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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa RI CO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
08/10/2025, con la concessione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 8703/2020 R.G. pendente tra:
(cod. fisc. Parte_1
e P.IVA elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Rocco P.IVA_1 P.IVA_2
Cocchia, 147, presso lo studio dell'avv. Angelo Puzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Parte opponente
E
AVV. (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Arcangelo Rotunno, 15;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto regolarmente notificato, Parte_1 ha spiegato opposizione avverso il precetto notificatogli in data 27/10/2020
[...] ad istanza di per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 2.438,60, a titolo di compensi professionali liquidatele, nella qualità di avvocato antistatario, dall'intestato tribunale con la sentenza n. 2181/19, pubblicata il 26/06/2019.
Più specificamente, l'opponente ha dedotto la nullità del precetto sotto il duplice profilo della mancata spedizione del sotteso titolo -antecedentemente notificatogli- in forma esecutiva, in violazione dell'art. 475 c.p.c, e dell'erronea indicazione, nell'opposta intimazione, della data di notifica di quest'ultimo, lamentando la lesione del proprio diritto di difesa asseritamente pregiudicato dall'assenza del titolo nella sua integrità ritenuta necessaria al fine di verificarne l'effettiva validità.
Nel presente giudizio si è costituta parte opposta la quale, rilevata preliminarmente la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, ex art. 481 c.p.c., ha eccepito l'infondatezza delle avverse censure avuto riguardo alla pretestuosità dell'allegato pregiudizio, contenendo l'opposta intimazione tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 480 c.p.c., compresa la data di rilascio, a cura della cancelleria, della formula esecutiva sul titolo azionato.
Ciò posto, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, infondata e/o inammissibile la spiegata opposizione.
§ 1.1 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'opponente, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/12/2023, ha dato atto dell'accoglimento, con la sentenza n.4181/2023 del Tribunale di Salerno, del giudizio di opposizione avverso il precetto notificatogli per il pagamento della sorte capitale sulla scorta del medesimo titolo azionato con il precetto opposto nel presente giudizio e, avuto riguardo alla deduzione -in entrambe le procedure- delle stesse doglianze, ha insistito sull'accoglimento della propria domanda.
Di poi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
08/10/2025 e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Ciò posto, anzitutto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere richiesta da parte opposta in ragione della asserita sopravvenuta inefficacia dell'atto opposto, ai sensi dell'art.481 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il sopra indicato articolo disponga che “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627
c.p.c.” § 2.1 Non risulta dirimente, invece, la sentenza di accoglimento n.4181/2023 prodotta da parte opponente, avendo definito un giudizio che, salvo per la comunanza del titolo esecutivo azionato, differisce dal presente giudizio quanto alle circostanze di fatto dedotte, alle parti processuali e alle doglianze spiegate (reggendo, difatti, l'accoglimento della domanda su un vizio inerente alla sottoscrizione dell'atto di precetto opposto, circostanza ininfluente nel presente procedimento).
§ 2.2 Infine, sempre in limine litis, in ordine alla qualificazione della spiegata domanda, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto (Trib. Milano, 20/04/2021, n.3283).
Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900;
Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755).
Calando i principi esposti al caso in esame, risulta indiscusso che le sopra indicate doglianze integrino motivi di opposizione agli atti esecutivi: infatti, l'opponente non ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitato a contestare come l'omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia che le era stata notificata e l'erronea indicazione della data di notifica del titolo medesimo, avessero determinato la nullità dell'atto opposto e l'improcedibilità dell'azione espropriativa in ragione della violazione del proprio diritto di difesa.
§ 2.1. Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Invero, osserva questo giudice come – a tacer di ogni rilievo nel merito – non sussista, in realtà, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno opponente.
In proposito, giova ricordare come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato in termini generali il principio per cui qualsiasi denuncia di un error in procedendo debba essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, atteso che non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha precisato che i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (Cass. 16 febbraio 2018,
n. 3805; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 9 settembre 2016, n. 17905).
La parte che intenda far valere una nullità processuale deve allora sempre indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Siffatto principio trova applicazione anche in materia esecutiva, laddove per la deduzione degli error in procedendo è prevista un'apposita azione (ovverosia, l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.).
La conseguenza di ciò è che con l'opposizione agli atti esecutivi non possono farsi valere i vizi rispetto ai quali la parte non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia:
l'opponente non può, cioè, limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata ma deve dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967;
Cass. 18 luglio 2018, n. 19105).
Nel caso di specie, l'allegazione di un siffatto interesse è nella sostanza mancata tenuto conto che l'opponente ha dedotto, quale pregiudizio patito nel ricevere una copia dell'azionato titolo privo della formula esecutiva, nonché un atto di precetto contenente l'errata indicazione della data di notifica del titolo medesimo- l'impossibilità di "analizzare
l'esistenza, la validità e la correttezza del titolo esecutivo”.
Orbene, non v'è chi non veda come una sentenza, di per sé dotata di immediata efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., sebbene notificata in assenza dell'apposizione della formula, consenta all'ingiunto – attraverso la proposizione dell'opposizione- di spiegare tutte le proprie difese, risolvendosi la prospettazione di un siffatto pregiudizio in una mera allegazione, del tutto sganciata da una situazione di svantaggio concretamente apprezzabile.
Parimenti, non può attribuirsi rilievo alla doglianza che nell'opposto atto di precetto fosse stata erroneamente indicata la data di notifica dell'azionato titolo atteso che, per ormai costante giurisprudenza e in virtù del principio di conservazione, l'erronea indicazione di un elemento formale del precetto non ne determina la nullità qualora non ingeneri incertezze nel debitore in ordine al creditore intimante, alla pretesa creditoria e al titolo che la sorregge (Cass. 28/01/2020, n.1928): requisiti, questi, certamente ravvisabili nell'opposta intimazione.
In conclusione, mancando una condizione dell'azione, la spiegata domanda deve essere dichiarata inammissibile.
§ 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da euro 1.001,00 a euro 5.200,00, per tutte le fasi di giudizio, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione;
• NN parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa RI CO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
08/10/2025, con la concessione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 8703/2020 R.G. pendente tra:
(cod. fisc. Parte_1
e P.IVA elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Rocco P.IVA_1 P.IVA_2
Cocchia, 147, presso lo studio dell'avv. Angelo Puzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Parte opponente
E
AVV. (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Arcangelo Rotunno, 15;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto regolarmente notificato, Parte_1 ha spiegato opposizione avverso il precetto notificatogli in data 27/10/2020
[...] ad istanza di per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 2.438,60, a titolo di compensi professionali liquidatele, nella qualità di avvocato antistatario, dall'intestato tribunale con la sentenza n. 2181/19, pubblicata il 26/06/2019.
Più specificamente, l'opponente ha dedotto la nullità del precetto sotto il duplice profilo della mancata spedizione del sotteso titolo -antecedentemente notificatogli- in forma esecutiva, in violazione dell'art. 475 c.p.c, e dell'erronea indicazione, nell'opposta intimazione, della data di notifica di quest'ultimo, lamentando la lesione del proprio diritto di difesa asseritamente pregiudicato dall'assenza del titolo nella sua integrità ritenuta necessaria al fine di verificarne l'effettiva validità.
Nel presente giudizio si è costituta parte opposta la quale, rilevata preliminarmente la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, ex art. 481 c.p.c., ha eccepito l'infondatezza delle avverse censure avuto riguardo alla pretestuosità dell'allegato pregiudizio, contenendo l'opposta intimazione tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 480 c.p.c., compresa la data di rilascio, a cura della cancelleria, della formula esecutiva sul titolo azionato.
Ciò posto, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, infondata e/o inammissibile la spiegata opposizione.
§ 1.1 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'opponente, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/12/2023, ha dato atto dell'accoglimento, con la sentenza n.4181/2023 del Tribunale di Salerno, del giudizio di opposizione avverso il precetto notificatogli per il pagamento della sorte capitale sulla scorta del medesimo titolo azionato con il precetto opposto nel presente giudizio e, avuto riguardo alla deduzione -in entrambe le procedure- delle stesse doglianze, ha insistito sull'accoglimento della propria domanda.
Di poi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
08/10/2025 e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Ciò posto, anzitutto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere richiesta da parte opposta in ragione della asserita sopravvenuta inefficacia dell'atto opposto, ai sensi dell'art.481 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il sopra indicato articolo disponga che “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627
c.p.c.” § 2.1 Non risulta dirimente, invece, la sentenza di accoglimento n.4181/2023 prodotta da parte opponente, avendo definito un giudizio che, salvo per la comunanza del titolo esecutivo azionato, differisce dal presente giudizio quanto alle circostanze di fatto dedotte, alle parti processuali e alle doglianze spiegate (reggendo, difatti, l'accoglimento della domanda su un vizio inerente alla sottoscrizione dell'atto di precetto opposto, circostanza ininfluente nel presente procedimento).
§ 2.2 Infine, sempre in limine litis, in ordine alla qualificazione della spiegata domanda, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto (Trib. Milano, 20/04/2021, n.3283).
Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900;
Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755).
Calando i principi esposti al caso in esame, risulta indiscusso che le sopra indicate doglianze integrino motivi di opposizione agli atti esecutivi: infatti, l'opponente non ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitato a contestare come l'omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia che le era stata notificata e l'erronea indicazione della data di notifica del titolo medesimo, avessero determinato la nullità dell'atto opposto e l'improcedibilità dell'azione espropriativa in ragione della violazione del proprio diritto di difesa.
§ 2.1. Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Invero, osserva questo giudice come – a tacer di ogni rilievo nel merito – non sussista, in realtà, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno opponente.
In proposito, giova ricordare come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato in termini generali il principio per cui qualsiasi denuncia di un error in procedendo debba essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, atteso che non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha precisato che i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (Cass. 16 febbraio 2018,
n. 3805; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 9 settembre 2016, n. 17905).
La parte che intenda far valere una nullità processuale deve allora sempre indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Siffatto principio trova applicazione anche in materia esecutiva, laddove per la deduzione degli error in procedendo è prevista un'apposita azione (ovverosia, l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.).
La conseguenza di ciò è che con l'opposizione agli atti esecutivi non possono farsi valere i vizi rispetto ai quali la parte non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia:
l'opponente non può, cioè, limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata ma deve dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967;
Cass. 18 luglio 2018, n. 19105).
Nel caso di specie, l'allegazione di un siffatto interesse è nella sostanza mancata tenuto conto che l'opponente ha dedotto, quale pregiudizio patito nel ricevere una copia dell'azionato titolo privo della formula esecutiva, nonché un atto di precetto contenente l'errata indicazione della data di notifica del titolo medesimo- l'impossibilità di "analizzare
l'esistenza, la validità e la correttezza del titolo esecutivo”.
Orbene, non v'è chi non veda come una sentenza, di per sé dotata di immediata efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., sebbene notificata in assenza dell'apposizione della formula, consenta all'ingiunto – attraverso la proposizione dell'opposizione- di spiegare tutte le proprie difese, risolvendosi la prospettazione di un siffatto pregiudizio in una mera allegazione, del tutto sganciata da una situazione di svantaggio concretamente apprezzabile.
Parimenti, non può attribuirsi rilievo alla doglianza che nell'opposto atto di precetto fosse stata erroneamente indicata la data di notifica dell'azionato titolo atteso che, per ormai costante giurisprudenza e in virtù del principio di conservazione, l'erronea indicazione di un elemento formale del precetto non ne determina la nullità qualora non ingeneri incertezze nel debitore in ordine al creditore intimante, alla pretesa creditoria e al titolo che la sorregge (Cass. 28/01/2020, n.1928): requisiti, questi, certamente ravvisabili nell'opposta intimazione.
In conclusione, mancando una condizione dell'azione, la spiegata domanda deve essere dichiarata inammissibile.
§ 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da euro 1.001,00 a euro 5.200,00, per tutte le fasi di giudizio, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione;
• NN parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI CO