Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
ONE E BOLLO Aula B ART . 21 1-1991, N.374 (ISTINA GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza SEZIONE TERZA CIVILE022 20/03 equità giudice Si ri MagistrComposta dagli Ill pace .G.N.18119/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 5125 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: CI CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 184, presso l'avv. Salvino Greco, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN TA;
Condominiuo di Via Martino V, n. 37 di Roma;
- intimati -
avversO la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5154/00 del 10 maggio 2000 (R.G. 5734/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario 1 2415 Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10 maggio 2000 il giudice di pace di Roma, decidendo secondo equità, accertato che il Condo- minio di Via Martino V n. 37 di Roma il 17 luglio 1995 aveva revocato all'avv. CI CO il mandato re- lativo alla procedura monitoria instata in danno di IO NI TA e successivamente aveva corrisposto al predetto avvocato il relativo compenso, ha rigettato come non provata la domanda proposta da NN Gu- stavo con atto del 7 - 14 gennaio 2000, dichiarando, altresì, illegittima la richiesta di diritti e onorari relativi al precetto notificato il 15 dicembre 1999 dall'avv. CI allo NN. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso affidato a 3 motivi e illustrato da memoria lo CI. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto ricorso è manifestamente infondato. 2 Come osservato sopra il giudice di pace di Roma ha rigettato» ogni domanda proposta dall'attore NN sia contro il condominio di via Martino V, n. 37 di Ro- ma che contro lo CI. E' di palmare evidenza, pertanto, in primis, che i primi due motivi del ricorso sono inammissibili per ca- renza di interesse (art. 100 c.p.c.), atteso che ven- gono а censurare un capo della pronunzia gravata- rispetto al quale lo CI lungi dal risultare soc- combente è stato totalmente vittorioso. Ove, per contro, si ritenga che lo CI ha in- teso, in realtà, censurare la pronunzia nella parte in cu la stessa ha respinto la domanda proposta dallo IO NI contro il condominio (evidenziando che lo STA- IS ha coltivato il giudizio contro lo NN successivamente al 17 luglio 1995 pur in presenza di una formale revoca del mandato e dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari e i di- ritti, ancorché in realtà l'11 gennaio 1996 aveva rila- sciato al proprio cliente mandante [condominio di via Martino V, n. 37 di Roma] quietanza), perché la motiva- zione assunta al riguardo pregiudica i suoi interessi, la censura è parimenti inammissibile sotto più profili. In primo luogo il ricorrente si astiene totalmente dall'indicare quale sia il pregiudizio che gli possa 3 derivare da tali passaggi della motivazione della sen- tenza gravata non dimostrando, quindi, quale sia il suo interesse alla proposta impugnazione, per la parte de qua. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che il giudice del merito è pervenu- to alle riferite conclusioni sulla base dei documenti in atti ed è palese, pertanto, che deducendosi, da par- te dell'attuale ricorrente, in realtà, il travisamento dei fatti, la censura doveva essere prospettata con il rimedio di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. e non come mo- tivo di ricorso per cassazione. Quanto, infine, al terzo motivo, con il quale si denunzia il capo della sentenza con il quale è stata ritenuta illegittima la [sola] richiesta di diritti e onorari relativi al precetto notificato il 15 dicembre 1999 la deduzione è, per più versi, inammissibile. In primis si osserva che le difese svolte al ri- guardo, quanto in particolare, all'iscrizione dello stesso CI presso l'albo degli avvocati di Larino integrano una questione di fatto nuova inammissibilmen- te introdotta in giudizio per la prima volta in questo giudizio di legittimità. In secondo luogo si evidenzia che le deduzioni svolte nel motivo si appalesano inammissibili atteso 4 che sono prive di qualsiasi relazione con la ratio de- cidendi del provvedimento impugnato. Al riguardo, in particolare, il ricorrente assume - in conformità a consolidata giurisprudenza che il precetto quale atto avente natura sostanziale può esse- re validamente sottoscritto sia dalla parte, sia da un procuratore ad negotia. La circostanza, come anticipato, non è pertinente al fine del decidere. Nella specie infatti, non è stata dichiarata la nullità del precetto perché non sottoscritto da un di- fensore abilitato, ma si è escluso che in un precetto, non proveniente da un iscritto all'albo professionale, si possa pretendere il pagamento dei «diritti» e degli «onorari» di avvocato di precetto. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sedle.
P.Q.M.
LA Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. 5 il Consigliere relatore est. by flee il Presidentie IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista O LL 4 O 7 B .3 E) N C , A 1 9 I P 3 D E IC D DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB/2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista