Art. 13.
Alle spese di cui al capitolo n. 1267 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui al capitolo n. 1267 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .