non avendo correttamente affrontato e risolto la questione di diritto sollevata, anche con le memorie depositate dopo la richiesta di riesame, è incorso nel vizio di violazione di legge denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
2. Quanto al primo motivo dei ricorsi MI, D'NT e PI, osserva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale (Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328; Sez. 6, n. 5 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038). A maggior ragione, tale principio è valido nel procedimento cautelare dove l'accertamento non può rivestire quel carattere di completezza, che è proprio della fase processuale, e nel quale il Tribunale del riesame è sprovvisto di poteri istruttori. Il primo motivo è pertanto infondato.
3. Invece il secondo motivo sollevato dai predetti ricorrenti è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio come, al cospetto di un completo apparato argomentativo, i rilievi dei ricorrenti nella parte in cui si incentrano, - nella sostanza, su vizi della motivazione, peraltro ictu oculi non sussistenti -non siano consentiti, essendo il loro ingresso precluso nel giudizio di legittimità dal fatto che, in materia di impugnazioni cautelari reali, sono ammesse le sole doglianze dirette a denunciare il vizio di violazione di legge, in tale nozione ven dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, IVAov, Rv. 239692). Va ricordato che il Tribunale cautelare ha ritenuto accertata la non effettiva operatività della ditta La FE di IT IN negli anni in cui risultano emesse le fatture oggetto delle imputazioni provvisorie;
allo stesso modo, quanto alle fatture emesse dalla DC Costruzioni S.r.I., rappresentata dallo stesso IT IN, gli elementi indiziari, puntualmente indicati nel provvedimento impugnato, sono stati ritenuti tutti univoci nel senso della non effettiva operatività di tale società negli anni 2010 e 2011, in cui risultano emesse le fatture de quibus;
con riferimento, poi, alla ditta individuale EU VI di De GO RA, il Tribunale cautelare ha sottolineato che a fronte dell'argomento speso dalla difesa secondo cui le prestazioni indicate - nelle fatture emesse nei confronti della SI S.r.l., sarebbero effettivamente state svolte dalla EU e, tanto in ragione del pagamento ricevuto a mezzo di bonifici bancari per complessivi € 481.300/00, dell'esistenza dei relativi ordinativi e della documentazione prodotta, all'apparenza indicativa di una effettiva presenza di personale dipendente presso lo stabilimento Lucchini di Piombino si - contrappongono le circostanze, di indubbia valenza indiziaria sotto il profilo accusatorio, secondo cui, in base alle indagini espletate dalla Guardia di Finanza presso lo stabilimento Lucchini S.p.A. di Piombino, la ditta in questione non era 6 stata mai autorizzata all'accesso in tale stabilimento per effettuare prestazioni lavorative per conto della SI S.r.l. ma solo per conto della Bertocci Montaggi S.r.l., e non risultaVAo nella contabilità Lucchini rapporti intercorsi con la EU VI;
anche in ordine alla posizione della CMT s.r.l., è stato osservato come il compendio indiziario sia risultato particolarmente qualificato essendo emerso che il personale della CMT S.r.l. non era stato mai autorizzato a fare accesso presso lo stabilimento Lucchini S.p.A. con sede in Piombino per conto della SI S.r.l. ma solo per conto della Bertocci Montaggi S.r.l. nell'anno 2013 a seguito di autorizzazione al subappalto per due ordini. Né alcun rilievo può essere attribuita alla circostanza secondo la quale talune prestazioni, secondo l'assunto dei ricorrenti, non sarebbero oggettivamente inesistenti, posto che, ai fini della configurabilità del fumus delicti ex articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000, l'indicazione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi, per essersi l'imputato avvalso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente ven inesistenti, non incide sul perfezionamento del reato di dichiarazione fraudolenta, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728).
4. E' inammissibile anche il terzo motivo del ricorso MI. Il Collegio cautelare ha infatti ampiamente scrutinato la sussistenza del fumus delicti in ordine alla configurazione del reato associativo, affermando come la posizione apicale rivestita dal ricorrente nella ipotizzata associazione a delinquere, nella veste di interlocutore per conto dei soggetti emittenti fatture false ovvero di soggetto cointeressato con gli stessi (Ditta individuale La FE di IT IN, ditta EU VI, CMT S.r.l.), fosse ampiamente emersa sulla base delle dichiarazioni di LI RE e di IN, amministratore della società gerente L'Hotel Moderno di Piombino, nonché di ES MA, della Bertocci Montaggi S.r.l. di Piombino, queste ultime, in particolare, in ordine a funzioni di gestione assunte dal MI per il OR AL.TE., essendo altresì affiorate una serie di condotte a lui ascrivibili e logicamente ritenute sintomatiche del ruolo attivo assunto nelle attività funzionali all'artificiosa costruzione di espedienti diretti a giustificare la veridicità dei lavori in relazione ai quali erano state emesse le fatture ritenute inesistenti (a titolo esemplificativo, v. dichiarazioni del IN in ordine alle richieste ricevute dal MI per il rilascio di fatture intestate alla EU VI e alle indicazioni da lui ricevute in ordine all'invio delle stesse). 7 Tra l'altro il motivo di ricorso, sotto l'aspetto dei disposti sequestri appare distonico rispetto ad un concreto e attuale interesse all'impugnazione del provvedimento cautelare, che il ricorrente deve comunque possedere per vedere scrutinata la sua posizione al riguardo, prima, dal Tribunale del riesame e, poi, dalla Corte di legittimità, non essendo finalizzate le impugnazioni cautelari ad anticipazioni del giudizio di merito.
5. Anche il motivo di ricorso proposto da SQ Di LI ed AN IA GL è infondato. In sostanza i ricorrenti sostengono che, siccome la pretesa fiscale in ordine a talune imposte si era estinta, per essa non era possibile disporre, in parte qua, il sequestro a fini di confisca. In disparte il fatto che, in maniera del tutto assertiva, i ricorrenti affermano di aver sottoposto la questione al vaglio del Collegio cautelare, tuttavia non è condivisibile il parallelismo che ricorrenti introducono e neppure sono VA autosufficienti i dati che essi forniscono con il ricorso. Ad ogni modo, trattandosi di una questione di diritto, essa può essere risolta direttamente dalla Corte. La confisca penale ha una sua precisa ed autonoma configurazione ed è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e, solo indirettamente alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dall'esatto adempimento (ossia per cause diverse dal versamento dell'imposta evasa), perché solo quest'ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest'ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di una causa realmente giustificativa in quanto la restituzione all'erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria. Diversamente, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al VAtaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903). E' stato infatti affermato che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l'indebito arricchimento deriVAte dall'azione 8 illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012, Lanzalone, Rv. 253851). Ad avviso del Collegio, pertanto, la "prescrizione tributaria", così come non incide sulla configurabilità del reato tributario, non incide neppure sulla determinazione del profitto confiscabile, la cui quantificazione è parametrata al profitto del reato che non cessa di essere tale se la pretesa tributaria, in tutto o in parte, si prescrive.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni, ii ricorso devono essere rigettati e ciò comporta l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Mirella Gervad п-то сигим Inles d DEPOSITATA IN CANCELLERA 29 GEN 2019 IERE anIL CANCELL Luana Manani 9