Versione
29 giugno 1966
29 giugno 1966
Art. 13.
Alle spese di cui al capitolo n. 1267 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui al capitolo n. 1267 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .