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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. e M. Cristofaro n. 39, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Paola Toscano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, Piazza Della
Repubblica n. 59, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Giuseppe Diana,
Sabatino Chelli, Luciana Caggiano, Luisa Pugliese, Giovanna Cruciani, Lelio Addeo e
Corrado Pintaldi - resistente
Oggetto: sospensione dall'attività lavorativa.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento
di sospensione dalla attività lavorativa della ricorrente del 03.01.2022 e fino al 30.03.2022
e protocollato in data 12/01/2022 adottato dall Controparte_2
- ai sensi del D.L. 172/21 e di ogni atto presupposto e conseguente, per tutti i motivi indicati
in ricorso;
- disapplicare l'anzidetto provvedimento;
- condannare, consequenzialmente, il
resistente ritenuto responsabile od i resistenti al risarcimento del danno mediante
ripetizione in favore della ricorrente delle somme allo stato trattenute e di quelle che saranno
ulteriormente trattenute in futuro e mensilmente dalla retribuzione, ovvero delle somme
1 prima corrisposte e poi trattenute dallo stipendio della ricorrente, qualificate come arretrati
a debito e/o ogni altra tipologia di arretrati a debito e ritenute comunque denominate e
qualificate, ivi comprese le ritenute fiscali e le ritenute previdenziali, e/o della somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo effettivo;
- condannare, inoltre, il resistente ritenuto responsabile od i
resistenti alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale del ricorrente per
il periodo di illegittima sospensione, di modo che il predetto periodo venga regolarmente
computato e considerato dagli istituti previdenziali e assistenziali come periodo lavorativo
per il quale siano versati tutti i contributi previdenziali e assistenziali;
- ordinare al resistente
ritenuto responsabile od ai resistenti di considerare e computare come periodo di effettivo
servizio - anche ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa - l'intero
periodo in cui il ricorrente è stato illegittimamente privato del diritto di svolgere l'attività
lavorativa; - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori
come per legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare integralmente il ricorso in ragione dell'assoluta
infondatezza e pretestuosità di ogni avversa pretesa e deduzione;
- Con vittoria di spese e
compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. anche quando l'Amministrazione
si difende con i propri dipendenti …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Controparte_3
assistente amministrativo gestionale da oltre 40 anni;
che svolge attività amministrativa in ufficio in uso esclusivo;
che, nel corso dell'emergenza pandemica, nel luglio 2021 due medici avevano accertato un rischio grave per la salute della ricorrente nel caso di somministrazione del vaccino in ragione delle sue condizioni di salute;
che aveva dato comunicazione dell'impossibilità di vaccinazione anticovid al datore di lavoro;
che nei primi mesi del 2021 aveva lavorato in smart working per alcuni giorni alla settimana;
che nell'ottobre 2021, dopo l'introduzione della normativa sulla certificazione verde (“green
2 pass”), aveva trasmesso le certificazioni mediche indicate, dalle quali risultava che doveva essere esonerata dalla campagna vaccinale e che le disposizioni relative al green pass non potevano applicarsi nei suoi confronti;
che il datore di lavoro aveva comunicato la necessità,
in realtà non esistente, di trasmissione della certificazione medica al Medico Competente;
che dopo un periodo di malattia, il 3.1.2022 alla lavoratrice era stato impedito l'ingresso sul luogo di lavoro;
che, senza il rispetto del contraddittorio, era stata disposta la sua sospensione dall'attività lavorativa con decreto n. 1 del 12.1.2022 con effetto dal 3.1.2022
perché priva del green pass;
che, a seguito di contestazione, la parte datoriale aveva comunicato che la certificazione medica prodotta dalla ricorrente era generica e non conforme alle modalità e procedure, sicché confermava la sospensione;
che aveva comunicato al proprio Medico di Medicina Generale la necessità di conversione della certificazione medica da cartacea a digitale, ricevendo un rifiuto ingiustificato;
che era rientrata in servizio dall'1.4.2022 a seguito di revoca del provvedimento di sospensione;
che era stata disposta trattenuta sulla retribuzione per il recupero di quanto erogato durante il periodo di sospensione;
che la condotta del datore di lavoro era stata illegittima, in violazione del D.L. 172/2021; che la parte resistente aveva contestato tardivamente la validità della certificazione medica prodotta;
che la certificazione medica del Medico di
Medicina Generale era valida;
che in presenza di tale certificazione la disciplina del DPCM
del 12.10.2021, richiamata da parte resistente, era inapplicabile;
che la certificazione medica del Medico di Medicina Generale attestava l'impossibilità permanente del vaccino;
che vi era stato ingiustificato formalismo e violazione del principio del contraddittorio da parte del datore di lavoro;
che la necessità di trasmissione in formato digitale era successiva al febbraio 2022 e che, in conseguenza di tale necessità, la ricorrente si era attivata con il medico di Medicina Generale, sicché la mancata trasmissione non era a lei imputabile;
che la certificazione medica doveva essere inviata solo al datore di lavoro;
che non sussistevano i presupposti per rifiutare il certificato di esenzione da parte del datore di lavoro, che poteva anche trasmettere la certificazione medica, se ritenuto necessario, al
Medico Competente, che comunque aveva competenze in altri settori diversi dalla verifica
3 della esenzione dal green pass;
che il datore di lavoro era inadempiente per il mancato riconoscimento della disponibilità a rendere l'attività lavorativa, anche con modalità smart working, ravvisandosi anche profili di discriminazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed
Co affermando in particolare che l aveva riscontrato la comunicazione della certificazione medica della ricorrente, comunicando la necessità di trasmissione della certificazione al
Medico Competente dell'Ufficio; che vi erano state ulteriori comunicazioni, con cui aveva ribadito la necessità della trasmissione indicata;
che, nell'ottobre 2021, anche il Medico
Competente aveva trasmesso alla ricorrente la modulistica da compilare in caso di esonero dall'obbligo vaccinale;
che la ricorrente era stata informata anche dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni per l'esenzione e del contenuto della certificazione secondo la circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021; che, invece di attenersi alle indicazioni fornite, la ricorrente aveva contestato le comunicazioni ricevute;
che, in conseguenza della mancata trasmissione della certificazione di esenzione dal vaccino, era stata sospesa dall'attività lavorativa per la mancata esibizione del green pass;
che la ricorrente era stata riammessa al lavoro dall'1.4.2022 sulla base del green pass “base”, a seguito del D.L.
24/2022; che la condotta del datore di lavoro era stata conforme alla disciplina emergenziale ed ai doveri in tema di sicurezza sul lavoro;
che vi erano state le necessarie comunicazioni alla ricorrente;
che, in assenza di green pass, la ricorrente non poteva essere adibita al lavoro secondo la modalità smart working. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 3.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
4 La questione oggetto di giudizio riguarda fondamentalmente la validità della trasmissione della certificazione medica operata dalla ricorrente per l'esenzione dall'obbligo vaccinale e,
conseguentemente, dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass per l'accesso al luogo di lavoro.
Secondo il DPCM del 12.10.2021, pienamente valido e vincolante, l'obbligo di green pass era escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
La circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021, poi prorogata, prevedeva che la certificazione per l'esenzione dalla vaccinazione dovesse essere rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai
Medici di Medicina Generale impegnati nella campagna di vaccinazione nazionale.
Il medesimo DPCM prevedeva altresì che: “Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione. Nelle
more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa
documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza -
non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove
autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla
circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche”.
Su tali premesse, deve dirsi che la ricostruzione operata dalla parte resistente sulla legittimità del suo operato è del tutto condivisibile, aggiungendosi che risulta anche comunicazione della necessità di trasmissione della documentazione secondo la normativa indicata alla parte ricorrente, che non ha ottemperato a quanto richiesto.
Deve affermarsi anche la condivisibilità delle argomentazioni di parte resistente sulla mancanza di un obbligo del datore di lavoro di disporre lo smart working per i dipendenti non in possesso di green pass che non avevano effettuato una valida comunicazione dell'esenzione dall'obbligo vaccinale.
5 Si aggiunge da ultimo, in relazione alla tesi sostenuta in ricorso in ordine al carattere meramente formale delle contestazioni per una lavoratrice che doveva comunque essere esonerata dall'obbligo vaccinale, che, in ragione della situazione emergenziale determinata dalla necessità di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid 19, il rispetto anche della forma delle comunicazioni costituiva una necessità.
La domanda, dunque, non si mostra fondata e va rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate, tenendosi conto anche della complessiva situazione emergenziale anche in riferimento all'esonero dall'obbligo vaccinale,
determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 30.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. e M. Cristofaro n. 39, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Paola Toscano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, Piazza Della
Repubblica n. 59, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Giuseppe Diana,
Sabatino Chelli, Luciana Caggiano, Luisa Pugliese, Giovanna Cruciani, Lelio Addeo e
Corrado Pintaldi - resistente
Oggetto: sospensione dall'attività lavorativa.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento
di sospensione dalla attività lavorativa della ricorrente del 03.01.2022 e fino al 30.03.2022
e protocollato in data 12/01/2022 adottato dall Controparte_2
- ai sensi del D.L. 172/21 e di ogni atto presupposto e conseguente, per tutti i motivi indicati
in ricorso;
- disapplicare l'anzidetto provvedimento;
- condannare, consequenzialmente, il
resistente ritenuto responsabile od i resistenti al risarcimento del danno mediante
ripetizione in favore della ricorrente delle somme allo stato trattenute e di quelle che saranno
ulteriormente trattenute in futuro e mensilmente dalla retribuzione, ovvero delle somme
1 prima corrisposte e poi trattenute dallo stipendio della ricorrente, qualificate come arretrati
a debito e/o ogni altra tipologia di arretrati a debito e ritenute comunque denominate e
qualificate, ivi comprese le ritenute fiscali e le ritenute previdenziali, e/o della somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo effettivo;
- condannare, inoltre, il resistente ritenuto responsabile od i
resistenti alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale del ricorrente per
il periodo di illegittima sospensione, di modo che il predetto periodo venga regolarmente
computato e considerato dagli istituti previdenziali e assistenziali come periodo lavorativo
per il quale siano versati tutti i contributi previdenziali e assistenziali;
- ordinare al resistente
ritenuto responsabile od ai resistenti di considerare e computare come periodo di effettivo
servizio - anche ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa - l'intero
periodo in cui il ricorrente è stato illegittimamente privato del diritto di svolgere l'attività
lavorativa; - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori
come per legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare integralmente il ricorso in ragione dell'assoluta
infondatezza e pretestuosità di ogni avversa pretesa e deduzione;
- Con vittoria di spese e
compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. anche quando l'Amministrazione
si difende con i propri dipendenti …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Controparte_3
assistente amministrativo gestionale da oltre 40 anni;
che svolge attività amministrativa in ufficio in uso esclusivo;
che, nel corso dell'emergenza pandemica, nel luglio 2021 due medici avevano accertato un rischio grave per la salute della ricorrente nel caso di somministrazione del vaccino in ragione delle sue condizioni di salute;
che aveva dato comunicazione dell'impossibilità di vaccinazione anticovid al datore di lavoro;
che nei primi mesi del 2021 aveva lavorato in smart working per alcuni giorni alla settimana;
che nell'ottobre 2021, dopo l'introduzione della normativa sulla certificazione verde (“green
2 pass”), aveva trasmesso le certificazioni mediche indicate, dalle quali risultava che doveva essere esonerata dalla campagna vaccinale e che le disposizioni relative al green pass non potevano applicarsi nei suoi confronti;
che il datore di lavoro aveva comunicato la necessità,
in realtà non esistente, di trasmissione della certificazione medica al Medico Competente;
che dopo un periodo di malattia, il 3.1.2022 alla lavoratrice era stato impedito l'ingresso sul luogo di lavoro;
che, senza il rispetto del contraddittorio, era stata disposta la sua sospensione dall'attività lavorativa con decreto n. 1 del 12.1.2022 con effetto dal 3.1.2022
perché priva del green pass;
che, a seguito di contestazione, la parte datoriale aveva comunicato che la certificazione medica prodotta dalla ricorrente era generica e non conforme alle modalità e procedure, sicché confermava la sospensione;
che aveva comunicato al proprio Medico di Medicina Generale la necessità di conversione della certificazione medica da cartacea a digitale, ricevendo un rifiuto ingiustificato;
che era rientrata in servizio dall'1.4.2022 a seguito di revoca del provvedimento di sospensione;
che era stata disposta trattenuta sulla retribuzione per il recupero di quanto erogato durante il periodo di sospensione;
che la condotta del datore di lavoro era stata illegittima, in violazione del D.L. 172/2021; che la parte resistente aveva contestato tardivamente la validità della certificazione medica prodotta;
che la certificazione medica del Medico di
Medicina Generale era valida;
che in presenza di tale certificazione la disciplina del DPCM
del 12.10.2021, richiamata da parte resistente, era inapplicabile;
che la certificazione medica del Medico di Medicina Generale attestava l'impossibilità permanente del vaccino;
che vi era stato ingiustificato formalismo e violazione del principio del contraddittorio da parte del datore di lavoro;
che la necessità di trasmissione in formato digitale era successiva al febbraio 2022 e che, in conseguenza di tale necessità, la ricorrente si era attivata con il medico di Medicina Generale, sicché la mancata trasmissione non era a lei imputabile;
che la certificazione medica doveva essere inviata solo al datore di lavoro;
che non sussistevano i presupposti per rifiutare il certificato di esenzione da parte del datore di lavoro, che poteva anche trasmettere la certificazione medica, se ritenuto necessario, al
Medico Competente, che comunque aveva competenze in altri settori diversi dalla verifica
3 della esenzione dal green pass;
che il datore di lavoro era inadempiente per il mancato riconoscimento della disponibilità a rendere l'attività lavorativa, anche con modalità smart working, ravvisandosi anche profili di discriminazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed
Co affermando in particolare che l aveva riscontrato la comunicazione della certificazione medica della ricorrente, comunicando la necessità di trasmissione della certificazione al
Medico Competente dell'Ufficio; che vi erano state ulteriori comunicazioni, con cui aveva ribadito la necessità della trasmissione indicata;
che, nell'ottobre 2021, anche il Medico
Competente aveva trasmesso alla ricorrente la modulistica da compilare in caso di esonero dall'obbligo vaccinale;
che la ricorrente era stata informata anche dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni per l'esenzione e del contenuto della certificazione secondo la circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021; che, invece di attenersi alle indicazioni fornite, la ricorrente aveva contestato le comunicazioni ricevute;
che, in conseguenza della mancata trasmissione della certificazione di esenzione dal vaccino, era stata sospesa dall'attività lavorativa per la mancata esibizione del green pass;
che la ricorrente era stata riammessa al lavoro dall'1.4.2022 sulla base del green pass “base”, a seguito del D.L.
24/2022; che la condotta del datore di lavoro era stata conforme alla disciplina emergenziale ed ai doveri in tema di sicurezza sul lavoro;
che vi erano state le necessarie comunicazioni alla ricorrente;
che, in assenza di green pass, la ricorrente non poteva essere adibita al lavoro secondo la modalità smart working. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 3.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
4 La questione oggetto di giudizio riguarda fondamentalmente la validità della trasmissione della certificazione medica operata dalla ricorrente per l'esenzione dall'obbligo vaccinale e,
conseguentemente, dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass per l'accesso al luogo di lavoro.
Secondo il DPCM del 12.10.2021, pienamente valido e vincolante, l'obbligo di green pass era escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
La circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021, poi prorogata, prevedeva che la certificazione per l'esenzione dalla vaccinazione dovesse essere rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai
Medici di Medicina Generale impegnati nella campagna di vaccinazione nazionale.
Il medesimo DPCM prevedeva altresì che: “Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione. Nelle
more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa
documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza -
non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove
autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla
circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche”.
Su tali premesse, deve dirsi che la ricostruzione operata dalla parte resistente sulla legittimità del suo operato è del tutto condivisibile, aggiungendosi che risulta anche comunicazione della necessità di trasmissione della documentazione secondo la normativa indicata alla parte ricorrente, che non ha ottemperato a quanto richiesto.
Deve affermarsi anche la condivisibilità delle argomentazioni di parte resistente sulla mancanza di un obbligo del datore di lavoro di disporre lo smart working per i dipendenti non in possesso di green pass che non avevano effettuato una valida comunicazione dell'esenzione dall'obbligo vaccinale.
5 Si aggiunge da ultimo, in relazione alla tesi sostenuta in ricorso in ordine al carattere meramente formale delle contestazioni per una lavoratrice che doveva comunque essere esonerata dall'obbligo vaccinale, che, in ragione della situazione emergenziale determinata dalla necessità di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid 19, il rispetto anche della forma delle comunicazioni costituiva una necessità.
La domanda, dunque, non si mostra fondata e va rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate, tenendosi conto anche della complessiva situazione emergenziale anche in riferimento all'esonero dall'obbligo vaccinale,
determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 30.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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