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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RE MI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1060/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Guido Marone (c.f. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15; ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...] [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
In particolare, la ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in CP_1
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di
Pag. 2 di 10 discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
09.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 10 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'anno scolastico 2024/2025 in quanto la docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Con ordinanza del 12.06.2025, questo Giudice ha chiesto alla Contro parte ricorrente - a fronte della difesa del e del possibile riconoscimento ex lege del beneficio richiesto in riferimento all'a.s. 2024/2025 - di “fornire prova dell'eventuale avvenuto riconoscimento del diritto di cui alla Carta del docente e del permanere dell'interesse alla presente controversia”.
Tuttavia, parte ricorrente non ha preso posizione su quanto richiesto.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.12.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in buona parte fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione
Pag. 4 di 10 controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione del riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, in considerazione del riconoscimento ex lege della Carta docente sulla base della
Legge di Bilancio 2025, stante la mancata presa di posizione in merito da parte della ricorrente.
Sulla domanda riferita all'a.s. 2024/25 deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto Contro riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente, relative agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 23.09.2022 al 30.06.2023 e nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
Pag. 5 di 10 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 6 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 7 di 10 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza nel
Pag. 8 di 10 sistema delle docenze scolastiche, come si evince dalle GPS prodotte con note di trattazione scritta depositate in data
11.12.2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1060/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 9 di 10 2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, per avvenuto riconoscimento del diritto.
3) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_9
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15%, CU, iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 25/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI RE MI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1060/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Guido Marone (c.f. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15; ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...] [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
In particolare, la ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in CP_1
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di
Pag. 2 di 10 discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
09.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 10 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'anno scolastico 2024/2025 in quanto la docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Con ordinanza del 12.06.2025, questo Giudice ha chiesto alla Contro parte ricorrente - a fronte della difesa del e del possibile riconoscimento ex lege del beneficio richiesto in riferimento all'a.s. 2024/2025 - di “fornire prova dell'eventuale avvenuto riconoscimento del diritto di cui alla Carta del docente e del permanere dell'interesse alla presente controversia”.
Tuttavia, parte ricorrente non ha preso posizione su quanto richiesto.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.12.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in buona parte fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione
Pag. 4 di 10 controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione del riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, in considerazione del riconoscimento ex lege della Carta docente sulla base della
Legge di Bilancio 2025, stante la mancata presa di posizione in merito da parte della ricorrente.
Sulla domanda riferita all'a.s. 2024/25 deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto Contro riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente, relative agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 23.09.2022 al 30.06.2023 e nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
Pag. 5 di 10 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 6 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 7 di 10 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza nel
Pag. 8 di 10 sistema delle docenze scolastiche, come si evince dalle GPS prodotte con note di trattazione scritta depositate in data
11.12.2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1060/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 9 di 10 2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, per avvenuto riconoscimento del diritto.
3) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_9
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15%, CU, iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 25/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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