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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2884/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1
Alfio Ardizzone, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura CP_1 ocati PP SO e RI Venuto, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“1)Pronunziare la separazione dei coniugi - , con addebito a quest'ultima della Parte_1 CP_1 responsabilità, per come sopra evidenziato;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3)Assegnare la casa coniugale, sita in Messina Via C.da Crisa Villaggio Salice, al sig. Parte_1
ricorrente
[...]
4)Determinare una somma a titolo di risarcimento danno endofamiliare;
4)Con il favore di spese, competenze ed onorari”. Per la convenuta:
“1. Preliminarmente, voglia riconoscere e dichiarare, risultando incontestata la sussistenza della intollerabilità della convivenza per entrambi i coniugi, la separazione dei coniugi, riconoscendo che in ragione dell'indipendenza economica degli stessi e la mancanza di patrimonio comune e di figli, e di qualsiasi richiesta in tal senso dalle parti, nessun assegno di mantenimento è dovuto da uno qualsiasi dei coniugi in favore dell'altro;
2. Nel merito, rigettare la richiesta di addebito della responsabilità della separazione in capo alla SI.ra , in quanto inammissibile per i motivi esposti e comunque perché CP_1 infondata in fatto e diritto;
3. In via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare l'addebito della responsabilità della separazione in capo al Dr. , in violazione dei doveri di assistenza e fedeltà Parte_1 assunti nei confronti della moglie con il matrimonio, con liquidazione del danno in via equitativa in una somma da devolversi ad una associazione benefica in favore delle donne maltrattate.
4. Riconoscere e dichiarare altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, laddove si verifichi la sussistenza dei presupposti previsti da tale norma;
5. In ultima istanza, laddove, il dr, OG non dovesse restituire alla ricorrente i beni personali della moglie, si chiede che il Tribunale voglia disporne ed ordinarne la restituzione alla legittima proprietaria.
6. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per il Pubblico Ministero: “Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio in Verzuolo (CN) il 27.07.2019 Parte_1 CP_1
e dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 24.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi con addebito alla moglie, la quale avrebbe avuto un carattere particolarmente aggressivo ed arrogante, si sarebbe spesso allontanata per recarsi per lungo tempo a Verzuolo, suo paese d'origine, avrebbe rifiutato di trascorrere le vacanze estive con il marito, avrebbe abbandonato la casa coniugale lasciando il marito in un periodo di difficoltà dovuto al long covid e avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e ha formulato domanda di risarcimento del danno endofamiliare. La si è costituita, nulla opponendo alla domanda di separazione e proponendo CP_1 contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, sostenendo di aver lasciato la casa coniugale e successivamente intrapreso una relazione con un altro uomo solamente quando già la crisi era in corso da tempo e di non aver mai aver fatto mancare cura ed assistenza al marito. La stessa ha inoltre proposto a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, sulla base della mancanza di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte dello stesso, di comportamenti minacciosi, rabbiosi e ricattatori e di una relazione extraconiugale con tale
. Da ultimo, la ricorrente ha domandato la liquidazione di una somma in via Persona_1 equitativa da devolversi ad una associazione benefica e la restituzione dei propri beni personali.
All'udienza del 27.03.2024 sono stati sentiti i coniugi, i quali hanno confermato quanto affermato nei rispettivi atti introduttivi. Il Giudice istruttore delegato nulla ha disposto in via provvisoria, se non l'autorizzazione a vivere separati, e ha invitato le parti a valutare la reciproca rinuncia alle domande di addebito con compensazione delle spese. Non essendo stata accettata la proposta conciliativa, la controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale. La causa è stata dunque rimessa al Collegio, per la decisione sulla separazione, all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali assunte, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza dell'8.4.2024, con la quale sono stati dichiarati inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di separazione, sulla quale concordano entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente sin dal mese di agosto del 2023.
4. I coniugi hanno reciprocamente proposto domanda di addebito.
Il ricorrente sostiene in primo luogo che la moglie abbia intrattenuto una relazione extraconiugale. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'obbligo di fedeltà “costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass. 11394/2024 Cass. 25966/2022; Cass. 16859/2015; Cass.
25618/2007; Cass..13592/2006).
Nel caso di specie, la relazione in sé non è contestata, ma non è stata raggiunta la prova che sia iniziata anteriormente alla crisi coniugale. La relazione investigativa in atti contiene fotografie ritraenti la con l'uomo che è diventato il suo nuovo compagno scattate nei giorni CP_1
14/18.9.2023 e dunque successivamente al giorno di interruzione della convivenza, da individuarsi pacificamente nel 27.8.2023. Peraltro la convenuta ha prodotto una mail inviata al marito il 25.7.2024 in cui preannuncia la separazione e degli screenshot di messaggi del
18.7.2023 in cui scrive “sappi che a partire da settembre me ne vado, non sto bene con te”. Le affermazioni del ricorrente secondo cui la mail, di cui non è contestata la ricezione, sarebbe frutto di una macchinazione della moglie per precostituirsi una prova per giustificare la relazione con il nuovo compagno sono una mera congettura, non essendovi alcuna oggettiva ragione per dubitare dell'autenticità della mail.
Quanto all'escussione dei testimoni, l'investigatore ha confermato di aver Testimone_1 ricevuto l'incarico dal OG solamente il 9.9.2023 e di non poter essere pertanto a conoscenza delle condotte tenute dalla ad agosto. L'altra testimone , CP_1 Persona_1 amica delle parti, ha invece dichiarato di essere stata chiamata la sera del 27.8.2023 dal
OG, che aveva rinvenuto la macchina della moglie aperta e non riusciva a contattarla, di aver trascorso la notte a cercare la e di averla poi vista ritornare la mattina successiva CP_1 alla macchina. In quella circostanza, la convenuta avrebbe “forse” detto al marito e alla testimone di avere dormito da (l'uomo ritratto nelle fotografie di cui alla relazione Per_2 investigativa). Il fatto, peraltro non contestato, di aver dormito, a seguito di una discussione con il marito, a casa di un altro uomo non è di certo sufficiente a provare la sussistenza di una relazione amorosa già in quel momento, peraltro successivo alla mail con cui la CP_1 comunicava l'intenzione di volersi separare.
Le ulteriori circostanze poste a base della domanda di addebito formulata dal ricorrente, concernenti la mancata assistenza morale e materiale, oltre ad essere descritte in modo generico, non sono state provate. La convenuta ha anzi dimostrato con copiosa documentazione di essersi concretamente attivata per ricercare medici e terapie per il marito asseritamente affetto da long covid. Il fatto stesso che il OG si sia dedicato in costanza di matrimonio a viaggi richiedenti un importante sforzo fisico smentisce poi recisamente le asserzioni secondo cui lo stesso sarebbe un soggetto debole e bisognoso di particolare assistenza. Anche il fatto che la abbia lasciato la casa coniugale dopo i fatti del 27.8.2023 non può CP_1 giustificare l'addebito: secondo costante orientamento giurisprudenziale “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. 25966/2016, Cass. 648/2020, Cass.
3426/2022). Il trasferimento della dalla casa familiare non è frutto di una decisione CP_1 improvvisa e unilaterale della stessa, ma si pone in un contesto di allontanamento affettivo dei coniugi, caratterizzato, secondo quanto descritto in atti, dall'assenza di rapporti intimi e dall'effettuazione di vacanze separate. In ogni caso, l'allontanamento è temporalmente successivo alla mail e ai messaggi con cui la moglie preannuncia la sua intenzione di volersi separare, circostanza che è per sé dirimente per escludere che la crisi sia conseguenza dell'abbandono della casa coniugale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla convenuta, occorre osservare che la stessa riferisce di una condotta aggressiva, minacciosa e trascurante del marito che sarebbe stata tenuta costantemente per tutta la durata del matrimonio, ma non descrive dettagliatamente nessun singolo episodio. In mancanza di precisi riferimenti spaziali e temporali, risulta impossibile sia per il ricorrente esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, sia per il
Collegio accertare l'effettiva dinamica dei fatti. Non è stato inoltre fornito alcun riscontro oggettivo quali referti del pronto soccorso a seguito di aggressioni da parte del marito o querele per maltrattamenti. Non sono di certo sufficienti a provare condotte violente da parte del marito le trascrizioni di messaggi prodotte dalla convenuta (delle quali peraltro non è dimostrata l'autenticità, non essendo stati allegati i corrispondenti screenshot) che hanno come contenuto unicamente delle discussioni tra i coniugi che non trascendono mai in insulti o toni censurabili. È poi in atti la trascrizione di numerosi messaggi scambiati dalla con la CP_1 suocera in cui la prima si lamenta degli atteggiamenti del marito, ma dalla lettura si desume più un'insofferenza nei confronti del carattere del OG che una violazione da parte dello stesso dei doveri derivanti dal matrimonio. È poi presente in atti una registrazione audio di pochi secondi in cui sente il OG urlare in evidente stato di rabbia e agitazione, ma si tratta di atteggiamento compatibile con una discussione tra coniugi che non denota una particolare violenza del ricorrente nei confronti della moglie.
L'unico episodio descritto in maniera circostanziata è proprio quello del 27.8.2023, in cui il
, di ritorno da un viaggio in Slovenia, avrebbe urlato per telefono contro la moglie Parte_1 dopo aver appreso che la stessa si trovava in un bar per un aperitivo e le avrebbe detto che sarebbe stata sua la colpa di un eventuale incidente stradale. La testimone Testimone_2 madre del ricorrente ma citata dalla convenuta, ha infatti dichiarato di non sapere nulla, nemmeno de relato, del contenuto della telefonata e di essere stata contattata dalla che CP_1 le avrebbe chiesto di avvisare il marito che quella sera non sarebbe tornata a casa per via di un litigio. La testimone ha aggiunto di non ricordare se la nuora le avesse detto di avere paura del marito o che lo stesso fosse alterato e ha aggiunto che la “non mi ha mai detto che CP_1 Pt_1 le aveva fatto male”. La ha poi riferito di essere stata presente all'incontro fra i coniugi Tes_2 del giorno successivo quando la convenuta si è presentata presso la casa coniugale per ritirare degli effetti personali, ma non ha assistito a comportamenti aggressivi o rabbiosi da parte del figlio, tanto da essersi stupita per il successivo intervento dei carabinieri. Anche l'altro testimone , indicato in atti come compagno della madre del ricorrente, ma Testimone_3 qualificatosi in udienza come mero amico, ha confermato di essere stato avvisato la sera del
27.8.2024 dalla del suo mancato ritorno a casa per la notte, ma di non aver appreso né CP_1 che la donna avesse paura del marito, né che quest'ultimo fosse arrabbiato. Entrambi i testimoni hanno poi affermato di aver provato a contattare il OG per avvisarlo del mancato rientro della moglie, ma di non essere riusciti in tale intento.
Non risulta provato nemmeno il fatto che il ricorrente abbia tradito la moglie con Per_1 [...]
e non, come invece sostenuto dal OG, intrattenuto con la stessa una relazione a Per_1 tre con il consenso della . Quest'ultima avrebbe ben potuto citare la come CP_1 Per_1 testimone per confermare la propria versione dei fatti, ma così non è stato. Lo scambio whatsapp tra le due donne prodotto dal ricorrente dà invece conforto alla tesi secondo cui la convenuta avrebbe quantomeno tollerato la relazione extraconiugale.
Da quanto è emerso in corso di giudizio, si può dunque affermare che la crisi coniugale sia stata determinata dalle differenze caratteriali tra i coniugi che hanno portato ad una progressiva disaffezione. Lo stesso ricorrente afferma in atti di aver riscontrato sin dai tempi del fidanzamento problematiche di tipo caratteriale nella moglie, che sperava sarebbero potute migliorare con il matrimonio, e che la vita coniugale non è stata sin dall'inizio delle più felici. Ha inoltre dichiarato all'udienza che, prima di agosto 2023, le cose tra i coniugi andavano bene “a momenti”, anche in ragione delle rispettive condizioni di salute. La convenuta a sua volta sostiene, ancora nella comparsa conclusionale, che non si è mai creata una vera e propria comunanza di vita tra i coniugi e che i rapporti si sono progressivamente inaspriti sino ad arrivare a un punto di rottura e scrive testualmente che le cause della crisi sono da ricercarsi
“nella sopravvenuta inconciliabilità di interessi e caratteri dei coniugi” e nella “diversa visione della vita coniugale e degli impegni ad essa correlati”. Non essendo pertanto possibile stabilire univocamente la responsabilità di uno dei coniugi nella determinazione della crisi, le domande di addebito devono essere respinte.
5. Il rigetto delle domande di addebito impedisce l'accoglimento delle reciproche domande di risarcimento del danno (da liquidarsi, per quanto riguarda la convenuta, in favore di un'associazione benefica che si occupa di violenza sulle donne). Il risarcimento del danno endofamiliare, che in ogni caso deve essere rigorosamente accertato secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere probatorio, presuppone infatti che sia vi sia stata, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
6. La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal è inammissibile. Parte_1
La ratio di tale istituto è infatti unicamente quella di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti di rimanere nell'habitat in cui sono cresciuti. In assenza di figli, il diritto di rimanere nella casa resterà regolato dalle ordinarie norme in materia di proprietà.
Analogamente è inammissibile la domanda, formulata in via ipotetica dalla resistente, volta ad ottenere la restituzione dei propri beni personali. Le uniche domande a contenuto economico proponibili nel giudizio di separazione sono infatti quelle volte ad ottenere un contributo al mantenimento per la prole o per il coniuge debole.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile unicamente decorso il termine a tal fine stabilito dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. Si provvede pertanto con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/09/1992 e nata a [...] il [...]; CP_1
RIGETTA le reciproche domande di addebito e, per l'effetto le reciproche domande di risarcimento del danno,
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande,
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
SPESE al definitivo. Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2884/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1
Alfio Ardizzone, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura CP_1 ocati PP SO e RI Venuto, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“1)Pronunziare la separazione dei coniugi - , con addebito a quest'ultima della Parte_1 CP_1 responsabilità, per come sopra evidenziato;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3)Assegnare la casa coniugale, sita in Messina Via C.da Crisa Villaggio Salice, al sig. Parte_1
ricorrente
[...]
4)Determinare una somma a titolo di risarcimento danno endofamiliare;
4)Con il favore di spese, competenze ed onorari”. Per la convenuta:
“1. Preliminarmente, voglia riconoscere e dichiarare, risultando incontestata la sussistenza della intollerabilità della convivenza per entrambi i coniugi, la separazione dei coniugi, riconoscendo che in ragione dell'indipendenza economica degli stessi e la mancanza di patrimonio comune e di figli, e di qualsiasi richiesta in tal senso dalle parti, nessun assegno di mantenimento è dovuto da uno qualsiasi dei coniugi in favore dell'altro;
2. Nel merito, rigettare la richiesta di addebito della responsabilità della separazione in capo alla SI.ra , in quanto inammissibile per i motivi esposti e comunque perché CP_1 infondata in fatto e diritto;
3. In via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare l'addebito della responsabilità della separazione in capo al Dr. , in violazione dei doveri di assistenza e fedeltà Parte_1 assunti nei confronti della moglie con il matrimonio, con liquidazione del danno in via equitativa in una somma da devolversi ad una associazione benefica in favore delle donne maltrattate.
4. Riconoscere e dichiarare altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, laddove si verifichi la sussistenza dei presupposti previsti da tale norma;
5. In ultima istanza, laddove, il dr, OG non dovesse restituire alla ricorrente i beni personali della moglie, si chiede che il Tribunale voglia disporne ed ordinarne la restituzione alla legittima proprietaria.
6. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per il Pubblico Ministero: “Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio in Verzuolo (CN) il 27.07.2019 Parte_1 CP_1
e dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 24.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi con addebito alla moglie, la quale avrebbe avuto un carattere particolarmente aggressivo ed arrogante, si sarebbe spesso allontanata per recarsi per lungo tempo a Verzuolo, suo paese d'origine, avrebbe rifiutato di trascorrere le vacanze estive con il marito, avrebbe abbandonato la casa coniugale lasciando il marito in un periodo di difficoltà dovuto al long covid e avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale e ha formulato domanda di risarcimento del danno endofamiliare. La si è costituita, nulla opponendo alla domanda di separazione e proponendo CP_1 contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, sostenendo di aver lasciato la casa coniugale e successivamente intrapreso una relazione con un altro uomo solamente quando già la crisi era in corso da tempo e di non aver mai aver fatto mancare cura ed assistenza al marito. La stessa ha inoltre proposto a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, sulla base della mancanza di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte dello stesso, di comportamenti minacciosi, rabbiosi e ricattatori e di una relazione extraconiugale con tale
. Da ultimo, la ricorrente ha domandato la liquidazione di una somma in via Persona_1 equitativa da devolversi ad una associazione benefica e la restituzione dei propri beni personali.
All'udienza del 27.03.2024 sono stati sentiti i coniugi, i quali hanno confermato quanto affermato nei rispettivi atti introduttivi. Il Giudice istruttore delegato nulla ha disposto in via provvisoria, se non l'autorizzazione a vivere separati, e ha invitato le parti a valutare la reciproca rinuncia alle domande di addebito con compensazione delle spese. Non essendo stata accettata la proposta conciliativa, la controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale. La causa è stata dunque rimessa al Collegio, per la decisione sulla separazione, all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali assunte, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza dell'8.4.2024, con la quale sono stati dichiarati inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di separazione, sulla quale concordano entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente sin dal mese di agosto del 2023.
4. I coniugi hanno reciprocamente proposto domanda di addebito.
Il ricorrente sostiene in primo luogo che la moglie abbia intrattenuto una relazione extraconiugale. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'obbligo di fedeltà “costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass. 11394/2024 Cass. 25966/2022; Cass. 16859/2015; Cass.
25618/2007; Cass..13592/2006).
Nel caso di specie, la relazione in sé non è contestata, ma non è stata raggiunta la prova che sia iniziata anteriormente alla crisi coniugale. La relazione investigativa in atti contiene fotografie ritraenti la con l'uomo che è diventato il suo nuovo compagno scattate nei giorni CP_1
14/18.9.2023 e dunque successivamente al giorno di interruzione della convivenza, da individuarsi pacificamente nel 27.8.2023. Peraltro la convenuta ha prodotto una mail inviata al marito il 25.7.2024 in cui preannuncia la separazione e degli screenshot di messaggi del
18.7.2023 in cui scrive “sappi che a partire da settembre me ne vado, non sto bene con te”. Le affermazioni del ricorrente secondo cui la mail, di cui non è contestata la ricezione, sarebbe frutto di una macchinazione della moglie per precostituirsi una prova per giustificare la relazione con il nuovo compagno sono una mera congettura, non essendovi alcuna oggettiva ragione per dubitare dell'autenticità della mail.
Quanto all'escussione dei testimoni, l'investigatore ha confermato di aver Testimone_1 ricevuto l'incarico dal OG solamente il 9.9.2023 e di non poter essere pertanto a conoscenza delle condotte tenute dalla ad agosto. L'altra testimone , CP_1 Persona_1 amica delle parti, ha invece dichiarato di essere stata chiamata la sera del 27.8.2023 dal
OG, che aveva rinvenuto la macchina della moglie aperta e non riusciva a contattarla, di aver trascorso la notte a cercare la e di averla poi vista ritornare la mattina successiva CP_1 alla macchina. In quella circostanza, la convenuta avrebbe “forse” detto al marito e alla testimone di avere dormito da (l'uomo ritratto nelle fotografie di cui alla relazione Per_2 investigativa). Il fatto, peraltro non contestato, di aver dormito, a seguito di una discussione con il marito, a casa di un altro uomo non è di certo sufficiente a provare la sussistenza di una relazione amorosa già in quel momento, peraltro successivo alla mail con cui la CP_1 comunicava l'intenzione di volersi separare.
Le ulteriori circostanze poste a base della domanda di addebito formulata dal ricorrente, concernenti la mancata assistenza morale e materiale, oltre ad essere descritte in modo generico, non sono state provate. La convenuta ha anzi dimostrato con copiosa documentazione di essersi concretamente attivata per ricercare medici e terapie per il marito asseritamente affetto da long covid. Il fatto stesso che il OG si sia dedicato in costanza di matrimonio a viaggi richiedenti un importante sforzo fisico smentisce poi recisamente le asserzioni secondo cui lo stesso sarebbe un soggetto debole e bisognoso di particolare assistenza. Anche il fatto che la abbia lasciato la casa coniugale dopo i fatti del 27.8.2023 non può CP_1 giustificare l'addebito: secondo costante orientamento giurisprudenziale “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. 25966/2016, Cass. 648/2020, Cass.
3426/2022). Il trasferimento della dalla casa familiare non è frutto di una decisione CP_1 improvvisa e unilaterale della stessa, ma si pone in un contesto di allontanamento affettivo dei coniugi, caratterizzato, secondo quanto descritto in atti, dall'assenza di rapporti intimi e dall'effettuazione di vacanze separate. In ogni caso, l'allontanamento è temporalmente successivo alla mail e ai messaggi con cui la moglie preannuncia la sua intenzione di volersi separare, circostanza che è per sé dirimente per escludere che la crisi sia conseguenza dell'abbandono della casa coniugale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla convenuta, occorre osservare che la stessa riferisce di una condotta aggressiva, minacciosa e trascurante del marito che sarebbe stata tenuta costantemente per tutta la durata del matrimonio, ma non descrive dettagliatamente nessun singolo episodio. In mancanza di precisi riferimenti spaziali e temporali, risulta impossibile sia per il ricorrente esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, sia per il
Collegio accertare l'effettiva dinamica dei fatti. Non è stato inoltre fornito alcun riscontro oggettivo quali referti del pronto soccorso a seguito di aggressioni da parte del marito o querele per maltrattamenti. Non sono di certo sufficienti a provare condotte violente da parte del marito le trascrizioni di messaggi prodotte dalla convenuta (delle quali peraltro non è dimostrata l'autenticità, non essendo stati allegati i corrispondenti screenshot) che hanno come contenuto unicamente delle discussioni tra i coniugi che non trascendono mai in insulti o toni censurabili. È poi in atti la trascrizione di numerosi messaggi scambiati dalla con la CP_1 suocera in cui la prima si lamenta degli atteggiamenti del marito, ma dalla lettura si desume più un'insofferenza nei confronti del carattere del OG che una violazione da parte dello stesso dei doveri derivanti dal matrimonio. È poi presente in atti una registrazione audio di pochi secondi in cui sente il OG urlare in evidente stato di rabbia e agitazione, ma si tratta di atteggiamento compatibile con una discussione tra coniugi che non denota una particolare violenza del ricorrente nei confronti della moglie.
L'unico episodio descritto in maniera circostanziata è proprio quello del 27.8.2023, in cui il
, di ritorno da un viaggio in Slovenia, avrebbe urlato per telefono contro la moglie Parte_1 dopo aver appreso che la stessa si trovava in un bar per un aperitivo e le avrebbe detto che sarebbe stata sua la colpa di un eventuale incidente stradale. La testimone Testimone_2 madre del ricorrente ma citata dalla convenuta, ha infatti dichiarato di non sapere nulla, nemmeno de relato, del contenuto della telefonata e di essere stata contattata dalla che CP_1 le avrebbe chiesto di avvisare il marito che quella sera non sarebbe tornata a casa per via di un litigio. La testimone ha aggiunto di non ricordare se la nuora le avesse detto di avere paura del marito o che lo stesso fosse alterato e ha aggiunto che la “non mi ha mai detto che CP_1 Pt_1 le aveva fatto male”. La ha poi riferito di essere stata presente all'incontro fra i coniugi Tes_2 del giorno successivo quando la convenuta si è presentata presso la casa coniugale per ritirare degli effetti personali, ma non ha assistito a comportamenti aggressivi o rabbiosi da parte del figlio, tanto da essersi stupita per il successivo intervento dei carabinieri. Anche l'altro testimone , indicato in atti come compagno della madre del ricorrente, ma Testimone_3 qualificatosi in udienza come mero amico, ha confermato di essere stato avvisato la sera del
27.8.2024 dalla del suo mancato ritorno a casa per la notte, ma di non aver appreso né CP_1 che la donna avesse paura del marito, né che quest'ultimo fosse arrabbiato. Entrambi i testimoni hanno poi affermato di aver provato a contattare il OG per avvisarlo del mancato rientro della moglie, ma di non essere riusciti in tale intento.
Non risulta provato nemmeno il fatto che il ricorrente abbia tradito la moglie con Per_1 [...]
e non, come invece sostenuto dal OG, intrattenuto con la stessa una relazione a Per_1 tre con il consenso della . Quest'ultima avrebbe ben potuto citare la come CP_1 Per_1 testimone per confermare la propria versione dei fatti, ma così non è stato. Lo scambio whatsapp tra le due donne prodotto dal ricorrente dà invece conforto alla tesi secondo cui la convenuta avrebbe quantomeno tollerato la relazione extraconiugale.
Da quanto è emerso in corso di giudizio, si può dunque affermare che la crisi coniugale sia stata determinata dalle differenze caratteriali tra i coniugi che hanno portato ad una progressiva disaffezione. Lo stesso ricorrente afferma in atti di aver riscontrato sin dai tempi del fidanzamento problematiche di tipo caratteriale nella moglie, che sperava sarebbero potute migliorare con il matrimonio, e che la vita coniugale non è stata sin dall'inizio delle più felici. Ha inoltre dichiarato all'udienza che, prima di agosto 2023, le cose tra i coniugi andavano bene “a momenti”, anche in ragione delle rispettive condizioni di salute. La convenuta a sua volta sostiene, ancora nella comparsa conclusionale, che non si è mai creata una vera e propria comunanza di vita tra i coniugi e che i rapporti si sono progressivamente inaspriti sino ad arrivare a un punto di rottura e scrive testualmente che le cause della crisi sono da ricercarsi
“nella sopravvenuta inconciliabilità di interessi e caratteri dei coniugi” e nella “diversa visione della vita coniugale e degli impegni ad essa correlati”. Non essendo pertanto possibile stabilire univocamente la responsabilità di uno dei coniugi nella determinazione della crisi, le domande di addebito devono essere respinte.
5. Il rigetto delle domande di addebito impedisce l'accoglimento delle reciproche domande di risarcimento del danno (da liquidarsi, per quanto riguarda la convenuta, in favore di un'associazione benefica che si occupa di violenza sulle donne). Il risarcimento del danno endofamiliare, che in ogni caso deve essere rigorosamente accertato secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere probatorio, presuppone infatti che sia vi sia stata, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
6. La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal è inammissibile. Parte_1
La ratio di tale istituto è infatti unicamente quella di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti di rimanere nell'habitat in cui sono cresciuti. In assenza di figli, il diritto di rimanere nella casa resterà regolato dalle ordinarie norme in materia di proprietà.
Analogamente è inammissibile la domanda, formulata in via ipotetica dalla resistente, volta ad ottenere la restituzione dei propri beni personali. Le uniche domande a contenuto economico proponibili nel giudizio di separazione sono infatti quelle volte ad ottenere un contributo al mantenimento per la prole o per il coniuge debole.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile unicamente decorso il termine a tal fine stabilito dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. Si provvede pertanto con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/09/1992 e nata a [...] il [...]; CP_1
RIGETTA le reciproche domande di addebito e, per l'effetto le reciproche domande di risarcimento del danno,
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande,
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
SPESE al definitivo. Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi