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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00373 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00738/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 738 del 2025, proposto da
A.L.E.R. Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di AM Lecco Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LO BE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AM, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
ATS - Azienda per la Tutela della Salute di AM, non costituita in giudizio;
nei confronti di N. 00738/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 26.5.2025 recante “Dichiarazione di inagibilità dell'U.I. sita in -OMISSIS- per regioni di igiene”, con cui il Sindaco di
AM ha ordinato all'affittuaria e alla proprietà dell'appartamento in questione “di sgomberarlo da persone, avvertendo che, qualora lo sgombero non intervenga la
Polizia Locale vi provvederà coattivamente”, e alla proprietà “di non locare, né far abitare l'U.I. di -OMISSIS-, fintanto che non siano state effettuate, a perfetta regola
d'arte, tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di agibilità e fintanto che non sarà stata depositata in Comune relazione circa l'intervento di risanamento igienico dei locali e degli impianti ivi presenti, attestante il compimento delle necessarie opere e per le quali conseguirà valutazione da parte dell'ATS AM”;
2) dell'atto dell'ATS AM prot. registro ufficiale -OMISSIS- del 21.5.2025 indirizzato al Comune di AM, con cui l'ATS, in esito a sopralluogo presso l'unità immobiliare occupata dalla sig.ra -OMISSIS-, ha proposto di dichiarare l'alloggio inabitabile;
3) dell'atto dell'ATS AM prot. registro ufficiale -OMISSIS- del 6.5.2025 con cui l'ATS ha dichiarato l'appartamento “antigienico”;
4) della “Dichiarazione di antigienicità dell'unità immobiliare sita in -OMISSIS- per ragioni di degrado igienico” emessa dal Comune di AM, protocollo n. -
OMISSIS- del 9.5.2025;
5) della “Dichiarazione di inagibilità dell'U.I. sita in -OMISSIS- per ragioni di igiene” emessa dal Comune di AM, notificata unitamente all'ordinanza sindacale di cui al punto 1) che precede;
e di tutti gli atti presupposti e conseguenti. N. 00738/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SS FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 25-26.2.2026 la ricorrente ha notificato al Comune di AM, ad ATS
AM e alla sig.ra -OMISSIS- una dichiarazione di rinuncia al ricorso, riferendo che è sopravvenuta una comunicazione di ATS AM in data 18.2.2026, all'esito di un sopralluogo della stessa ATS presso l'immobile del 21.1.2026, e che tale comunicazione avrebbe fatto venir meno i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondavano gli atti impugnati, i quali pertanto sarebbero ormai superati e comunque inefficaci e ineseguibili.
La rinuncia è firmata dal difensore della ricorrente, al quale la procura alle liti conferisce espressamente tale potere, ed è controfirmata dai difensori del Comune per accettazione.
Le suddette parti hanno pertanto chiesto congiuntamente di dichiarare estinto il giudizio a spese compensate o, nel caso in cui la notifica alla sig.ra -OMISSIS- non si perfezionasse tempestivamente, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate.
2.- Non è stato depositato l'avviso di ricevimento della notifica della rinuncia al ricorso alla sig.ra -OMISSIS-, eseguita a mezzo posta, sicché non vi è prova che la notifica si sia perfezionata e che ciò sia avvenuto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, di cui all'art. 84, comma 3, c.p.a. N. 00738/2025 REG.RIC.
3.- Per tale ragione il ricorso non può essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.; tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma
1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
4.- Considerato l'accordo tra le parti costituite per la compensazione delle spese di lite, può provvedersi in tal senso, estendendo la compensazione anche al rapporto con le altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della sig.ra -OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00738/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00373 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00738/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 738 del 2025, proposto da
A.L.E.R. Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di AM Lecco Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LO BE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AM, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
ATS - Azienda per la Tutela della Salute di AM, non costituita in giudizio;
nei confronti di N. 00738/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 26.5.2025 recante “Dichiarazione di inagibilità dell'U.I. sita in -OMISSIS- per regioni di igiene”, con cui il Sindaco di
AM ha ordinato all'affittuaria e alla proprietà dell'appartamento in questione “di sgomberarlo da persone, avvertendo che, qualora lo sgombero non intervenga la
Polizia Locale vi provvederà coattivamente”, e alla proprietà “di non locare, né far abitare l'U.I. di -OMISSIS-, fintanto che non siano state effettuate, a perfetta regola
d'arte, tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di agibilità e fintanto che non sarà stata depositata in Comune relazione circa l'intervento di risanamento igienico dei locali e degli impianti ivi presenti, attestante il compimento delle necessarie opere e per le quali conseguirà valutazione da parte dell'ATS AM”;
2) dell'atto dell'ATS AM prot. registro ufficiale -OMISSIS- del 21.5.2025 indirizzato al Comune di AM, con cui l'ATS, in esito a sopralluogo presso l'unità immobiliare occupata dalla sig.ra -OMISSIS-, ha proposto di dichiarare l'alloggio inabitabile;
3) dell'atto dell'ATS AM prot. registro ufficiale -OMISSIS- del 6.5.2025 con cui l'ATS ha dichiarato l'appartamento “antigienico”;
4) della “Dichiarazione di antigienicità dell'unità immobiliare sita in -OMISSIS- per ragioni di degrado igienico” emessa dal Comune di AM, protocollo n. -
OMISSIS- del 9.5.2025;
5) della “Dichiarazione di inagibilità dell'U.I. sita in -OMISSIS- per ragioni di igiene” emessa dal Comune di AM, notificata unitamente all'ordinanza sindacale di cui al punto 1) che precede;
e di tutti gli atti presupposti e conseguenti. N. 00738/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SS FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 25-26.2.2026 la ricorrente ha notificato al Comune di AM, ad ATS
AM e alla sig.ra -OMISSIS- una dichiarazione di rinuncia al ricorso, riferendo che è sopravvenuta una comunicazione di ATS AM in data 18.2.2026, all'esito di un sopralluogo della stessa ATS presso l'immobile del 21.1.2026, e che tale comunicazione avrebbe fatto venir meno i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondavano gli atti impugnati, i quali pertanto sarebbero ormai superati e comunque inefficaci e ineseguibili.
La rinuncia è firmata dal difensore della ricorrente, al quale la procura alle liti conferisce espressamente tale potere, ed è controfirmata dai difensori del Comune per accettazione.
Le suddette parti hanno pertanto chiesto congiuntamente di dichiarare estinto il giudizio a spese compensate o, nel caso in cui la notifica alla sig.ra -OMISSIS- non si perfezionasse tempestivamente, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate.
2.- Non è stato depositato l'avviso di ricevimento della notifica della rinuncia al ricorso alla sig.ra -OMISSIS-, eseguita a mezzo posta, sicché non vi è prova che la notifica si sia perfezionata e che ciò sia avvenuto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, di cui all'art. 84, comma 3, c.p.a. N. 00738/2025 REG.RIC.
3.- Per tale ragione il ricorso non può essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.; tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma
1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
4.- Considerato l'accordo tra le parti costituite per la compensazione delle spese di lite, può provvedersi in tal senso, estendendo la compensazione anche al rapporto con le altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della sig.ra -OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00738/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.