Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/05/2026, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4185 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
H.S. Hospital Service S.p.A:, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione GL nonché Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di RE e di BO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di RE e B, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Asl Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione GL (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e BO (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BA;
- Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI;
- Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI;
- Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA;
- Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE;
- Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO;
- Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA;
- Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BA;
- Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS;
- Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO OR BA NN AO II
B) mediante ricorsi per motivi aggiunti:
- della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione GL (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e BO (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BA;
- Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI;
- Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI;
- Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA;
- Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE;
- Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO;
- Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA;
- Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BA;
- Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS;
- Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO OR BA NN AO II.
- della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 febbraio 2023 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione GL, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal
D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, ove occorre possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023 dell'ASL BRINDISI:
- Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 dell'ALS LECCE.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Vista la memoria depositata in giudizio in data 10 marzo 2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. FR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti.
3. Successivamente, con memoria depositata in data 10 marzo 2026, depositava una memoria con la quale evidenziava che nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, aveva provveduto al pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Dal che ne conseguiva, in base alla citata normativa, “la cessazione della materia del con-tendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite” (tant’è che l’intestato Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, con sentenza n. 21173/2025 pubblicata il 26/11/2025, aveva già dichiarato, con riferimento ad analoga fattispecie, la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente “provveduto al pagamento che determina, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DL 95/2025”.
Nel contempo chiedeva la compensazione delle le spese di lite, cui non si opponevano le amministrazioni resistenti.
4. All’udienza di smaltimento del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi art 74 c.p.a. – secondo cui “nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” - tenuto conto, da un lato, di quanto stabilito dall’art. 7 DL 95/2025, per il quale decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento – da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici - dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti; dall’altro, l’attestazione dell’avvenuto non sono state depositate in giudizio dalle amministrazioni regionali, come previsto dalla citata normativa, ma direttamente dalla parte ricorrente.
6. Spese di lite compensate, come da richiesta e da disposto normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA ZI, Presidente FF
FR EL, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FR EL | LA ZI |
IL SEGRETARIO