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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1010/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Meta C.F._1 alla Via Rivolo n. 34, presso lo Studio dell'avv. Biancamaria Balzano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Sant'Agnello alla Via Nastro d'Argento n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Cappiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in data 03.11.2005 in
1 Meta, deducendo che nel corso della loro unione sentimentale è nata, in data 05.08.2003, la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_1
A sostegno della domanda hanno dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del
12.07.2011, ha omologato la separazione consensuale e che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno precisato che il sig. svolge la professione di cameriere presso il ristorante, bar e gelateria Pt_1
Monnalisa sito in Sorrento alla Via R. Giuliani n. 18, con retribuzione mensile pari a circa euro
1.300,00, mentre la sig.ra svolge la professione di governante presso l'Hotel Best CP_1
Western La Solara sito in Sorrento alla Via Capo n. 118, con retribuzione mensile pari a circa euro
1.300,00.
Con decreto del 22.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.10.2025, sostituita su loro richiesta dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza depositata in data 16.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 18.05.2011 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. 6164/2011 del 12.07.2011.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Meta in data 03.11.2005 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
2 1) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla sarà versato a titolo di assegno divorzile da nessuno dei due in favore dell'altro, e gli stessi non avranno più nulla a pretendere in merito alla detta causale;
2) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, frequentante la facoltà di Scienze tecniche e psicologiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la somma di Euro 400,00
(quattrocento/00) mensili somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e euro 200,00 (duecento/00) mensili quale contributo al pagamento del canone mensile di locazione della casa in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 148, ove la figliola si è trasferita al fine di completare gli studi universitari, e sino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente;
3) i ricorrenti si faranno carico del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative alla figlia così come individuate nel “Protocollo sulle spese per i figli in materia di Persona_2 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torre
Annunziata;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Meta per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(Atto n. 48, parte II, serie A, anno 2005 del;
Parte_2
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Meta C.F._1 alla Via Rivolo n. 34, presso lo Studio dell'avv. Biancamaria Balzano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Sant'Agnello alla Via Nastro d'Argento n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Cappiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in data 03.11.2005 in
1 Meta, deducendo che nel corso della loro unione sentimentale è nata, in data 05.08.2003, la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_1
A sostegno della domanda hanno dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del
12.07.2011, ha omologato la separazione consensuale e che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno precisato che il sig. svolge la professione di cameriere presso il ristorante, bar e gelateria Pt_1
Monnalisa sito in Sorrento alla Via R. Giuliani n. 18, con retribuzione mensile pari a circa euro
1.300,00, mentre la sig.ra svolge la professione di governante presso l'Hotel Best CP_1
Western La Solara sito in Sorrento alla Via Capo n. 118, con retribuzione mensile pari a circa euro
1.300,00.
Con decreto del 22.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.10.2025, sostituita su loro richiesta dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza depositata in data 16.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 18.05.2011 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. 6164/2011 del 12.07.2011.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Meta in data 03.11.2005 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
2 1) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla sarà versato a titolo di assegno divorzile da nessuno dei due in favore dell'altro, e gli stessi non avranno più nulla a pretendere in merito alla detta causale;
2) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, frequentante la facoltà di Scienze tecniche e psicologiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la somma di Euro 400,00
(quattrocento/00) mensili somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e euro 200,00 (duecento/00) mensili quale contributo al pagamento del canone mensile di locazione della casa in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 148, ove la figliola si è trasferita al fine di completare gli studi universitari, e sino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente;
3) i ricorrenti si faranno carico del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative alla figlia così come individuate nel “Protocollo sulle spese per i figli in materia di Persona_2 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torre
Annunziata;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Meta per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(Atto n. 48, parte II, serie A, anno 2005 del;
Parte_2
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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